• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00423 FRAVEZZI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00423 presentata da VITTORIO FRAVEZZI
giovedì 10 ottobre 2013, seduta n.122

FRAVEZZI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", in vigore dal 18 luglio 2012, ha apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio;

l'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge sopra richiamata definisce la prestazione di lavoro accessorio e l'ambito di applicazione;

nel settore agricolo, in particolare, è prevista, per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro), la possibilità di ricorrere ai buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli entro il limite di 3.000 euro/annui, mentre per le aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro è prevista esclusivamente la possibilità di utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale;

considerato che:

i buoni lavoro sono molto pratici e snelliscono le incombenze amministrative che caratterizzano la regolarizzazione di un rapporto di lavoro, facilitando anche la lotta al lavoro illegale;

alcuni lavori in ambito agricolo come la vendemmia, la raccolta delle olive o delle mele, per la stagionalità che li caratterizza, necessitano di reperimento urgente per brevi periodi di manodopera occasionale e saltuaria;

la limitazione imposta dalla legge per i produttori agricoli con volume d'affari annuo superiore a 7.000 euro di avvalersi per il lavoro occasionale accessorio solo di studenti o pensionati mal si concilia con la necessità di reperire con urgenza manodopera,

si chiede di sapere se non sia il caso di estendere anche ai produttori agricoli con volume d'affari superiore a 7.000 euro annui la possibilità di ricorrere ai buoni lavoro per svolgere attività agricola stagionale impiegando qualsiasi tipologia di prestatore.

(3-00423)