• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/04887 MATTESINI, ALBANO, AMATI, ANGIONI, ASTORRE, CUCCA, DALLA ZUANNA, Elena FERRARA, GIACOBBE, GINETTI, IDEM, PAGLIARI, RUTA, SOLLO, VACCARI - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04887 presentata da DONELLA MATTESINI
giovedì 26 novembre 2015, seduta n.544

MATTESINI, ALBANO, AMATI, ANGIONI, ASTORRE, CUCCA, DALLA ZUANNA, Elena FERRARA, GIACOBBE, GINETTI, IDEM, PAGLIARI, RUTA, SOLLO, VACCARI - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute - Premesso che:

con decreto legislativo n. 178 del 2012 è stata riordinata la Croce Rossa Italiana, prevedendo un graduale processo di privatizzazione, la trasformazione in associazione di diritto privato, ai sensi della legge n. 383 del 2000 e prevedendo, all'art. 16, il graduale processo di mobilità del personale in sovrannumero;

con decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, è stata introdotta una modifica alla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) per estendere le disposizioni sulla mobilità del personale delle ex-province anche al personale CRI, allo scopo di rendere più agevole il processo di riordino dell'ente;

il 14 settembre 2015, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato un decreto che individua i criteri per la mobilità del personale delle ex-province, nonché dei dipendenti della CRI, ma, all'art. 6, comma 2, si prevede che i dipendenti CRI possano indicare come "preferenza di assegnazione" soltanto i posti disponibili presso le amministrazioni, di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014 ed all'art. 10, comma 3, si prevede che ai dipendenti CRI trasferiti, si applichi il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, diversamente da quanto previsto per i dipendenti ex-province, ai quali vengono garantiti anche il compenso di produttività e la retribuzione di risultato;

le citate disposizioni del decreto ministeriale 14 settembre 2015 comportano una penalizzazione economica per i dipendenti CRI ed una limitata possibilità di trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, penalizzando i dipendenti CRI sul versante della valorizzazione della loro professionalità, in quanto la mobilità sarebbe consentita solo verso le amministrazioni centrali e non verso le Regioni ed il Servizio sanitario nazionale, di fatto prevedendo un ricollocamento, solo in posti di carattere amministrativo;

ritenendo tali norme penalizzanti i dipendenti CRI, senza motivazione alcuna e ritenendo quindi necessario integrare il decreto citato con disposizioni che prevedano uguali opportunità, sia per i dipendenti ex-province sia per i dipendenti CRI,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno:

correggere l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 14 settembre 2015 sui criteri per la mobilità del personale ex-province e dipendenti CRI, prevedendo che siano valorizzate le professionalità maturate in CRI, ampliando l'ambito delle amministrazioni pubbliche verso le quali si possa esercitare la mobilità del personale, anche a Regioni ed aziende sanitarie locali;

correggere l'art. 10, comma 3, del decreto ministeriale 14 settembre 2015, al fine di equiparare il trattamento economico dei dipendenti trasferiti, indipendentemente se provenienti dalle ex-province o dalla CRI.

(4-04887)