Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/01638/003/ ... in sede d'esame del disegno di legge 1638, Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
premesso che:
attualmente le...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/1638/3/08 presentato da FRANCO PANIZZA
mercoledì 25 novembre 2015, seduta n. 193
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge 1638, Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
premesso che:
attualmente le ditte di trasporto persone conto terzi non hanno strumenti legislativi per affrontare i picchi di lavoro a causa del divieto intrinseco nel dettato normativo di cui al combinato disposto dell'articolo 84 del Codice della Strada e dell'articolo 2 della legge n. 218 del 2003;
la lettera dell'articolo 84 Codice della strada infatti disciplina la locazione senza conducente dichiarando che "un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso". Tuttavia lo stesso articolo limita tale istituto alle sole aziende iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, non menzionando tale possibilità per le aziende di trasporto persone;
altresì in armonia con la modifica dell'articolo 84 Codice della strada andrebbe rivisto anche il testo di cui all'articolo 2 della legge n. 218 del 2003 laddove prevede al comma 1 che "Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, (...) svolgono attività di trasporto di persone (...)utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità" e al comma 5 "Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio";
si noti, quindi, come il comma 5 dell'articolo 2 non preveda la locazione senza conducente tra i metodi di disponibilità di autobus riconosciuti;
si intuisce tuttavia ictu oculi come tale istituto sarebbe, in questi momenti di contrazione del credito e di assenza di liquidità per le aziende, un toccasana allorché una ditta potesse limitare ai periodi di effettivo utilizzo del mezzo i costi di mantenimento potendo locare un mezzo e facendolo guidare ad un dipendente senza doverlo necessariamente acquistare;
la locazione senza conducente permetterebbe così un'attività snella e non zavorrata dall'onere di acquistare un mezzo con l'incognita del lavoro sufficiente per poter pagare le rate del mutuo o del leasing. Si potrebbero così affrontare i picchi di lavoro stagionale utilizzando i mezzi locati solo nei periodi di effettivo uso e restituire il mezzo quando il lavoro venisse a mancare;
certo, come avviene tuttora con le aziende di trasporto cose, sarebbe necessario vincolare la possibilità a delle garanzie di professionalità come l'abilitazione professionale di cui al decreto legislativo n. 395 del 2000 o al possesso di garanzie finanziarie. Invero non si capisce perché tale strumento sia consentito per le aziende di trasporto cose e non per il trasporto di persone, tanto che questa limitazione verso questi ultimi appare davvero come un'ingiustizia gratuita,
tanto premesso, impegna il Governo:
a prevedere l'estensione della disciplina dell'articolo 84 del Codice della Strada anche per le aziende di trasporto di persone e non limitarlo alle sole aziende iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, così come stabilito attualmente.
(0/1638/3/8)
PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN, ZELLER, BATTISTA