• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11322    la signora M.U., cittadina italiana, di padre italiano, nata l'8 gennaio 1970 a Bukavu, risiede a Vico Equense (Napoli) ed è coniugata con un cittadino italiano;    la signora...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11322presentato daTARTAGLIONE Assuntatesto diLunedì 30 novembre 2015, seduta n. 532

   TARTAGLIONE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   la signora M.U., cittadina italiana, di padre italiano, nata l'8 gennaio 1970 a Bukavu, risiede a Vico Equense (Napoli) ed è coniugata con un cittadino italiano;
   la signora M.U. ha richiesto il ricongiungimento familiare con R.U., figlia dell'istante, ed A.M., nipote dell'istante, risiedenti in Ruanda;
   nel caso della signora M.U. si applicherebbe il decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 che, in attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, annovera espressamente all'articolo 2, n. 3, nella nozione di familiare «i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)»;
   nel dettaglio, agli uffici consolari sarebbe stata esibita dall'istante la seguente documentazione:
    a) certificato di matrimonio dell'istante cittadina italiana;
    b) certificato di residenza dell'istante cittadina italiana;
    c) certificati di cittadinanza e nascita dell'istante cittadina italiana;
    d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria ruandese per comprovare, il legame di parentela intercorrente con R.U., figlia dell'istante, ed A.M., nipote dell'istante, compresa l'autorizzazione delle suddette autorità per l'espatrio del minore, sostitutivo dell'atto di assenso dell'altro genitore, in quanto nella fattispecie, il bambino non è stato riconosciuto alla nascita dal padre;
   il 15 settembre 2014 sarebbe stata trasmessa all'ambasciata italiana di Kampala, la documentazione attestante lo stato di disoccupazione di R.U. e i versamenti di denaro effettuati periodicamente dalla signora M.U. per provvedere al loro mantenimento e sostentamento, a riprova che R.U., conformemente alla normativa sopracitata, pur essendo maggiorenne, è a carico della madre in quanto non titolare di un proprio reddito e priva di occupazione lavorativa, insieme a suo figlio A.M., anch'egli da intendersi a carico dell'istante M.U.;
   a tutt'oggi non sembra esserci stato alcun riscontro da parte dell'ambasciata italiana a Kampala, la quale continuerebbe a trattenere i passaporti di R.U. e di suo figlio A.M.;
   oltre alla delicatezza degli interessi coinvolti, costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla unità ed alla coesione familiare, l'assoluta urgenza di addivenire ad una risoluzione della vicenda sembra emergere anche dalla difficile situazione socio-politica che sembra stia caratterizzando il Paese dalla fine dello scorso anno –:
   quali siano le iniziative che il Ministero ha compiuto o sta compiendo per garantire il ricongiungimento familiare tra M.U., R.U. ed A.M.;
   quali siano i tempi entro i quali detto ricongiungimento familiare sarà garantito e, soprattutto, se corrisponda a verità il fatto che i passaporti di R.U. ed A.M. siano in possesso dell'ambasciata italiana di Kampala. (4-11322)