Relazione 1827-A
Atto a cui si riferisce:
S.1827 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatore Amoruso
TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
Comunicato alla Presidenza il 26 novembre 2015
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014
e dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dellâinterno
e con il Ministro dellâeconomia e delle finanze
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2015
PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Palermo)
29 settembre 2015
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Chiavaroli)
25 novembre 2015
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dellâarticolo 81 della Costituzione, che allâarticolo 3, comma 2, le parole da: «del programma» fino alla fine del periodo siano sostituite dalle seguenti: «delle spese rimodulabili di cui allâarticolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del programma âGiustizia civile e penaleâ della missione âGiustiziaâ dello stato di previsione del Ministero della giustizia».
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
Dâiniziativa del Governo | Testo proposto dalla Commissione |
Art. 1. | Art. 1. |
(Autorizzazione alla ratifica) | (Autorizzazione alla ratifica) |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi: | Identico |
a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1º aprile 2014; | |
b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1º aprile 2014. | |
Art. 2. | Art. 2. |
(Ordine di esecuzione) | (Ordine di esecuzione) |
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera a), e dall'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo 1, lettera b). | Identico |
Art. 3. | Art. 3. |
(Copertura finanziaria) | (Copertura finanziaria) |
1. All'onere derivante dalle spese di missione della Convenzione di cui all'articolo 1, lettera b), valutato in euro 339.760 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. | 1. Identico. |
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. | 2. Ai sensi dellâarticolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dellâeconomia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dallâattività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nellâambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari allâimporto dello scostamento, il limite di cui allâarticolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. | 3. Identico. |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 4. Identico. |
Art. 4. | Art. 4. |
(Entrata in vigore) | (Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Identico |