• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00857    premesso che:     il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00857presentato daPARENTELA Paolotesto diMartedì 1 dicembre 2015, seduta n. 533

   La XIII Commissione,
   premesso che:
    il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche e i valori limite degli stessi che vengono aggiornati periodicamente sulla base del parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI);
    il metodo di rilevazione della presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva di cui all'allegato XX-bis del regolamento (CEE) n. 2568/91 non è più utilizzato, infatti, il Regolamento delegato n. 2015/1830 della Commissione dell'8 luglio 2015 ha apportato alcune modifiche con l'intento di garantire l'applicazione a livello dell'Unione delle più recenti norme internazionali stabilite ddl COI;
    nel regolamento delegato sopracitato, all'allegato I «caratteristiche degli oli di oliva» vengono indicati i limiti sulla composizione degli acidi grassi stabiliti con l'intento di impedire le sofisticazioni dell'olio extra vergine con altri oli vegetali;
    non di rado capita che l'olio ottenuto dalle olive prodotte dalle aziende agricole nazionali, una volta analizzato, presenti valori non conformi all'allegato I; pertanto non è consentita la vendita come «olio di oliva» salvo che non sia miscelato con altri oli perdendo così tutto il valore aggiunto che gli conferiscono le informazioni relative alla propria storia, origine ed identità ovvero la sua tracciabilità;
    quanto sopra esposto è riscontrabile, ad esempio, per gli oli calabresi derivanti dalle cultivar maggiori come la Carolea che superano i limiti consentiti di acido eptadecenoico (0,30 punti percentuali) senza che tuttavia tale superamento costituisca tentativo di sofisticazione,

impegna il Governo

ad assumere urgentemente iniziative presso le competenti sedi comunitarie affinché le prescrizioni recate dal regolamento delegato n. 2015/1830 con riferimento alle analisi sulla composizione in acidi grassi ed i parametri di conformità stabiliti dal Consiglio oleicolo internazionale non vadano ad impattare negativamente sulla già precaria economia delle aziende agricole italiane che hanno volontariamente scelto l'assoggettamento ad un sistema di certificazione di qualità dei prodotti, ovvero la tracciabilità.
(7-00857) «Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Nesci, Dieni».