Testo approvato 1079 (Bozza provvisoria)
Atto a cui si riferisce:
S.1079 [Decreto Anti-Femminicidio] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, l11 ottobre 2013, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.
2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93
Allarticolo 1:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Allarticolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"11-quinquies) lavere, nei delitti non colposi contro la vita e lincolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui allarticolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza".
1-bis. Il secondo comma dellarticolo 572 del codice penale è abrogato.
1-ter. Allarticolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia lascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore"»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Allarticolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dallarticolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dellaltro genitore";
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dellaltro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini delladozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile".
2-ter. Allarticolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032"»;
al comma 3:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici"»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui allarticolo 612, secondo comma"»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Allarticolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "di atti persecutori, di cui allarticolo 612-bis del codice penale, introdotto dallarticolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui allarticolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dallarticolo 7"».
Allarticolo 2:
al comma 1:
prima della lettera a) sono inserite le seguenti:
«0a) allarticolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento dellacquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dellaccesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dellarticolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni";
0b) allarticolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
"f-quater) delitto previsto dallarticolo 612-bis del codice penale"»;
alla lettera a), le parole: «è inserita la seguente: "582," e» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti: "582, limitatamente alle ipotesi procedibili dufficio o comunque aggravate,",», prima delle parole: «609-octies e» e dopo le parole: «secondo comma» è inserito il seguente segno dinterpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalità di controllo previste allarticolo 275-bis"»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) allarticolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando limputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dellarticolo 299, comma 2";
alla lettera b):
al numero 1), le parole: «e 282-ter devono essere immediatamente comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e» e le parole: «e ai servizi socio-assistenziali del territorio» sono soppresse;
al numero 2), le parole da: «282-bis» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in questultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dellarticolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede»;
al numero 3), le parole da: «282-bis» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in questultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) allarticolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nei casi di cui allarticolo 384-bis";
b-ter) allarticolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "572," e le parole: "e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-undecies e 612-bis"»;
alla lettera d), capoverso «Art. 384-bis»:
al comma 1, dopo le parole: «previa autorizzazione del pubblico ministero,» sono inserite le seguenti: «scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,», dopo le parole: «lintegrità fisica» sono inserite le seguenti: «o psichica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La polizia giudiziaria provvede senza ritardo alladempimento degli obblighi di informazione previsti dallarticolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni»;
al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si osservano le disposizioni di cui allarticolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento»;
alla lettera e), le parole: «agli articoli" sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli" è inserita la seguente»;
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) allarticolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: "di cui agli articoli" è inserita la seguente: "572," e le parole: "e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e 612-bis"»;
alla lettera g), capoverso 3-bis, le parole: «Per il reato di cui allarticolo 572 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i delitti commessi con violenza alla persona»;
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) allarticolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: "e al difensore" sono inserite le seguenti: "nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"»;
dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h-bis) allarticolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando una persona è stata allontanata durgenza dalla casa familiare ai sensi dellarticolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dellarresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per ludienza di convalida indicata dal pubblico ministero"»;
alla lettera i), numero 1), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;
al comma 3, le parole: «"572, 583-bis, 612-bis"» sono sostituite dalle seguenti: «"572, 583-bis," e le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis"»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Allarticolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: "alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dallarticolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente"»;
alla rubrica, le parole: «di cui allarticolo 572 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «contro la persona».
Allarticolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «sia segnalato» sono inserite le seguenti: «, in forma non anonima,» e le parole: «al reato di cui allarticolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale»;
al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più atti, gravi ovvero non episodici» e le parole: «o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «n. 38» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal presente decreto»;
al terzo periodo, dopo le parole: «articolo 218 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;
al quarto periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
al comma 4, le parole: «delleventuale» sono sostituite dalla seguente: «del» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dellavvio del procedimento»;
al comma 5, le parole: «dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nellambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Quando il questore procede allammonimento ai sensi dellarticolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio lautore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui allarticolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere».
Allarticolo 4:
al comma 1:
allalinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;
al capoverso «Art. 18-bis»:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità» sono sostituite dalle seguenti: «con il parere favorevole dellautorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di questultima»;
al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più atti, gravi ovvero non episodici» e le parole: «tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «emergano nel corso di interventi assistenziali» sono inserite le seguenti: «dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dellautorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e lespulsione ai sensi dellarticolo 13 del presente testo unico».
Larticolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. -- (Piano dazione straordinario contro la violenza sessuale e di genere). -- 1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui allarticolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano dazione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dellUnione europea per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano, con lobiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso linformazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso ladozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c) promuovere unadeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nellambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dellinfanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, linformazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso unadeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e lattivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.
3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sullattuazione del Piano.
4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per lanno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. Allattuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dallarticolo 5-bis, si provvede mediante lutilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Nel capo I, dopo larticolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. -- (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio). -- 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dallarticolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui allarticolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per lanno 2013, di 7 milioni di euro per lanno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per lanno 2013, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per lanno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2015, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili allistituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere lobiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne -- Finlandia, 8-10 novembre 1999.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito lanonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dellaiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, dintesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nellanno precedente a valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo».
Allarticolo 6:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «dellUnione europea» e le parole da: «il Fondo» fino a: «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul fondo di rotazione di cui allarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzata lanticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dellinterno, delle quote di contributi europei»;
al secondo periodo, la parola: «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «europea»;
al comma 2, dopo la parola: «convertito,», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «con modificazioni,»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;
al comma 5, le parole: «per lanno per lanno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per lanno 2013».
Dopo larticolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. -- (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo). -- 1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dellinterno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dellarticolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica larticolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, laccordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dellinterno, rilasciata dintesa con il Ministero delleconomia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presìdi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dellinterno, adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del presente comma, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.
3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e allaccelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi dintesa con il Ministero delleconomia e delle finanze».
Allarticolo 7:
al comma 2, lettera b):
allalinea, le parole: «sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto il seguente»;
il capoverso 3-sexies) è soppresso;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Allarticolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: "interamente" è soppressa e dopo le parole: "destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia" sono inserite le seguenti: "nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili"»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Allarticolo 260 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dellAmministrazione della pubblica sicurezza, laccesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica"»;
al comma 4, le parole: «, dopo il primo comma è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» e le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».
Dopo larticolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. -- (Operazioni congiunte nellambito di accordi internazionali di polizia). -- 1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dellUnione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.
2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dallItalia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, luso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per lespletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.
3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dallItalia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dellUnione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale».
Allarticolo 8:
al comma 1, lettera a), alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;
al comma 2, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del codice penale».
Allarticolo 9:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso, la parola: «sostituzione» è sostituita dalle seguenti: «furto o indebito utilizzo»;
alla lettera b), le parole: «allultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo comma»;
il comma 2 è soppresso;
al comma 3, la lettera b) è soppressa.
Nel capo II, dopo larticolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. -- (Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dellarticolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013). -- 1. Il punto 4) della prima sezione dellallegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:
"4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi dartificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
a) lesplosivo detonante non può essere facilmente estratto dallarticolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, larticolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, comè progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie 4, T2 e P2, larticolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, comè progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari".
2. Le disposizioni di cui allarticolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo».
Allarticolo 10:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1:
al primo periodo, dopo le parole: «alla qualità degli eventi» sono aggiunte le seguenti: «e disponendo in ordine allesercizio del potere di ordinanza»;
al secondo periodo, le parole: «di soccorso e di assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «di emergenza» e le parole: «dellapposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies»;
alla lettera c), alinea, le parole: «lultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il quarto»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per le emergenze nazionali"»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dellarticolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogata.
4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dellarticolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dellarticolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi».
Dopo larticolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. -- (Disposizioni concernenti luniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile). -- 1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere prontamente individuato nellespletamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera distituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative modalità duso e custodia.
3. Allattuazione del presente articolo si provvede nellambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Allarticolo 11:
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al comma 5-bis dellarticolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "organi di polizia" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
b) dopo le parole: "finalità di giustizia," sono inserite le seguenti: "di soccorso pubblico,".
4-ter. Dopo il comma 12 dellarticolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi dopera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico"»;
al comma 5, lettera c), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto».
Nel capo III, dopo larticolo 11 è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis. -- (Interventi a favore della montagna). -- 1. Per lanno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dellarticolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dellambiente e per la promozione delluso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti lAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e lUnione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio».
Larticolo 12 è soppresso.
Dopo larticolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. -- (Disposizioni finanziarie per gli enti locali). -- 1. Allarticolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013".
2. Il termine di cui allarticolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013».
La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali».