• Testo DDL 1034

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Atto a cui si riferisce:
S.1034 Nuove norme in materia di parchi e aree protette
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1034
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore CALEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 10 SETTEMBRE 2013

Nuove norme in materia di parchi e aree protette

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge reca una disciplina degli enti parco e delle aree protette nazionali innovativa rispetto alla legislazione vigente, proporzionata al valore che essi hanno assunto nel nuovo panorama istituzionale ed economico del nostro Paese, attraverso puntuali modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la legge quadro sulle aree protette. Gli enti parco, oggi, hanno infatti un ruolo istituzionale diverso rispetto al passato: mentre restano prioritarie le funzioni di tutela degli ecosistemi, essi si pongono quali soggetti istituzionali promotori di sviluppo locale e dell'economia territoriale. Innovare la disciplina vigente, che pure ha avuto successo per l'affermazione del sistema dei parchi nel nostro Paese, permette di trovare un sintesi tra gli interessi di tutela della biodiversità e quelli del necessario sviluppo integrato del territorio.

Al fine di facilitare la lettura della proposta e la sua comprensione, la presente relazione indica le novelle normative distinte per macroaree.

Governance degli enti gestori

L'articolo 1 del presente disegno di legge interviene sulla definizione dei parchi e delle aree protette, e -- pur lasciando inalterato quanto disposto dalla legge quadro -- ne assicura una migliore descrizione, in particolare in merito alle aree marine e alle riserve naturali marine, e rende più semplice la loro perimetrazione.

L'articolo 2 del disegno di legge, che reca modifiche all'articolo 9 della legge quadro relativo agli organi degli enti parco, mira a disciplinare compiutamente e approfonditamente i criteri di nomina e lo status dei membri degli organi dell'ente. Relativamente a questo ultimo punto, è sembrato coerente con la logica di speditezza e concretezza che deve sottendere l'azione amministrativa, procedere alla soppressione dell'organo giuntuale nonché prevedere un unico revisore dei conti, in sostituzione del Collegio dei revisori. L'esigenza di tali modifiche si è manifestata nella pratica attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il fecondo dialogo che deve esistere tra comunità di parco e il suo presidente, sotto il controllo del revisore e del Ministero vigilante, sembra infatti assicurare, per come è stato pensato nel presente disegno di legge, il giusto equilibrio tra gli organi.

Per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni degli organi del parco, il disegno di legge mira a rafforzare lo status degli amministratori, definendo meglio, da un lato, procedure e criteri di nomina del presidente, e stabilendo, dall'altro, l'incompatibilità dell'incarico del presidente con qualunque incarico pubblico elettivo, permettendo al solo presidente l'assenza retribuita dal proprio lavoro e prevedendo un'ipotesi di aspettativa per i dipendenti pubblici dei parchi. Da sottolineare che, all'articolo 10 del disegno di legge, la disciplina prevista per presidenti dei parchi nazionali è estesa anche ai presidenti degli enti regionali. Si prevede, inoltre, un'indennità di carica per il presidente, che è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa.

Per quanto riguarda la nomina del direttore del parco, si dispone che figure professionalmente competenti possano assumere concretamente la gestione dell'ente: per questo motivo il direttore deve essere idoneo, e occorre, altresì, valutarne le attitudini personali e professionali oltre che le sue competenze e capacità professionali attinenti all'incarico affidato.

La governance complessiva degli enti parco è completata con la rappresentanza territoriale, sia attraverso la comunità di parco, sia attraverso il consiglio direttivo. Infatti, in base alla novella proposta, viene assicurato che il 50 per cento dei membri del consiglio direttivo sia espressione elettiva del territorio, cioè dei sindaci dei comuni del parco e/o dell'area protetta. Viene altresì riconosciuta a livello normativo la funzione di Federparchi, quale soggetto istituzionale di rappresentanza dei parchi e delle aree protette, che è di fatto già esercitata attualmente.

Infine, oltre al controllo dell'unico revisore dei conti e il controllo delle dotazioni organiche da parte della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione pubblica, l'articolo 9 del disegno di legge, che novella l'articolo 33 della legge quadro, riafferma da un lato l'obbligo informativo del Ministro dell'ambiente nei confronti del Parlamento, attraverso una relazione annuale, dall'altro reca la disciplina del competente Comitato nazionale per le aree protette, significativa perché introduce un elemento di continuità tra le attività periferiche dei parchi e degli enti di gestione e gli interessi unitari dell’intera collettività nazionale. Al riguardo si sottolinea che gli obblighi informativi ricadono anche in capo agli enti regionali.

Strumenti di gestione

L'articolo 3 del disegno di legge introduce alcune significative novità relative al piano per il parco, attraverso la previsione della possibilità per i parchi di disciplinare iniziative economiche che valorizzino il territorio e il patrimonio edilizio, nonché il turismo sostenibile, che sono vitali per il territorio tutelato, e che gli enti parco debbono poter stimolare, nel rispetto delle finalità del parco, cosa che fino ad oggi hanno potuto fare solo marginalmente. Gli enti parco sono, così, chiamati ad una sfida e hanno ora un'opportunità concreta: aiutare il territorio a sviluppare un'economia territoriale, proposta in maniera innovativa, ma ancorata alle tradizioni e alla cultura locale. Attraverso la novella dell'articolo 12 della legge quadro vengono altresì previste agevolazioni e possibilità di concessioni a soggetti idonei finalizzate alla valorizzazione delle risorse del parco, sempre nel rispetto dei fini istitutivi dell'ente. In particolare il nuovo comma 2-ter dell'articolo 12 favorisce l'occupazione giovanile e le forme di cooperazione. Al fine di procedere ad una significativa semplificazione degli strumenti, viene abrogato il piano di sviluppo economico e sociale e si disciplina solo il piano del parco, il cui iter di approvazione viene semplificato lasciando correttamente alle regioni lo spazio normativo per disciplinare i propri procedimenti. Coerentemente, viene soppressa parte dell'articolo 14 che normava appunto in materia di «iniziative per la promozione economica e sociale».

È altresì significativa l'introduzione di una nuova disciplina per le aree contigue dei parchi, in cui regolamentare, di concerto con le regioni interessate e secondo gli ordinamenti locali, le attività di caccia, pesca ed estrattive, al fine di evitare che gli interessi di tutela ambientale entrino in conflitto con le attività economiche permesse in tali aree.

Semplificazioni procedimentali

Il disegno di legge prevede, come già parzialmente illustrato, la semplificazione di procedimenti amministrativi di approvazione del piano per il parco, poiché si sopprime la vigente procedura aggravata gestita dal comitato ministeriale e si introduce un'ipotesi di silenzio assenso decorsi dodici mesi dalla adozione del medesimo piano. L'articolo 32 della legge quadro viene completamente riscritto semplificandone gli adempimenti e introducendo, come si è detto, l'istituto della pianificazione nelle aree contigue cui dare il giusto valore anche sotto il profilo giuridico.

L'articolo 5 del disegno di legge prevede un’ulteriore semplificazione procedimentale, preoccupandosi di attrarre nella competenza del regolamento del parco gli interventi di controllo della fauna selvatica ai fini di tutela della biodiversità, mantenendo comunque il divieto di attività venatoria nel parco. A tal fine l'articolo 11.1 introdotto nella legge quadro si preoccupa di disciplinare in maniera razionale l'attività di prelievo coattivo della fauna, che per rilevanti finalità di interesse pubblico legate alla conservazione dei valori naturalistici del parco e dei suoi ambienti, nonché per motivi di urgenza e di tutela della biodiversità, non è considerabile attività venatoria.

L'articolo 6 del disegno di legge infine prevede una chiarificazione delle funzioni del Ministero dell'ambiente in merito all'approvazione degli atti principali degli enti di gestione e dei rapporti con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica, relativamente alle sole dotazioni organiche.

Aspetti economico-finanziari

L'articolo 4 del disegno di legge, che modifica l'articolo 16 della legge quadro, costituisce una novità importante nel panorama della disciplina dei parchi e delle aree protette. Vengono infatti previste due tipologie generali di entrate, ulteriori rispetto a quelle già normate nell'articolo 16:

-- un contributo per il risanamento ambientale e la conservazione tutte le volte che il territorio del parco e delle aree anche contigue siano interessate da attività potenzialmente o effettivamente impattanti per l'ambiente;

-- un contributo per i servizi ecosistemici, specificati nel nuovo comma 1-bis.

Le modalità di quantificazione sono quelle tipiche della contribuzione extratributaria, ovvero commisurata alle quantità di lavorazione e produzione effettivamente concordate con gli enti territoriali e con gli enti di gestione.

Disposizioni residuali

Il disegno di legge in esame introduce infine alcune disposizioni che hanno il pregio di chiarire aspetti rimasti in ombra nel testo della legge n. 394 del 1991. È il caso dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge, che prevede l'istituzione di nuovi parchi e il razionale riassorbimento in essi delle esistenti aree protette comprese nel territorio del nuovo parco. Lo stesso dicasi per l'introduzione delle zone integrali e delle zone generali orientate, che sostituiscono le riserve. Il lemma «zone» risulta infatti più descrittivo e chiaro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree marine protette e le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.

5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensioni a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'iter istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-sexies. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli standard vigenti nelle restanti aree marine protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 18 e 19. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

c) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali esistenti comprese nel territorio del nuovo parco».

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-quater, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia l'iter istitutivo di riserve marine ai sensi dell'articolo 2, comma 5-quinquies, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-sexies, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 9della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il revisore dei conti;

d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta d'intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico elettivo.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimangono in carica il Consiglio e il Presidente uscenti.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

7. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti rispettivamente pari a otto per i parchi il cui territorio comprende sino a venti comuni e a dieci per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni agricole e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco;

2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni nazionali degli agricoltori e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella comunità del parco, la cessazione della predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro novanta giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto»;

d) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compresi il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare e il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale»;

b) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

c) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

d) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

e) al comma 2, lettera d), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

f) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, di servizi sociali e biblioteche, di restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili»;

g) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.

5. Qualora non sia stato emanato il provvedimento d’approvazione, il piano entro dodici mesi dall'adozione si intende approvato».

2. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, i commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono abrogati.

3. All'articolo 25 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

c) al comma 4 le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco».

4. All'articolo 26, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25».

5. L'articolo 32 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). -- 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

6. All'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

b) al comma 6, dopo le parole: «d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;», sono inserite le seguenti: «decorsi inutilmente dodici mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento si intende approvato;».

7. All'articolo 1 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad essa riconosciuta Federparchi, nel proprio statuto, garantisce la facoltà di accesso alla federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 16della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quinquies. I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

1-decies. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-duodecies. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.

1-terdecies. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri».

Art. 5.

(Modifiche agli articoli 11 e 22della legge n. 394 del 1991 e introduzione dell’articolo 11.1)

1. All'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) l'attività venatoria;»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)».

2. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 11.1 - (Controllo della fauna selvatica). -- 1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA o un protocollo pluriennale d'intesa stipulato con lo stesso Istituto. In ogni caso il controllo deve escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso l’ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».

3. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1 della presente legge e dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

4. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l’allegato I annesso alla presente legge.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 21della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 33della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (Relazione al Parlamento). -- 1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 24della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 7 e 8, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Annesso

(articolo 5, comma 4)

«Allegato I

(articolo 11.1, comma 2)

SpecieDistribuzione
naturale in Italia
Area di possibile alloctonia,
dove la specie va considerata
autoctona
Crocidura ichnusae Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolensItalia cont.Capraia, Elba
Erinaceus europeusItalia cont.Sardegna, Sicilia, Elba
Suncus etruscusItalia cont.Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis Sardegna
Lepus europaeusItalia cont.Italia meridionale continentale
Oryctolagus cuniculus Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinusItalia cont.Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glisItalia cont.Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanariusItalia cont.Sicilia
Hystrix cristataItalia cont.Sicilia, Elba
Vulpes vulpesItalia cont.Sardegna, Sicilia
Martes martesItalia cont.Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalisItalia cont.Sardegna, Sicilia
Felis silvestrisItalia cont.Sardegna, Sicilia
Sus scrofaItalia cont.Sardegna
Dama damaItalia cont.Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna)
Cervus elaphusItalia cont.Sardegna
Ovis orientalis musimon Sardegna
Capra aegragus Montecristo
Phasianus colchicus Italia
Alectoris barbara Sardegna

».