• Testo DDL 1019

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Atto a cui si riferisce:
S.1019 Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana
approvato con il nuovo titolo
"Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1019
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FAVERO, MATURANI, CHITI, ASTORRE, AMATI, BERTUZZI, CALEO, CIRINNÀ, CUCCA, D’ADDA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FATTORINI, LUMIA, MATTESINI, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, SOLLO, SPILABOTTE e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2013

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana

Onorevoli Senatori. -- La Lingua dei segni italiana (LIS) è la lingua utilizzata dalle persone sorde e udenti appartenenti alla Comunità dei sordi italiana; il suo riconoscimento risponde all'esigenza di una piena tutela ed integrazione di tale comunità nel nostro Paese.

Il completo inserimento delle persone portatrici di handicap nella vita sociale e il ripristino a loro favore dell'esistenza di quelle eguali condizioni di partenza, che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino, sono princìpi ormai generalmente accettati dalla coscienza civile e presenti, con maggiore o minore incisività, nelle legislazioni di tutti i Paesi civili.

Nel nostro ordinamento, l'articolo 3 della Costituzione, dispone la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, prevedendo che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Tali princìpi hanno, poi, trovato attuazione -- seppure ancora non completa -- in una serie di leggi che costituiscono importanti riferimenti ai fini dell'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di handicap. Tra queste si ricorda: la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante l'«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», che in particolare alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato, nonché dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi e, infine, la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

È in riferimento alla categoria dei sordi che si rende necessaria una ulteriore riflessione e una attenzione particolare. In Italia le persone sorde sono circa 92.000, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato o in conseguenza di cause acquisite per effetto di incidenti o malattie. Le difficoltà per una completa integrazione sono evidentemente molto più ampie per i primi, che possono imparare la lingua parlata solo dopo un lungo iter di riabilitazione.

Nasce allora l'esigenza di uno strumento che consenta, in primo luogo, ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo, nell'ambito della propria comunità, che includa sia persone sorde che udenti, sviluppo che costituisce la base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento è rappresentato dalla Lingua dei segni italiana, che è una vera e propria lingua, avente una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalità di espressione della lingua italiana. Infatti la lingua dei segni è la lingua naturale delle persone sorde, perché per la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.

In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al livello istituzionale più alto con due risoluzioni del Parlamento europeo, del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 379 del 7 dicembre 1998, sulla lingua dei segni dei sordi e con la risoluzione dell'Unesco resa a Salamanca nel 1994 che, all'articolo 21, ha sottolineato la necessità del riconoscimento della lingua dei segni per l'accesso all'educazione delle persone sorde. Le persone sorde si avvalgono di figure professionali quali l'interprete LIS e gli operatori (assistenti alla comunicazione), garantendo, attraverso l'uso della Lingua dei segni italiana, risultati ottimali per la formazione di soggetti affetti da sordità.

La creazione di un Segretariato regionale per i Paesi della Comunità europea, l'interesse e gli aiuti forniti a tutt'oggi dalla Commissione delle Comunità europee alle organizzazioni che rappresentano i non udenti nella Comunità, costituiscono i migliori presupposti per un riconoscimento ufficiale, in ogni Stato membro, della lingua dei segni e un invito agli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si frappongono al suo uso. In Europa, tre paesi riconoscono la lingua dei segni nazionale nella loro Costituzione: l'Austria (dal 2005), la Finlandia (dal 1995) e il Portogallo (dal 1997). Alcuni Stati membri sono ricorsi ad altri provvedimenti per dare uno status ufficiale alla lingua dei segni: la Comunità fiamminga (di lingua olandese) e la Comunità vallona (di lingua francese) del Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Repubblica Ceca, l'Irlanda, la Lettonia, la Norvegia, la Slovenia, la Spagna (ed in particolare la Catalogna), la Svezia e il Regno Unito.

L'Unione europea dei sordi (EUD -- European Union of the Deaf, con sede in Bruxelles) creata nel 1985 e che rappresenta attualmente le associazioni dei ventotto Stati membri dell'Unione europea come membri a pieno titolo e di quattro Stati come membri affiliati (tra Paesi in via di adesione e candidati all'Unione europea), ha approvato, nell'Assemblea generale annuale tenutasi a Bruxelles il 27 settembre 1997, una risoluzione per garantire piena ed eguale partecipazione nella società ai sordi e il riconoscimento da parte degli Stati Membri dell'Unione della lingua dei segni di ciascun Paese nell’ambito della struttura della Carta europea delle lingue minoritarie.

A livello internazionale, si ricorda che l'Italia aderisce alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18. In particolare, all'articolo 24 comma 3, si precisa, in riferimento all'educazione, che: «Gli Stati Membri offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Membri adottano misure adeguate, in particolare alfine di: [...] (b) agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi; (c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione».

Sembra, pertanto, giunto il momento per l'Italia di procedere in tale senso, dando alla Lingua dei segni italiana pieno riconoscimento, e ciò non solo con attenzione ai problemi delle persone svantaggiate, ma con il riconoscimento fattivo delle peculiarità e delle potenzialità che tali persone, considerate non solo in quanto isolate ma come comunità, hanno.

In questa ottica si pone il presente disegno di legge, che prevede il riconoscimento della Lingua dei segni italiana quale lingua propria della comunità dei sordi, equiparandola pertanto a una qualsiasi lingua di minoranza linguistica, degna anch'essa, come le altre finora considerate che traggono la loro origine su base etnica, della tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione. È in questo senso che la LIS deve essere considerata «lingua non territoriale» della comunità dei sordi, equiparando tale definizione a quella della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, firmata a Strasburgo il 5 novembre 1992 [articolo 1, lettera c)].

Il presente disegno di legge prevede, pertanto, con il riconoscimento della Lingua dei segni italiana, che sia consentito e agevolato il suo utilizzo nei procedimenti giudiziari civili e penali e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni e con gli enti locali. Peraltro, per dare effettiva attuazione a tale disposizione, si è ritenuto preferibile ricorrere allo strumento del regolamento previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per i risvolti tecnici che tale normativa comporta e per l'esigenza di coinvolgere, nella elaborazione di essa, l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordomuti, avvalendosi concretamente delle esperienze e competenze di tutti coloro che si sono dedicati a tali problemi. Le norme regolamentari previste si pongono nelle linee tracciate dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, e coinvolgendo le regioni, competenti in materia di assistenza, e in generale gli enti locali, è opportuno siano emanate previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Una particolare attenzione si vuole dare alle disposizioni relative all'uso e all'insegnamento della Lingua dei segni italiana nelle scuole, che si pongono nell'ambito non solo di quanto già previsto dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, ma anche di quanto previsto dal ricordato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni. Questo perché l'esperienza insegna che la maggioranza dei bambini sordi, pur partendo da una normale potenzialità cognitiva, con un inserimento «tradizionale», termina la scuola dell'obbligo con un bagaglio di apprendimenti gravemente insufficiente, tanto da poter parlare di serio rischio di insufficienza mentale conseguente all'impossibilità di recepire a livello accettabile informazioni attraverso il linguaggio verbale. Come esempio virtuoso in tema di insegnamento, si ricorda che nel biellese, più precisamente presso l'Istituto Comprensivo di Cossato, è in atto dal 1994, un progetto di bilinguismo «Lingua Italiana/Lingua Italiana dei Segni (LIS) per l'integrazione dei bambini sordi nella scuola comune». Il progetto si propone di integrare i bambini sordi nella scuola comune dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, formando un gruppo di alunni sordi che acquisiscono la LIS come lingua naturale assieme ad alunni udenti che impiegano la LIS come seconda lingua il più precocemente possibile (cioè partendo dalla scuola dell'infanzia) con l'apporto di operatori esperti in LIS (interpreti e docenti LIS). L'esperienza maturata dal progetto biellese dimostra che l'intervento linguistico in LIS sui bambini sordi (dalla nascita o pre-linguali) è efficace se è iniziato fin dalla scuola dell'infanzia, o, ancor meglio, fin dall'asilo nido, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il modello organizzativo prevede la presenza in ogni classe di più alunni sordi, di un interprete di lingua dei segni, degli insegnanti curricolari, di un insegnante di sostegno e di docenti di lingua dei segni. Il progetto ha raggiunto risultati decisamente lusinghieri in termini di apprendimento degli alunni sordi e in termini di reale integrazione fra sordi e udenti, ed una notorietà a livello nazionale, come attestato dalle verifiche compiute dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Roma, dalle ricerche compiute dai consulenti del progetto, dai numerosi convegni nazionali ed internazionali cui la scuola ha partecipato e dal libro sul progetto stesso pubblicato nel 2003. I risultati dimostrano l'efficacia di questa esperienza: tutti gli alunni sordi (ad oggi sono 24, oltre ai circa 150 alunni udenti coinvolti nel progetto) hanno proseguito gli studi, dopo la scuola secondaria di primo grado, e 7 ragazzi sordi si sono diplomati, 2 di essi lavorano e 4 frequentano l'Università: Architettura, Scienze della Formazione, Professioni Sanitarie, Scienze e Tecniche Psicologiche.

Si ricorda, infine, che nel corso della XVI legislatura l'Atto Senato n. 37 recante «Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana» è stato approvato il 16 marzo 2011 dalla 1ª Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato in un testo unificato con gli atti Senato 831, 948, 1344, 1354, 1391. Alla Camera il provvedimento (Atto Camera 4207) è stato esaminato dalla XII Commissione Affari sociali, addivenendo ad un testo base.

Si presenta, pertanto, il medesimo testo con alcune modificazioni e si auspica una tempestiva approvazione con il consenso più ampio possibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana)

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.

2. In attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, degli articoli 22 e 26 nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a Nizza, il 7 dicembre 2000, e ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, richiamata anche dalla Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1492 del 2001 sui diritti delle minoranze nazionali, punto 12 -- XIII, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso, promuovendo altresì l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua italiana orale e scritta.

3. La LIS gode delle garanzie e delle tutele di cui alla presente legge, conseguenti al riconoscimento di cui al comma 2.

4. È consentito l'uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

(Regolamenti)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentiti l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi nonché le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare gli interventi di supporto psicologico e sociale alle famiglie e gli interventi diagnostici precoci per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie visive ed acustiche necessarie per la comunicazione e l'accesso all'informazione delle persone sorde e con le persone sorde e sordocieche. Promuove, altresì, la ricerca scientifica, relativa alla LIS, in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, relativo alla sordità e la sordocecità;

c) determinano le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

d) promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento, e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde e sordocieche;

e) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della lingua dei segni italiana (LIS), dei mezzi di supporto alla comunicazione visiva e tattile e delle risorse, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde e sordocieche;

f) promuovono la diffusione della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

g) promuove la rimozione di ogni barriera che limiti la partecipazione delle persone sorde e sordocieche alla vita collettiva, favorendone l'accesso all'informazione e alla comunicazione in ambito familiare, educativo, formativo, lavorativo e sociale;

h) prevedono e disciplinano l'istituzione di un registro nazionale degli interpreti di Lingua dei Segni Italiana allo scopo di regolamentare i servizi di interpretariato dalla lingua dei segni italiana (LIS) equiparandoli alle altre lingue vocali o segniche;

i) recano ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde, anche attraverso l'uso della LIS, la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge;

l) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.

(Neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.