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Atto a cui si riferisce:
S.962 Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 962
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori RANUCCI, CASINI, GASPARRI, CALEO e VACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2013

Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile

Onorevoli Senatori. -- Le isole minori costituiscono una realtà particolare e complessa in cui si combinano tradizioni popolari, valori storici, ambientali e turistici.

Le isole minori del territorio italiano sono caratterizzate da numerosi fattori che talvolta si presentano sotto forma di problematiche legate, ad esempio, alla peculiarità del territorio, alla limitata disponibilità di risorse proprie, ai costi supplementari dei trasporti e delle comunicazioni e all'inquinamento marino e costiero. Dall'altra parte, invece, proprio l'insularità costituisce un fattore potenzialmente sfruttabile per ciò che riguarda una politica strategica di sviluppo sostenibile, mirato ad un corretto uso delle risorse e al rispetto delle caratteristiche paesaggistiche.

L'attenzione sulla sostenibilità delle attività umane è cresciuta dopo la Conferenza mondiale di Rio de Janeiro nel 1992, quando il confronto tra sistemi economici ed ambiente è stato finalmente considerato irrinunciabile.

Lo sviluppo di un turismo sostenibile è oggi riconosciuto come prioritario per la salvaguardia dell'ambiente e per lo sviluppo socio-economico delle comunità insulari e non solo. Per le isole minori, perseguire il turismo sostenibile significa ecocompatibilità, qualificazione, capacità di garantire il rilancio delle attività produttive, oltre che di quelle turistiche, creando le condizioni per la ripresa economica. Solo attraverso questo processo è possibile formulare una visione e, conseguentemente, strategie di crescita che diano risposte alle molte esigenze sociali e ambientali, nonché economiche e finanziarie.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di creare le condizioni per facilitare una strategia di sviluppo sostenibile per le isole minori, garantendo al contempo la tutela ambientale di detti territori.

In tale prospettiva sono state individuate, all'articolo 1, le finalità della legge che ha lo scopo di realizzare la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico delle isole minori, così come individuate nell'allegato A.

Con l'articolo 2 si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della commissione permanente di cui all'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è approvato un programma quinquennale di interventi per le isole minori, denominato DUPIM (Documento unico di programmazione isole minori), volto al raggiungimento di un insieme di obiettivi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e della salute, alla crescita delle reti di comunicazione e trasporto, all'incentivazione del turismo e della ricerca, alla produzione delle fonti alternative di energia.

L'articolo 3 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una commissione permanente per le isole minori, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato e composta da un rappresentante per ciascuna regione di appartenenza delle isole minori, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati, da un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali e delle aree marine protette presenti nel territorio delle isole minori, dal Presidente dell'ANCIM. La commissione ha il compito di elaborare la proposta di programma quinquennale che confluirà nel DUPIM.

L'articolo 4 individua le risorse economiche per l'attuazione del programma previsto dal DUPIM, dettando le disposizioni necessarie per l’integrazione della dotazione finanziaria del Fondo di sviluppo delle isole minori.

Con l'articolo 5 vengono individuati specifici strumenti di programmazione, ed in particolare l'accordo di programma quadro al fine di determinare modalità ed interventi da attivare per valorizzare pienamente il patrimonio storico, ambientale, culturale ed economico rappresentato dalle comunità delle isole minori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di realizzare la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate nell’elenco di cui all’allegato A della presente legge.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della commissione permanente per le isole minori di cui all'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il programma quinquennale di interventi per le isole minori, denominato «Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM)», comprensivo dei relativi criteri di riparto e di erogazione finanziaria e finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) sviluppo e sostegno dell'agricoltura, della maricoltura, dell'acquacoltura, delle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici e agricoli, della pesca, della cantieristica;

b) riorganizzazione del sistema scolastico, attraverso un piano sostenibile che garantisca il diritto allo studio e alla formazione professionale, privilegiando indirizzi atti a sviluppare le risorse economiche e culturali dei territori di cui all'allegato A, anche attraverso la teleformazione con l'utilizzo di servizi di telecomunicazione su banda larga;

c) ridefinizione degli strumenti urbanistici in un quadro di tutela e valorizzazione ambientale del territorio;

d) recupero dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;

e) regolamentazione dell'afflusso veicolare e adeguamento delle strutture connesse;

f) ristrutturazione dei porti e riorganizzazione dei collegamenti aerei e marittimi con la terraferma;

g) approvvigionamento idrico, anche con l'ausilio di impianti di desalinizzazione;

h) adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque;

i) salvaguardia della flora e della fauna locali;

l) adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali, anche con l'ausilio della telemedicina, con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi di primo soccorso;

m) dismissione e nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

n) rideterminazione delle servitù militari;

o) istituzione di aree protette e di parchi marini;

p) produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili e promozione di un modello di green economy che favorisca l'affermazione di uno sviluppo sostenibile;

q) agevolazioni per i trasporti aerei e marittimi per le isole minori;

r) predisposizione di un piano strategico nazionale al fine di rilanciare la crescita e la competitività del settore turistico-ricettivo nelle isole minori anche a livello internazionale, adottando misure economiche straordinarie, al fine di rimuovere le criticità che limitano le potenzialità di sviluppo dei territori di cui all’allegato A, idonee a superare il deficit infrastrutturale che caratterizza i medesimi territori, nonché introducendo adeguate misure di politica fiscale al fine di incentivare l’offerta turistica e di agevolare gli operatori del settore turistico-ricettivo;

s) attuazione di un progetto globale di difesa civile per le isole minori, garantendo la presenza di distaccamenti locali dei vigili del fuoco e avvalendosi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile attraverso progetti strategici finalizzati al presidio dei territori, nonché al monitoraggio degli stessi, anche con l'impiego di tecnologie avanzate;

t) istituzione di presidi di protezione civile, cui sono preposti i sindaci dei comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, finalizzati a svolgere attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza;

u) garanzia di maggiore sicurezza, continuità e qualità del servizio elettrico tramite il collegamento sottomarino con la rete elettrica di trasmissione nazionale per l'approvvigionamento energetico.

2. Il DUPIM è aggiornato annualmente e rinnovato ad ogni scadenza quinquennale, con le procedure e secondo i criteri di cui al comma 1.

Art. 3.

(Commissione permanenteper le isole minori)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la commissione permanente per le isole minori, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato e composta da:

a) un rappresentante per ciascuna delle regioni nelle quali sono comprese le isole minori di cui all’allegato A;

b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: delle risorse agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti;

c) un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali e delle aree marine protette presenti nel territorio delle isole minori di cui all'allegato A;

d) il Presidente dell'Associazione nazionale delle isole minori (ANCIM) e cinque sindaci nominati dall'Associazione medesima in rappresentanza dei territori interessati.

2. Le regioni, la Federazione nazionale parchi e riserve naturali e l’ANCIM nominano autonomamente i propri rappresentanti, di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) e d) del comma 1, e li comunicano al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Della commissione di cui al comma 1 fanno parte altresì, in ragione degli affari trattati, i rappresentanti delle altre amministrazioni dello Stato.

4. La commissione elabora la proposta di programma quinquennale di interventi per le isole minori, di cui all'articolo 2. Al fine della predisposizione del programma, la commissione può sentire, ove lo ritenga opportuno, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, nonché esperti e ricercatori nelle discipline scientifiche pertinenti.

Art. 4.

(Dotazione del Fondo di sviluppodelle isole minori)

1. All'attuazione del programma quinquennale di interventi per le isole minori, di cui all’articolo 2, si provvede mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come incrementato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Al fine di incrementare la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

3. All'onere di cui al comma 2, pari a euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 5.

(Accordo di programma)

1. Al fine di preservare le condizioni ottimali per un insediamento umano sostenibile nelle isole minori, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute, al diritto allo studio e alla formazione professionale, nonché di valorizzare le specificità storiche, culturali e socio-economiche dei territori di cui all'allegato A, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni pubbliche rappresentate nella commissione permanente per le isole minori, di cui all’articolo 3, sottoscrivono con le regioni territorialmente competenti un accordo di programma quadro con il quale sono definiti gli indirizzi generali e le modalità di coordinamento degli interventi da attivare per le predette finalità.

Allegato A

(articolo 1)

Elenco funzionale delle piccole isole

ProvinciaIsolaComune
1 LivornoGorgonaLivorno
2 LivornoCapraiaCapraia Isola
3 LivornoElbaPortoferraio
4 LivornoPianosaCampo nell’Elba
5 LivornoMontecristoPortoferraio
6 GrossetoGiglioIsola del Giglio
7 GrossetoGiannutriIsola del Giglio
8 La SpeziaPalmariaPorto Venere
9 LatinaPonzaPonza
10 LatinaPalmarolaPonza
11 LatinaVentoteneVentotene
12 LatinaGaviPonza
13 NapoliCapriCapri
14 NapoliIschiaIschia
15 NapoliProcidaProcida
16 FoggiaSan DominoIsole Tremiti
17 FoggiaSan NicolaIsole Tremiti
18 FoggiaCapraraIsole Tremiti
19 FoggiaPianosaIsole Tremiti
20 TrapaniFavignanaFavignana - Isole Egadi
21 TrapaniLevanzoFavignana - Isole Egadi
22 TrapaniMarettimoFavignana - Isole Egadi
23 TrapaniFormicaFavignana - Isole Egadi
24 TrapaniPantelleriaPantelleria
25 TrapaniIsole dello StagnoneMarsala
26 PalermoUsticaUstica
27 MessinaSalinaSanta Marina Salina, Malfa e Leni
28 MessinaLipariLipari
29 MessinaStromboliLipari
30 MessinaPanareaLipari
31 MessinaFilicudiLipari
32 MessinaAlicudiLipari
33 MessinaVulcanoLipari
34 AgrigentoLampedusaLampedusa e Linosa
35 AgrigentoLinosaLampedusa e Linosa
36 Olbia - TempioLa MaddalenaLa Maddalena
37 Olbia - TempioCapreraLa Maddalena
38 Olbia - TempioSanto StefanoLa Maddalena
39 Olbia - TempioSanta MariaLa Maddalena
40 Olbia - TempioTavolaraOlbia
41 Olbia - TempioMolaraOlbia
42 CagliariSerpentaraVillasimius
43 CagliariSan PietroCarloforte
44 Carbonia - IglesiasSant’AntiocoSant’Antioco