• Testo DDL 914

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Atto a cui si riferisce:
S.914 Disposizioni per il sostegno della produzione giovanile nel settore musicale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 914
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori GRANAIOLA, AMATI, MOSCARDELLI, LO GIUDICE, MANASSERO, GUERRIERI, LAI, PAGLIARI, LUMIA, FAVERO, SOLLO, VALENTINI, SCALIA, SPILABOTTE e CUCCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013

Disposizioni per il sostegno della produzione giovanile nel settore musicale

Onorevoli Senatori. -- Questo disegno di legge parte da un bisogno sentito da tanti adolescenti e giovani: quello di fare e produrre musica, di comunicarla e di poterla consumare in spazi anche scelti e fruiti, come occasione e luogo di socialità e di aggregazione, esaltarne il valore creativo ed espressivo, prefigurare, attraverso la pratica dei linguaggi creativi anche la possibilità di nuovi lavori. Partire dalla musica per una sorta di «chiamata alle arti», per valorizzare più complessivamente le culture, i linguaggi, la creatività giovanile. Creatività come terreno di contenuti e valori, oggi più che mai importanti, anche a fronte di gravissime azioni per smantellare libertà e diritti. Tra i tanti, anche quello di una scuola e di un'istruzione pubblica, ricca, che possa essere fruita con pari opportunità da tutte e da tutti. Il primo impegno preso con gli adolescenti e i giovani la Consulta l'ha mantenuto: sono state elaborate linee, indirizzi, contenuti per la promozione ed il sostegno della musica giovanile, in tutto il territorio nazionale. Si tratta di idee per una proposta di legge-quadro che si può riassumere nei seguenti punti:

1) principi e finalità in cui si riconosce e si valorizza il significato identitario e creativo della musica dei giovani;

2) interventi pubblici per la musica giovanile da parte dello Stato, delle regioni, e degli enti locali, attraverso indicazioni programmatiche e programmi triennali;

3) articolazione dei singoli compiti dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, con una particolare attenzione alla creazione e al recupero di spazi da poter utilizzare, per la messa in rete sul territorio nazionale delle attività e delle esperienze musicali giovanili, per l'istituzione di un Archivio nazionale delle attività musicali dei giovani, per il contatto e la correlazione con il mondo della scuola e dell'Università, per la richiesta di facilitazioni relative ai diritti Siae e Enpals, per il riconoscimento delle nuove possibilità professionali e lavorative che il settore della musica giovanile comporta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi)

1. La musica giovanile rappresenta un'importante forma di espressione dell'identità dei giovani e della loro creatività ed è promossa e sostenuta in tutto il territorio nazionale quale bisogno espressivo, di comunicazione e di condivisione.

Art. 2.

(Interventi pubblici per la musica giovanile)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, attuano gli interventi necessari a:

a) promuovere lo sviluppo della musica giovanile, anche con riferimento alle forme di produzione, di distribuzione, di sperimentazione e di ricerca;

b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze, elaborano indicazioni programmatiche e programmi triennali per lo sviluppo delle attività musicali giovanili, con l'obiettivo di assicurarne l'equilibrata diffusione sull'intero territorio nazionale.

Art. 3.

(Compiti dello Stato)

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 lo Stato, anche attraverso la predisposizione di un programma nazionale triennale per lo sviluppo delle attività musicali giovanili:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali giovanili, valorizzandone su tutto il territorio nazionale la qualità e la progettualità;

b) favorisce la diffusione della musica giovanile nelle scuole e nelle università, stabilendo forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, teatri ed altri soggetti operanti nel settore musicale;

c) promuove le attività musicali giovanili quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità;

d) istituisce, avvalendosi dell'insieme dei diversi linguaggi e tecnologie, l'Archivio delle attività musicali giovanili, al fine di conservare la memoria creativa e mettere in rete e diffondere le esperienze culturali e giovanili;

e) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture per la produzione e la fruizione della musica giovanile, per la ricerca e l'elaborazione musicale e per la sua distribuzione;

f) riconosce la musica giovanile come settore per nuove possibilità professionali e lavorative e favorisce le iniziative di soggetti pubblici e privati finalizzate alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti, esecutori ed operatori del settore;

g) favorisce azioni per garantire la creazione, il recupero e la riqualificazione di spazi nel territorio nazionale al fine di agevolare l'aggregazione e la socializzazione tra i ragazzi e promuovere la nascita e l'affermazione di gruppi musicali giovanili;

h) coordina e rende disponibili nella rete internet le attività musicali giovanili, al fine di favorire il raccordo tra le varie realtà del territorio nazionale nonché la qualificazione culturale, associativa e artistica della musica rivolta al mondo dei giovani, nelle sue diverse forme ed espressioni;

i) favorisce l'individuazione di forme facilitate di corresponsione dei diritti dovuti alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) commisurate alle esigenze della musica giovanile, per favorire l'espressività e la creatività dei giovani.

2. Il programma nazionale triennale di cui al comma 1 è, elaborato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Compiti delle regioni)

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze:

a) definiscono, con cadenza triennale, il programma regionale degli interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività musicali giovanili nonché dei servizi e delle strutture ad esse collegate;

b) possono prevedere incentivi in favore degli enti locali che, in forma singola o associata, operano per favorire il raccordo tra le varie realtà sociali del territorio e per la qualificazione culturale, associativa ed artistica della musica giovanile, nelle sue diverse forme ed espressioni;

c) garantiscono la creazione, il recupero e la riqualificazione di spazi logistici territoriali, al fine di favorire l'aggregazione e la socializzazione tra i ragazzi e di sostenere la nascita e l'affermazione di gruppi musicali giovanili;

d) favoriscono la realizzazione di siti internet ed altri servizi allo scopo di creare a favore della musica giovanile reti e coordinamenti nel territorio, in collegamento con le attività svolte dallo Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e h);

e) possono prevedere incentivi per l'imprenditoria giovanile nel settore delle attività musicali e in quelli ad esso collegati, nonché nei settori della discografia e della distribuzione dei prodotti musicali;

f) operano, anche attraverso la promozione di una specifica formazione professionale, al fine di valorizzare la musica giovanile come fonte di nuove possibilità occupazionali.

Art. 5.

(Compiti degli enti locali)

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, gli enti locali, in forma singola o associata:

a) concorrono alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 4, comma l, lettera a);

b) operano al fine di favorire il raccordo tra le varie realtà sociali del territorio e la qualificazione culturale, associativa e artistica della musica giovanile, nelle sue diverse forme ed espressioni;

c) attuano interventi per la creazione e il recupero di spazi logistici territoriali al fine di favorire l'aggregazione e la socializzazione dei ragazzi e di sostenere la nascita e l'affermazione di gruppi musicali giovanili.

d) realizzano sinergie con le istituzioni scolastiche in vista dell'individuazione e della concessione di spazi da destinare alle attività musicali giovanili.