Testo DDL 910
Atto a cui si riferisce:
S.910 Modifica alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di riconoscimento dei figli o del coniuge del donatore come categoria protetta
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2013
Modifica alla legge 1° aprile 1999, n.91, in materia di riconoscimento dei figli o del coniuge del donatore come categoria protetta
Onorevoli Senatori. -- La donazione post mortem è spesso associata a morti improvvise che sconvolgono la vita di intere famiglie destabilizzandole spesso non solo dal punto di vista affettivo ed emotivo, ma anche dal punto di vista socio-economico. La morte di un genitore è un evento tragico che ha forti ripercussioni sul nucleo familiare.
All'immenso dolore per la perdita umana si accompagnano ansie e paure per il futuro che appare quanto mai precario soprattutto perché un genitore è fonte primaria di sostentamento economico per la famiglia.
Si ritiene, pertanto, doveroso da parte dello Stato alleviare in parte questa situazione di disagio, tenendo presente e valorizzando il forte atto d'amore che il donatore compie, permettendo, con l'espianto dei suoi organi, che il prossimo possa avere una vita migliore.
Il presente disegno di legge intervenendo sulla legge 1º aprile 1999, n. 91 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti» vuole dare il riconoscimento di categoria protetta ai familiari del donatore deceduto in modo da agevolare il loro inserimento nell'ambito del lavoro sia pubblico che privato.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 20 della legge 1º aprile 1999, n. 91 è inserito il seguente capo:
«Capo IV-bis.
RICONOSCIMENTO DEI FIGLI O DEL CONIUGE DEL DONATORE COME CATEGORIA PROTETTA
Art. 20-bis.
(Categoria protetta)
1. I figli del donatore o, in mancanza, il coniuge sono riconosciuti come categoria protetta ai fini dell'assunzione nell'ambito del lavoro pubblico e privato».