Testo DDL 905
Atto a cui si riferisce:
S.905 Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013
Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane
per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia,
già soggette alla sovranità italiana
Onorevoli Senatori. -- Il problema degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno perduto loro beni nelle ex colonie si trascina dai tempi del Trattato di pace del 1947 e non è stato fino a oggi risolto in modo definitivo, nonostante le numerose leggi in materia. L'ultima emanata è stata la legge 29 marzo 2001, n. 137, recante «Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana», mentre lo Stato italiano non si è posto il problema di dare una equa e definitiva soluzione alle giuste aspettative dei numerosi cittadini italiani che hanno, dopo anni di duro lavoro, perso i loro beni nelle ex colonie di Eritrea, Etiopia, Libia e Somalia.
L'atto fondamentale della sistemazione post-bellica dei rapporti italo-etiopici ed italo-libici è costituito dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo imperiale Etiopico ed il Governo del Regno Unito di Libia, che vennero successivamente ratificati dal Parlamento italiano rispettivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1956, n. 643 e con la legge 17 agosto 1957, n. 843.
La Somalia fu restituita all'Italia in amministrazione fiduciaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) con la decisione del novembre 1949.
Gli accordi di cui sopra assicuravano la continuità della permanenza della comunità italiana garantendone il libero e diretto esercizio dei diritti.
Il cambiamento di regime, avvenuto a seguito del colpo di stato nel novembre 1974 in Etiopia e del 1º settembre 1969 in Libia portarono in pochi mesi all'adozione di misure via via più restrittive nei confronti della comunità italiana.
L'esodo forzato della comunità italiana e di altre operanti in Etiopia iniziò il 1º gennaio 1975 e continuò negli anni successivi alimentato dalle generali nazionalizzazioni dei beni, dalla progressiva discriminazione al diritto al lavoro e dalle vessazioni di ordine fiscale.
L'ascesa al potere in Libia del colonnello Gheddafi portò in pochi mesi all'adozione di misure restrittive nei confronti della collettività italiana, fino al decreto di confisca del luglio 1970 emanato per «restituire al popolo libico le ricchezze dei suoi figli e dei suoi avi usurpate dagli oppressori».
Quanto sopra avvenne in violazione del diritto internazionale e dei già citati Accordi italo-etiopici ed italo-libici, nonché delle risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU che garantivano diritti e interessi della comunità italiana.
Giova ricordare che il Governo italiano pro-tempore non ritenne, per ragioni politiche, denunciare nella sede delle Nazioni Unite quei provvedimenti inosservanti delle risoluzioni dell'Assemblea generale del dicembre 1950 e gennaio 1952.
Neppure ritenne il Governo italiano di far valere presso le autorità etiopiche e libiche, a tutela dei suoi cittadini, l'obbligo di quelle autorità di risarcire quei beni, diritti ed interessi così illegalmente confiscati.
Al di là di ogni valutazione sulle azioni od omissioni di politica estera italiana, da quanto esposto può trarsi la conclusione dell'obbligo sostitutivo, pieno e ineludibile, del Governo italiano di risarcire in maniera integrale quei beni, diritti e interessi perduti dalla comunità italiana presente in Etiopia, in Eritrea ed in Libia. L'unica colonia che con la firma del Trattato di pace del 1947 fu restituita all'Italia che ne esercitò il mandato fiduciario sino al 1º luglio 1960 fu la Somalia che successivamente divenne a tutti gli effetti uno Stato indipendente.
In Somalia con la rivoluzione del 21 ottobre 1969 si instaurò progressivamente un regime socialista che nel periodo 1970-1975 culminò con la nazionalizzazione di banche e varie industrie, provvedimenti di nazionalizzazione che, per varie ragioni, non interessarono le proprietà terriere in gran parte in mano italiana. Tuttavia tale situazione cessò con la legge 21 ottobre 1975, n. 21, con la quale il Governo somalo dichiarò che tutti i terreni agricoli erano di proprietà dello stato espropriando i vecchi proprietari. Alla situazione sopra esposta l'Italia fece fronte inizialmente con provvedimenti legislativi settoriali emanando, volta per volta, leggi a favore dei rimpatriati dai diversi paesi. Successivamente nel 1980 fu emanata la prima legge organica in materia di indennizzi: la legge 26 gennaio 1980, n. 16.
Tuttavia si rese necessario un ulteriore intervento del legislatore per risolvere alcune problematiche sorte con l'applicazione delle legge n. 16 del 1980 e per rimediare parzialmente alle gravi perdite economiche che il ritardato indennizzo aveva creato agli aventi diritto. È stata così emanata la legge 5 aprile 1985 n. 135, che ampliava ed integrava la legge n. 16 del 1980. Anche la successiva legge 29 gennaio 1994, n. 98, che si rese necessaria per chiarire l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo delle precedenti leggi, non ha sortito di fatto i risultati sperati.
Al quadro sopra esposto tuttavia vi sono alcune eccezioni. Alcuni connazionali, superato il momento del nuovo corso politico, avevano insediato in Somalia floride attività in diversi comparti produttivi che, a seguito di episodi di guerra civile accertati con il decreto del Ministro degli affari esteri del 4 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991, sono stati costretti ad abbandonare tutti i loro beni, con il rimpatrio forzoso per il tramite di un ponte aereo di emergenza garantito dal nostro esercito e da altre forze alleate posizionate nell'area. Giova ricordare che a questi connazionali, come ai connazionali in Eritrea, divenuta indipendente nel 1993, ove si è instaurato un governo che si ispira al socialismo reale con ulteriori limitazioni alle proprietà di cittadini italiani ivi residenti, è negata, al momento, qualunque tutela giuridica.
La definizione del problema si rende a questo punto non più oltre procrastinabile per i cittadini italiani profughi dalla Somalia e per i cittadini italiani profughi dall'Eritrea che, per varie motivazioni, non hanno potuto usufruire dei benefici della citata legge n. 135 del 1985.
Il presente disegno di legge prevede che, ai cittadini italiani, enti e società di nazionalità italiana rimpatriati dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Libia e dalla Somalia, per i quali le leggi n. 16 del 1980, n. 135 dell'1985 e n. 98 del 1994 hanno previsto la concessione di indennizzi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti restrittivi emanati dalle autorità etiopiche a partire dal 1º agosto 1970, libiche a partire dal 21 luglio 1970 e somale dal 21 ottobre 1975, venga corrisposto un ulteriore indennizzo, sulla base di un ulteriore coefficiente di rivalutazione; prevede, altresì, la possibilità di poter presentare domanda di indennizzo anche ai quei cittadini italiani profughi dalla Somalia e dall'Eritrea che hanno perduto i loro beni e diritti a fare data dal 1991 a seguito di episodi di guerra civile ed in Eritrea a fare data dal 1994.
L'articolo 1, comma 1, definisce l'ambito di applicazione soggettiva dei benefici delle leggi sugli indennizzi, prevedendo anche i casi di perdita o di abbandono dei beni a seguito di eventi bellici o politici o di guerra civile, accertati dalle competenti autorità italiane, nelle ex colonie d'Etiopia, di Libia e della Somalia.
L'articolo 1, comma 2, esplicita che i benefici della presente legge si applicano ai cittadini italiani profughi dalla Somalia a seguito degli eventi di guerra civile del 1991.
L'articolo 1, comma 3, precisa che i benefici della presente legge si applicano ai cittadini italiani profughi dall'Eritrea a seguito delle restrizioni alle proprietà attuate dalle autorità eritree dal gennaio 1994.
All'articolo 2 si determinano le modalità di rivalutazione delle perdite subite dai soggetti di cui all'articolo 1, e si prescrive che gli indennizzi previsti devono intendersi come definitivi.
All'articolo 3 si determinano le valutazioni dei beni perduti posteriormente all'entrata in vigore della legge 5 aprile 1985, n. 135.
L'articolo 4 prevede i termini e le modalità di presentazione delle domande.
L'articolo 5 prevede la semplificazione di alcune procedure probatorie.
L'articolo 6 prevede che, per quanto riguarda la liquidazione dell'indennizzo di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 provveda direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze.
Per garantire equità nell'applicazione della legge, e per stimolare la pubblica amministrazione ad eseguire con celerità i pagamenti deliberati, sugli stessi è prevista la corresponsione degli interessi legali.
Con l'articolo 7 s'intende riparare ad un provvedimento arbitrario del Ministero dell'economia e delle finanze, ripristinando il capitolo relativo al concorso statale sui mutui contratti per il reimpiego degli indennizzi.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Beneficiari)
1. Ai cittadini, agli enti ed alle società, di nazionalità italiana rimpatriati dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, per la perdita di beni, diritti ed interessi di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, nei territori delle ex colonie di Etiopia a partire dal 1º agosto 1970 e dal 1º gennaio 1975, di Libia a partire dal 21 luglio 1970 e della Somalia a partire dal 21 ottobre 1975, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi, comunque adottati dalle autorità esercenti, anche solo di fatto, la sovranità su quei territori, è corrisposto un ulteriore indennizzo.
2. I benefici della presente legge spettano ai cittadini, agli enti ed alle società italiane per la perdita dei beni di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, in Somalia a partire dal 1º gennaio 1991 a seguito di episodi di guerra civile accertati dalle competenti autorità italiane, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. I benefici della presente legge spettano ai cittadini, agli enti ed alle società italiane per la perdita dei beni di cui erano titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, in Eritrea a partire dal 1º gennaio 1994 a seguito di provvedimenti limitativi od impeditivi adottati dalle autorità esercenti la sovranità sul territorio.
Art. 2.
(Rivalutazioni)
1. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, il coefficiente indicato nell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, per le perdite avvenute posteriormente al 1º gennaio 1950, è moltiplicato per 2,5 fino ad un importo complessivo di liquidazione dell'indennizzo pari a cinque milioni di euro.
2. Per la cifra eccedente l'importo di cui al comma 1 del presente articolo, il coefficiente indicato all'articolo 5 della citata legge n. 16 del 1980, per le perdite avvenute posteriormente al 1º gennaio 1950 è moltiplicato per 0,50 sino ad un importo massimo di cinque milioni di euro.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli indennizzi superiori a 10 milioni di euro, determinati in base all'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 16 del 1980, e successive modificazioni, per le perdite avvenute posteriormente al 1º gennaio 1950.
4. L'indennizzo corrisposto ai sensi della presente legge è definitivo.
Art. 3.
(ValutazIoni)
1. Le valutazioni dei beni, diritti ed interessi perduti posteriormente all'entrata in vigore della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono effettuate, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, sulla base dei prezzi di comune commercio sul mercato ove le perdite si sono verificate, moltiplicate per un coefficiente di rivalutazione di 1,90. La conversione in euro dell'ammontare delle valutazioni è effettuata secondo un tasso di cambio stabilito dalla Banca d'Italia in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.
Art. 4.
(Termini di presentazione delle domande)
1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti interessati presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.
2. Le domande di cui al comma 1, se già presentate, sono valide se confermate, a pena di decadenza, al Ministero dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri, se espressamente menzionati ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità all'indennizzo.
Art. 5.
(Semplificazioni procedurali)
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «da quattro cittadini italiani» sono sostituite dalle seguenti: «e da due cittadini italiani»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 6.
(Liquidazione)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze prevede alla liquidazione degli indennizzi integrativi effettuata mediante l'applicazione del coefficiente di rivalutazione previsto dall'articolo 2, comma 1.
2. A decorerre dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli indennizzi di cui al comma 1 del presente articolo decorrono gli interessi al saggio legale, fino al giorno di emissione dell'ordinativo di pagamento.
Art. 7.
(Concorso statale sugli interessi dei mutui nel caso di reimpiego degli indennizzi)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013 è inserito un apposito capitolo di spesa destinato alle liquidazioni delle rate di concorso statale sugli interessi dei mutui contratti per il reimpiego degli indennizzi ricevuti, così come previsto e regolato dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7 della legge 29 gennaio 1994, n. 98. Il suddetto capitolo resta in esistenza negli esercizi successivi fino alla completa corresponsione di tutte le annualità di contributo già impegnate con regolari decreti ministeriali.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad iscrivere annualmente sul predetto capitolo di spesa le somme necessarie al pagamento delle rate in scadenza per ciascun esercizio.
Art. 8.
(Esenzione fiscale)
1. Agli indennizzi liquidati ai sensi della presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. È autorizzata altresì la spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 fino all'esaurimento delle liquidazioni degli indennizzi di cui all'articolo 1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I fondi stanziati per la copertura della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e della legge 29 marzo 2001, n. 137, sono finalizzati ai fini della copertura della presente legge.