• Testo DDL 1786

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Atto a cui si riferisce:
S.1786 Disposizioni per favorire l'internalizzazione delle micro e piccole imprese artigiane


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1786
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori VERDUCCI, FEDELI, MATURANI, FABBRI, TOMASELLI, SANGALLI, Gianluca ROSSI, Stefano ESPOSITO, AMATI, ANGIONI, ASTORRE, BORIOLI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNÀ, CORSINI, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FATTORINI, Elena FERRARA, FISSORE, FRAVEZZI, GAMBARO, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, MATTESINI, MORGONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALDINOSI, VATTUONE e ZANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2015

Disposizioni per favorire l'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese artigiane

Onorevoli Senatori. -- La perdita di competitività del sistema imprenditoriale italiano, e in particolare delle micro e piccole imprese operanti nei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale, è uno dei temi maggiormente dibattuti nel corso degli ultimi anni in ambito economico e politico.

Nelle più recenti analisi sul tema emerge che uno dei fattori principali della perdita di competitività è rappresentato dalla bassa propensione alla spesa in innovazione, ricerca e sviluppo. Tale anomalia è da ricondurre, in via prioritaria, alla struttura del nostro sistema di imprese, costituito in prevalenza da piccole se non addirittura micro imprese, alla bassa capacità di ricorrere al finanziamento di terzi e ad un mercato di capitali di rischio ampiamente inadeguato. Un'altra variabile esplicativa della ridotta capacità competitiva è rappresentata dal modello di governance delle imprese. La competitività internazionale non dipende, infatti, esclusivamente dal prodotto immesso sul mercato ma anche dalla struttura gestionale dell'azienda.

Nel nostro Paese le imprese sono gestite prevalentemente e in via diretta dagli imprenditori stessi, che spesso, per ragioni culturali, limitano, e in alcuni casi escludono, la presenza in azienda di manager che sappiano organizzarle con metodo, guidarle con coerenza e dar loro una chiara strategia competitiva. Occorre tener presente, poi, che le banche, per via delle nuove regole dettate dal Comitato di Basilea, per rispondere a più stringenti normative per l'assunzione di rischio, basano le istruttorie di finanziamento delle imprese non più e non solo sull'analisi dei parametri economico-finanziari, ma anche sulla valutazione di indici di performance, su strategie e programmi di attività future.

E su questo punto, proprio per la mancanza di capacità manageriali, le imprese italiane scontano un'inadeguatezza degli strumenti di controllo realmente abissali rispetto ai competitori europei, presentando modalità di governance raramente efficienti ed efficaci. Le nostre imprese pertanto, per continuare a competere sul mercato globale, dovranno dotarsi con urgenza di vision imprenditoriale, di manager qualificati che sappiano tradurre la vision, nonché di conoscenze idonee a penetrare il rinnovato mercato dei capitali. Senza lo sviluppo contemporaneo di questi elementi strategici, difficilmente esse potranno sopravvivere in un contesto economico altamente competitivo e selettivo.

Nel merito, il presente disegno di legge reca misure volte a superare le difficoltà gestionali che rendono attualmente il nostro tessuto imprenditoriale sempre meno competitivo nel contesto internazionale e a promuovere lo sviluppo di un nuovo modello di governance.

In particolare, per superare tali difficoltà si prevedono, all'articolo 1, agevolazioni fiscali e contributive a favore delle micro e piccole imprese, nonché delle reti d'impresa da queste costituite, che scelgono di affidare, anche in via temporanea, la gestione dell'impresa a manager o a consulenti di direzione altamente qualificati e in grado di usare i più moderni strumenti e le più avanzate metodologie gestionali per aumentare la produttività e la forza delle imprese nelle quali sono occupati. Si tratta di una semplice iniziativa già sperimentata con successo in altri Paesi, dove la presenza di questi servizi manageriali contribuisce alla costante innovazione delle prassi manageriali nei contesti imprenditoriali medio-piccoli maggiormente esposti alla competizione internazionale.

Con l'articolo 2 si prevede un credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese per la creazione, in collaborazione con le università, di incubatori e start-up destinati allo sviluppo di progetti per l'internazionalizzazione delle imprese.

Tali progetti sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione commerciale, di organizzazione delle reti di vendita, di ricerca di subfornitori o partner tecnologici per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei processi produttivi interni, di realizzazione di joint-venture o accordi di collaborazione commerciale o industriale, anche nel campo dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico internazionale e di creazione di centri servizi integrati, anche nel campo della distribuzione e della logistica.

L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per favorire l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese
artigiane)

1. Al fine di rafforzare la gestione dei processi di internazionalizzazione e di incrementare gli ordinativi e il fatturato delle micro e piccole imprese sui mercati al di fuori del territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis», sono concesse alle medesime imprese, in alternativa tra loro:

a) un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 35 per cento delle spese sostenute, per un periodo non superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi, per l'utilizzo, mediante stipula di un contratto di consulenza, di figure professionali, non già contrattualizzate dall'impresa, di comprovata e documentata esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale, al fine di rafforzare la gestione di processi e programmi di internazionalizzazione e incrementare il fatturato dell'impresa sui mercati al di fuori del territorio nazionale;

b) in caso di nuove assunzioni, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, di manager con comprovata esperienza professionale nel campo del commercio internazionale, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, le seguenti agevolazioni:

1) riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del manager;

2) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del manager.

2. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, lettera a), le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 7, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 8.

3. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalla presente legge, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

4. Il credito di imposta di cui al comma 1, lettera a), è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. I contratti di assunzione di cui al comma 1, lettera b), non possono avere durata inferiore a dodici mesi. Il contratto di assunzione prevede, altresì, gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa. Per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, lettera b), l'impresa è tenuta a dichiarare che il manager non ha avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione duratura con l'azienda medesima o con aziende ad essa comunque collegate e che non è familiare del titolare o dei componenti del consiglio di amministrazione della stessa.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle reti di imprese costituite dalle micro e piccole imprese e per la fruizione delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), anche al fine di assicurare priorità nell'accesso ai benefici alle imprese che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri nonché alle reti d'impresa di cui al comma 6 e di garantire il rispetto del limite complessivo previsto degli stanziamenti di cui al comma 8.

8. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 7 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1, lettera a), e 13 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1, lettera b).

Art. 2.

(Agevolazioni fiscali per la costituzione di incubatori e start-up finalizzati a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la costituzione, in collaborazione con le università, di incubatori e start-up finalizzati alla realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di impresa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.

2. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con partner esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, anche al fine di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.