• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3/00433 PUPPATO, RICCHIUTI, PANIZZA, LO GIUDICE, DI GIORGI, FAVERO, CIRINNA', ESPOSITO Stefano, PEZZOPANE, FEDELI, DE PIN - Al Ministro dell'interno - Premesso che: in occasione di ogni tornata...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00433 presentata da LAURA PUPPATO
martedì 15 ottobre 2013, seduta n.125

PUPPATO, RICCHIUTI, PANIZZA, LO GIUDICE, DI GIORGI, FAVERO, CIRINNA', ESPOSITO Stefano, PEZZOPANE, FEDELI, DE PIN - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

in occasione di ogni tornata elettorale le liste dei candidati presentate dai diversi raggruppamenti politici in lizza devono essere sottoscritte da un numero minimo di cittadini elettori (variabile a seconda del tipo di consultazione), le cui firme devono essere autenticate secondo le procedure di legge;

l'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e poi modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1990, n. 120, stabilisce che "Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai" e che siano previste dalle norme di legge in materia di elezioni politiche (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), europee (legge 24 gennaio 1979, n. 18), regionali (legge 17 febbraio 1968, n. 108), provinciali (legge 8 marzo 1951, n. 122) e comunali (decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) nonché in materia di referendum abrogativi e costituzionali e di iniziativa popolare nella formazione delle leggi (legge 25 maggio 1970, n. 352) tra gli altri, "i notai, i giudici di pace, i cancellieri (…) i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consiglio comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia". Sono altresì competenti, per la medesima norma, "i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la loro disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco";

il Ministero dell'interno, con circolare 11 febbraio 2008, n. 7, ha sostenuto che "per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai Consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali. Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte. Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato";

a dispetto di una lunga e consolidata prassi confortata dalle circolari prefettizie diffuse anche alla vigila delle consultazioni elettorali del maggio 2013, secondo cui il consigliere provinciale veniva autorizzato ad autenticare le firme a sostegno delle liste elettorali comunali, purché il Comune fosse compreso nel territorio della provincia di appartenenza del consigliere medesimo, di recente, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza 31 marzo 2012, n. 1889; analogamente, 16 aprile 2012, n. 2180; da ultimo, 8 maggio 2013, n. 2501), in relazione a ricorsi avverso l'ammissione o esclusione di liste di candidati ad elezioni comunali, ha ribadito il principio secondo cui la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni, per qualsiasi soggetto a ciò abilitato, e quindi anche per i consiglieri e assessori comunali e provinciali, "è sempre limitata ad un determinato territorio", e ciò in quanto, essendo il territorio elemento costitutivo di ogni ente territoriale, necessariamente i suoi organi esercitano le proprie funzioni nei limiti di questo. La citata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato, inoltre, l'ulteriore principio della "pertinenza" della competizione elettorale, secondo cui, cioè, oltre all'anzidetto limite territoriale, "opera il limite funzionale del diretto coinvolgimento nella competizione dell'ente locale del quale il consigliere o assessore è organo", che costituisce la condizione necessaria per radicare l'eccezionale potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali a decorrere dal centottantensimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature;

la sentenza del TAR Basilicata n. 457/2013 resa in data 31 luglio 2013 ha optato per un'interpretazione estensiva della norma richiamata in apertura ritenendo che "dalla lettera dell'art. 14 non si evince tale ulteriore restrizione che appare contraddire la sopramenzionata logica di ampliamento dei margini di efficienza del procedimento elettorale connessa all'estensione del numero dei soggetti abilitati all'autenticazione di firma dei sottoscrittori di liste. (…) Nella specie non v'è dubbio alcuna che l'interpretazione sostenuta in gravame, di fatto, restringe in modo ben poco coerente con gli obiettivi di fondo avuti di mira dal Legislatore dell'art. 14 il numero dei soggetti chiamati a sostenere lo sforzo organizzativo della competizione elettorale";

il TAR Toscana, con sentenza n. 1312/2013 del 26 settembre 2013, ha condiviso invece l'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2501 del 2013 affermando che "il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera", e di conseguenza ha annullato tutti gli atti della consultazione elettorale a partire dall'ammissione della lista sciogliendo il Consiglio comunale di Gavorrano (Grosseto);

il Ministero dell'interno ha diramato la circolare n. 51/2013 del 2 agosto 2013 a tutti i prefetti della Repubblica invitandoli a dare la massima diffusione del parere citato presso i sindaci, i presidenti di Provincia, i segretari comunali e provinciali, nonché presso le forze politiche locali affinché fossero rispettati i più restrittivi criteri di interpretazione dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990, senza considerare il fatto che le elezioni si erano già svolte ed gli amministratori già insediati;

considerato che:

a causa dell'interpretazione del tutto restrittiva dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990 affermatasi nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato incombe su numerosi Consigli comunali il rischio concreto dello scioglimento, con inevitabili gravi ripercussioni economiche e sociali;

quindi, a quanto risulta agli interroganti, i decreti di annullamento delle elezioni vengono e verranno emanati non a causa di acclarate irregolarità sostanziali ma solo per effetto di un palese conflitto interpretativo tra diversi organi dello Stato, frutto di una normazione che, alla prova dei fatti, si è rivelata carente e non inoppugnabile;

le proposte de iure condendo vanno tutte in direzione dell'interpretazione estensiva, senza ritenere cioè necessario precisare una delimitazione territoriale in ordine al "consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco", si veda ad esempio l'art. 1 del disegno di legge 2039 della XVI Legislatura, d'iniziativa dei senatori Poretti e Perduca, comunicato alla Presidenza del Senato il 25 febbraio 2010, recante "Disposizioni per l'autenticazione delle firme negli atti presentati agli uffici elettorali",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente adottare ogni iniziativa utile ad evitare che vengano promosse azioni di decadenza di amministratori comunali eletti nelle tornate elettorali che si sono svolte precedentemente all'emanazione della sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, del Consiglio di Stato che ha interpretato restrittivamente l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53;

se non ritenga necessario emanare una circolare interpretativa che definisca con la massima chiarezza la disciplina per la raccolta delle firme e la loro autenticazione a partire dalle prossime tornate elettorali.

(3-00433)