• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00994 CASSON - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che: il caso delle grandi navi da crociera a Venezia evidenzia, come è noto, diverse criticità....



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00994 presentata da FELICE CASSON
martedì 15 ottobre 2013, seduta n.125

CASSON - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

il caso delle grandi navi da crociera a Venezia evidenzia, come è noto, diverse criticità. Una di esse riguarda le relative emissioni in atmosfera che contribuiscono in misura rilevante ad abbassare la qualità dell'aria in ragione delle caratteristiche e della quantità dei combustibili utilizzati;

secondo la normativa italiana (decreto legislativo n. 152 del 2006, parte V) di recepimento delle disposizioni europee (direttiva 2005/33/CE) sono ora in essere le seguenti limitazioni relativamente ai combustibili ad uso marittimo: è vietato l'utilizzo di "gasoli marini" con tenore di zolfo superiore allo 0,10 per cento in massa "nelle acque territoriali e nelle zone di protezione ecologica" (art 295, comma 1); è vietata l'immissione sul mercato di "gasoli marini" con tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento in massa (art. 295, comma 2); è vietata l'immissione sul mercato di oli marini (ZEE) con tenore di zolfo superiore allo 1,5 per cento in massa (art. 295, comma 3); è vietato alle navi battenti bandiera italiana "l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore all'1,5 per cento in massa (...) nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive [ZEE] e nelle zone di protezione ecologica [ZPE], ricadenti all'interno di aree di controllo delle emissioni di SOx, ovunque ubicate" (art. 295, comma 4); il medesimo divieto è fatto valere per navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree in territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in porto italiano (art. 295, comma 4); al momento tuttavia non risultano designazioni di ZEE (aree del mare adiacenti alle acque territoriali per le quali possono essere riservati ad uno Stato diritti esclusivi di gestione delle risorse naturali, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), anche se è recente uno studio della Commissione europea che ne evidenzia possibilità e convenienze anche per l'area adriatica-ionica (presentato dalla Commissaria alla pesca in data 11 luglio 2013); anche le ZPE sono previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ma al momento non ne sono istituite nell'Adriatico (una fu tuttavia istituita unilateralmente dalla Croazia e poi sospesa); è vietato alle "navi adibite alla navigazione interna" l'utilizzo di combustibili, diversi dal "gasolio marino" e dall'"olio diesel marino", con tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento in massa (art. 295, comma 7); secondo il codice della navigazione (regio decreto n. 327 del 1942, art. 21, è considerata navigazione interne quella che si svolge su laghi, fiumi, canali "e altre acque interne" e dunque tra queste ultime possono annoverarsi anche le acque lagunari; è vietato nelle navi all'ormeggio (legate in banchina) l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento in massa (art. 295, comma 8); il combustibile consentito deve essere utilizzato "il prima possibile dopo l'ormeggio" fino al "più tardi possibile prima della partenza" (art. 295, comma 8) e non si dà luogo all'obbligo qualora l'ormeggio sia di durata inferiore a due ore secondo l'orario reso noto al pubblico (art. 295, comma 9).

secondo le norme internazionali INO (International maritime organization) il combustibile tenuto a bordo deve oggi avere un contenuto di zolfo inferiore a 3,5 per cento e dal 2020 non superiore allo 0,5 per cento (International convention on the prevention of pollution from ships, MARPOL 73/78, annesso VI, entrato in vigore nel 2005), salvo un'eventuale revisione della fattibilità prevista per il 2018; tuttavia per le zone designate ECA (Emission control area) il combustibile usato in navigazione deve avere un contenuto di zolfo inferiore 1,0 per cento ed inferiore allo 0,1 per cento dal 2015. Sono attualmente designate come aree ad emissioni controllate i seguenti mari: mar Baltico (vincolo su monossido di azoto, in vigore dal 2006); mare del Nord (vincolo su monossido di azoto, in vigore dal 2007); acque costiere del Nord America (vincolo su monossido di azoto e monossido di zolfo, in vigore dal 2012); acque costiere di stati Uniti e Caraibi (vincolo sulle stesse due sostanze, in vigore dal 2014);

i limiti imposti dalla MARPOL sono stati recepiti dall'Unione europea con la direttiva 2005/33/CE, modificata dalla 2012/33/UE, che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 18 giugno 2014;

al momento (e fino al 31 dicembre 2013) è inoltre in essere un accordo volontario (Venice blue flag 2013) tra compagnie di navigazione (non tutte quelle che fanno scalo alla Stazione marittima passeggeri di Venezia) ed i rappresentanti delle autorità locali (Comune, autorità portuale, autorità marittima) con il quale le stesse compagnie si impegnano ad utilizzare il combustibile prescritto all'ormeggio secondo la vigente normativa (cioè con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento in massa) anche nella navigazione dall'ingresso in laguna, dalla bocca di porto di lido, fino all'ormeggio (e viceversa),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi al fine di provvedere al più presto al recepimento nell'ordinamento italiano delle citate direttive 2005/33/CE e 2012/33/UE per limitare il tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo all'interno delle acque della laguna di Venezia;

se intendano considerare l'opportunità di applicare i limiti per i carburanti ad uso marittimo prescritti nella navigazione interna debbano, ex lege, anche alla navigazione nei canali lagunari (tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento in massa);

se considerino la possibilità di istituire, con accordi internazionali, nel golfo di Venezia, o nell'Adriatico, misure speciali di contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dai combustibili marittimi riservate ad aree di particolare tutela (ECA, ZPE, ZEE); zone economiche esclusive, d'intesa con i Paesi frontalieri, utili per la migliore gestione della pesca nonché per ridurre l'inquinamento da emissioni in atmosfera (con combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all'1,5 per cento in massa); zone di protezione ecologica (ZPE), d'intesa con i Paesi frontalieri, utili anche al fine di ridurre l'inquinamento da emissioni in atmosfera (con combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all'1,5 per cento in massa); zone economiche esclusive (ZEE), d'intesa con i paesi frontalieri, utili per la migliore gestione della pesca nonché per ridurre l'inquinamento da emissioni in atmosfera (con combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all'1,5 per cento in massa); zone ECA per cui il combustibile usato in navigazione deve avere un contenuto di zolfo inferiore ora all'1,0 per cento ed allo 0,1 per cento dal 2015.

(4-00994)