• C. 1453 EPUB Proposta di legge presentata il 31 luglio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1453 Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1453


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BALDUZZI, DELLAI, BINETTI, BOMBASSEI, BUTTIGLIONE, CAPUA, CARUSO, CATANIA, CAUSIN, ANTIMO CESARO, CIMMINO, DAMBRUOSO, FITZGERALD NISSOLI, GALGANO, GIGLI, GITTI, LIBRANDI, MARAZZITI, MATARRESE, MOLEA, OLIARO, PIEPOLI, QUINTARELLI, RABINO, ROSSI, SANTERINI, SBERNA, SCHIRÒ PLANETA, SOTTANELLI, VARGIU, VEZZALI, VITELLI, ZANETTI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
Presentata il 31 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! È largamente condivisa l'opinione circa la necessità del superamento del vigente sistema, introdotto con la legge n. 270 del 2005, che ha modificato i testi unici delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) e del Senato della Repubblica (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). Tra le più recenti prese di posizione pubbliche in tale direzione, si può ricordare la relazione, in data 12 aprile 2013, del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (istituito dal Presidente della Repubblica il 30 marzo 2013), in cui il Gruppo di lavoro indica diverse ipotesi di riforma, facendo riferimento ad alcuni sistemi tipizzati e appartenenti ad esperienze estere ovvero al sistema italiano precedente quello attuale. A questa affermazione fanno peraltro seguito alcuni indirizzi di fondo per una possibile riforma, segnalando che la principale criticità del sistema previgente (cosiddetta legge Mattarella) risiedeva nel meccanismo dello scorporo (del quale, nel caso in cui si optasse per un riavvicinamento a tale modello, si suggerisce l'abolizione) e prospettando l'adozione di un sistema misto (in parte proporzionale, in parte maggioritario), con un alto sbarramento implicito o esplicito ed un eventuale ragionevole premio di governabilità.
      A titolo personale, uno dei componenti il predetto Gruppo di lavoro aveva suggerito che metà dei seggi fosse assegnata con formula proporzionale, l'altra metà con formula maggioritaria; che la quota proporzionale fosse assegnata attraverso circoscrizioni di taglia medio-piccola, ammettendo al riparto dei seggi quelle liste che abbiano conseguito a livello nazionale almeno una certa percentuale di voti; infine, che alla lista o alle liste collegate che avessero ottenuto il maggior numero di seggi (comprendendo sia la quota maggioritaria, sia quella proporzionale) fosse assegnato un ragionevole premio di governabilità a valere sulla quota proporzionale di seggi, a condizione che la lista o le liste collegate abbiano raggiunto una certa percentuale di voti.
      In questi mesi, inoltre, è sopravvenuta la pronuncia della prima sezione della Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n. 12060 del 21 marzo-17 maggio 2013, ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale della legge elettorale vigente, deducendo diversi vizi di legittimità. Tra questi emergono in particolare quelli relativi all'indebolimento del rapporto tra eletti ed elettori, generato dalla presenza esclusiva di liste bloccate, con conseguente compressione della libertà del voto, e alla natura abnorme del premio di maggioranza, il cui effetto fisiologicamente deformante sarebbe reso intollerabile dall'assenza di una soglia minima di voti/seggi prescritta per la sua assegnazione.
      Infine, la necessità di un intervento politicamente urgente sulla legge elettorale è confermata indirettamente dallo stesso disegno di legge costituzionale atto Senato n. 813, approvato in prima deliberazione e di cui è in corso l'approvazione da parte della Camera dei deputati (atto Camera n. 1359), recante «Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali», che circoscrive la competenza del futuro Comitato in materia elettorale ai soli progetti di legge ordinaria concernenti i sistemi di elezione delle due Camere che siano conseguenti ai progetti di legge di revisione costituzionale previsti dal medesimo disegno di legge.
      Su queste basi la proposta delinea il superamento dell'attuale legge elettorale, tenendo anche conto delle criticità rilevate dalla predetta ordinanza di rinvio.

1. Profili generali del sistema proposto

      Il sistema proposto può ascriversi alla categoria dei «sistemi misti», poiché prevede l'assegnazione del cinquanta per cento dei seggi di ciascuna Camera con formula proporzionale all'interno di collegi plurinominali e l'assegnazione dei restanti con formula maggioritaria all'interno di collegi uninominali.
      In entrambe le Camere, inoltre, viene assegnato un premio di governabilità, a valere sulla quota proporzionale, alla lista o coalizione di liste che (tenendo conto sia della quota proporzionale sia della quota maggioritaria) consegua il maggior numero dei seggi, tale comunque da non raggiungere la consistenza ritenuta idonea ad assicurare al Governo una stabile maggioranza (55 per cento dei seggi). Tuttavia, diversamente rispetto al sistema attuale, l'eventuale beneficiario accede al premio soltanto in caso di superamento, in entrambe le Camere, di una soglia minima, ma consistente, di voti validi espressi, tale da evitare situazioni di eccessiva sovrarappresentazione del beneficiario e dei voti dei suoi elettori. Poiché, in caso di mancato superamento della predetta soglia di voti, l'obiettivo di governabilità rischierebbe di non essere raggiunto, si introduce per questa circostanza un secondo turno al quale partecipano le due coalizioni di liste o liste singole che al primo turno abbiano ottenuto il maggior numero di seggi parlamentari in entrambe le quote. Questo ballottaggio, finalizzato ad individuare il beneficiario del premio di governabilità, ha l'effetto di conferire un'ulteriore e più forte legittimazione democratica alla coalizione di liste o lista singola che per effetto del premio medesimo ottiene

la maggioranza dei seggi e si candida ad essere maggioranza di governo nella legislatura. Al secondo turno è ammesso l'apparentamento tra liste in precedenza non coalizzate.
      Al fine di ridurre la frammentazione delle forze politiche, il sistema proposto stabilisce una soglia di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi pari al 4 per cento dei voti validi espressi; tale soglia, diversamente rispetto al sistema attuale, è stabilita in misura eguale sia alla Camera sia al Senato, in modo da evitare distorsioni nell'assetto delle forze politiche, costrette altrimenti all'eventualità di comporsi diversamente per concorrere ai due rami del Parlamento. L'incentivazione delle coalizioni è invece affidata alla regola che stabilisce la corrispondenza tra le coalizioni che si presentano nei collegi uninominali (dove per le liste è forte l'incentivo a collegarsi) e quelle che si presentano nelle circoscrizioni proporzionali.
      Il sistema proposto vuole, inoltre, favorire un ripristino del rapporto di fiducia tra rappresentanti e rappresentati, nonché di un effettivo collegamento tra il parlamentare e il territorio nel quale risulta eletto. Se tale effetto risulta intrinseco per la quota maggioritaria eletta nei collegi uninominali, esso è perseguito anche con riferimento alla quota proporzionale mediante la configurazione delle regole sulle candidature e sulle modalità d'espressione del voto, nonché mediante il dimensionamento delle circoscrizioni elettorali.
      Per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si prevede il mantenimento delle vigenti norme speciali. Analogamente accade per la circoscrizione Estero.

2. Collegi e circoscrizioni
       La presente proposta prevede la divisione del territorio nazionale in circoscrizioni elettorali, al cui interno individuare i collegi uninominali. Le circoscrizioni elettorali fungono da collegi plurinominali per l'elezione dei parlamentari in quota proporzionale.
      Alla Camera, vengono disegnate circoscrizioni elettorali di ridotte dimensioni (dai 4 agli 8 eletti), al fine di assicurare un maggior grado di rappresentanza territoriale degli eletti in quota proporzionale. Al Senato, le circoscrizioni coincidono invece con il territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione.
      Le circoscrizioni della Camera dei deputati e i collegi uninominali per l'elezione di deputati e senatori saranno individuati nel rispetto, oltre che di un fondamentale criterio demografico tale da garantire che ciascun parlamentare rappresenti un numero analogo di cittadini, anche delle caratteristiche socio-culturali, amministrative e geografiche del territorio. Inoltre, è previsto che i collegi uninominali per l'elezione dei senatori siano multipli di quelli per l'elezione dei deputati.
      Per la definizione delle circoscrizioni della Camera dei deputati e per quella dei collegi uninominali per l'elezione di entrambe le Camere è prevista una norma di delega al Governo, la quale, come avvenne per i collegi nell'ambito della riforma cosiddetta Mattarella, contiene precisi princìpi e criteri direttivi sulla scorta di quanto si è appena affermato. Il Governo è assistito per questa operazione da una commissione mista, presieduta da una figura tecnica e di garanzia (il presidente dell'Istituto nazionale di statistica) e composta sia da esperti esterni sia da parlamentari. La composizione proposta è la seguente: il presidente, cinque esperti, tre senatori, tre deputati. La presenza di parlamentari nella commissione non esclude la necessaria sottoposizione dello schema di decreto alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Quota maggioritaria
       In entrambe le Camere, la metà dei membri, esclusi quelli eletti nella circoscrizione Estero (alla Camera nella circoscrizione Estero sono eletti 12 deputati, al Senato 6 senatori; regole proprie riguardano anche i parlamentari eletti in Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige), viene eletta in collegi uninominali, con formula plurality a turno unico: in ogni collegio, che

esprime un solo seggio, risulta eletto il candidato più votato.
      Il sistema proposto prevede che il candidato nel collegio uninominale, all'atto della candidatura, dichiari con quali liste (tra quelle che si presentano in quota proporzionale) intenda collegarsi. Per assicurare un assetto coerente dei gruppi e partiti politici che si presentano alle elezioni, all'interno di una stessa circoscrizione, il collegamento tra liste coalizzate in quota proporzionale si estende automaticamente al candidato nel collegio uninominale, in modo che se anche il candidato dichiara il collegamento soltanto ad una delle liste coalizzate, egli risulta comunque automaticamente collegato alle altre liste della coalizione.
      Al fine di favorire l'instaurazione, fin dalla campagna elettorale, di un miglior rapporto di fiducia tra rappresentanti e rappresentati, la presente proposta di legge individua anche alcune soluzioni tecniche relative al problema delle candidature multiple. Anzitutto, per entrambe le Camere non è ammessa la candidatura multipla in più collegi uninominali di una stessa o di una diversa circoscrizione. Questione più complessa è quella che riguarda la possibilità di contestuale candidatura in un collegio uninominale in quota maggioritaria e in una circoscrizione in quota proporzionale; a questo proposito è necessario tener conto anche dell'esigenza di consentire un ampio esercizio dell'elettorato passivo, nell'ottica di favorire una larga partecipazione alla contesa elettorale. Poiché per la Camera, la scelta è quella di disegnare circoscrizioni di ridotte dimensioni allo scopo di assicurare un maggior collegamento con il territorio, con la redazione di liste «corte» e «bloccate» di candidati – come si vedrà nel paragrafo successivo – l'ammissione di una contestuale candidatura in entrambe le quote ridurrebbe la platea di persone candidate e, aumentando le garanzie per i «pochi» candidati, frustrerebbe l'intento di favorire un'ampia partecipazione nella composizione delle liste. Ecco perché è introdotto il divieto di contestuale candidatura in entrambe le quote. La questione si pone in termini differenti al Senato, dove le circoscrizioni elettorali, coincidendo con quelle regionali, sono quasi sempre più ampie di quelle della Camera. Perciò, al fine anche di equilibrare la soluzione adottata per la Camera e di consentire così una maggiore autonomia di decisione alle forze politiche concorrenti, per il Senato non è posto l'analogo divieto di contestuale candidatura in entrambe le quote, ammettendo che siano le forze politiche a scegliere se procedere a candidature contestuali e gli elettori a valutare l'opportunità di tali scelte. L'unico vincolo, in tal caso, attiene all'obbligo per cui la candidatura contestuale in entrambe le quote avvenga nell'ambito di una stessa circoscrizione.

4. Quota proporzionale
      In entrambe le Camere, la metà dei membri, esclusi quelli eletti nella circoscrizione Estero, viene eletta in collegi plurinominali, con formula proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti e del cosiddetto metodo Hare.
      Come si è visto, i collegi plurinominali della quota proporzionale corrispondono alle circoscrizioni elettorali nelle quali è diviso il territorio della Repubblica. Alla Camera tali circoscrizioni esprimono un numero ridotto di deputati, variabile dai 4 agli 8. Al Senato le circoscrizioni elettorali continuano a coincidere con le circoscrizioni regionali, con un numero di senatori espressi variabile a seconda della popolazione, fermo l'articolo 57, terzo comma, della Costituzione. A questo proposito, si prevede che il Molise elegga i due senatori che gli spettano alla stregua della norma costituzionale in due collegi uninominali, escludendo per tale regione l'esistenza di una quota proporzionale.
      È mantenuto per la quota proporzionale un sistema di liste bloccate, così come accadeva per la quota proporzionale della cosiddetta legge Mattarella. Le candidature avvengono quindi con la presentazione da parte delle forze politiche di liste di candidati, disposte secondo un ordine predefinito che ne determina la priorità nella

distribuzione dei seggi. Riprendendo una previsione della già richiamata legge Mattarella, le liste sono formate da nomi di candidati e candidate in ordine alternato, in modo da favorire la rappresentanza di entrambi i generi in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
      Per le ragioni già espresse, non è ammessa la candidatura multipla in più circoscrizioni. Quanto al problema della candidatura contestuale in quota maggioritaria e in quota proporzionale si rinvia a quanto già esposto nel paragrafo precedente.

5. Scheda elettorale
      Al fine di rendere evidente l'omogeneità dell'assetto delle forze politiche in entrambe le quote, di favorire una coerente espressione del voto da parte dell'elettore, nonché di ridurre il numero di schede consegnate all'elettore, si prevede un'unica scheda elettorale per ciascuna Camera, ove l'elettore può esprimere il proprio voto sia per i candidati nel collegio uninominale sia per le liste concorrenti nelle circoscrizioni proporzionali.
      La configurazione della scheda (identica per Camera e Senato) riprende la struttura di quella in uso nella Repubblica federale tedesca per l'elezione del Bundestag. Essa è divisa in tre colonne: nella prima compaiono i nomi dei candidati nei collegi uninominali; nella seconda compaiono (in corrispondenza del candidato che esse eventualmente sostengono nel collegio uninominale) le liste candidate nelle circoscrizioni proporzionali; nella terza compaiono, per ciascuna lista presente nella seconda colonna e in corrispondenza di questa, i nomi dei primi quattro candidati nella lista medesima.
      Le regole sull'espressione del voto sono formulate in modo tale da conseguire la maggiore valorizzazione possibile della volontà dell'elettore, ferma l'esclusione del voto disgiunto. Rinviando per il resto alle previsioni puntuali dell'articolato, si segnala che, pur non essendo previsto il voto di preferenza, la presenza sulla scheda dei primi quattro candidati nelle liste concorrenti nelle circoscrizioni proporzionali, nonché la possibilità di votare la lista tracciando anche un segno sul nome di uno di tali candidati, è volta a favorire il rapporto di fiducia tra elettori ed eletti anche in presenza di liste bloccate.

6. Soglia di sbarramento
      La proposta si fa carico anche del problema della possibile frammentazione del quadro politico. A tale proposito, essa opta per l'introduzione, in quota proporzionale, di una soglia di sbarramento pari al 4 per cento il cui mancato superamento preclude l'accesso al riparto dei seggi. Poiché il superamento della soglia determina anche l'accesso (nelle modalità descritte al paragrafo successivo) al premio di governabilità assegnato a livello nazionale, essa opera a livello nazionale.
      Per evitare distorsioni nell'assetto che le forze politiche possono assumere nel candidarsi ai due rami del Parlamento, la soglia di sbarramento è stabilita in misura eguale per entrambe le Camere.
      Vengono invece meno le altre soglie previste dall'attuale legge elettorale con riferimento alle coalizioni di liste. Tale modifica, generando un effetto di semplificazione e maggiore consolidamento delle liste, non compromette il favor della legge per la formazione delle coalizioni. Infatti, l'incentivazione delle coalizioni è sostanzialmente affidata alla regola che stabilisce la corrispondenza tra le coalizioni che si presentano nei collegi uninominali (dove per le liste è forte l'incentivo a coalizzarsi) e quelle che si presentano nelle circoscrizioni proporzionali. Inoltre, la formazione di coalizioni continua a rappresentare una soluzione che aumenta le possibilità di beneficiare del premio di governabilità, al primo come al secondo turno.
      Per le liste espressione di minoranze linguistiche viene mantenuta la disciplina vigente, limitata alla quota proporzionale della Camera.

7. Premio di governabilità e coalizioni
      Al fine di favorire la formazione di maggioranze di governo stabili, si introduce in entrambe le Camere un premio di

governabilità assegnato a livello nazionale, nell'ambito della quota proporzionale dei seggi.
      Il premio ha l'effetto di far conseguire alla coalizione o alla lista singola destinatarie il 55 per cento dei seggi complessivi di ciascun ramo del Parlamento: 340 seggi alla Camera, 170 al Senato.
      Ai fini dell'assegnazione del premio, è previsto un secondo turno eventuale.
      Al primo turno, accede al premio la coalizione o la lista che, non avendo già conseguito un numero pari o superiore al 55 per cento dei seggi (caso in cui non vi sarebbe necessità del premio), soddisfi contestualmente tali condizioni:

          a) avere ottenuto la maggioranza relativa dei seggi, sommando quelli attribuiti nella quota maggioritaria e quelli da attribuire nella quota proporzionale;

          b) avere ottenuto, in entrambe le Camere, almeno il 42 per cento del totale dei voti validi espressi sul piano nazionale, nell'ambito della quota proporzionale, computando nel totale anche i voti delle liste non ammesse al riparto dei seggi per effetto della soglia di sbarramento.

      Nel caso in cui la condizione sub b) non venga soddisfatta, si dà luogo a un secondo turno, al quale partecipano le due coalizioni di liste o liste singole che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di seggi parlamentari; a tale fine vengono sommati i seggi attribuiti nei collegi uninominali e quelli attribuibili in ragione proporzionale sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica. Le liste singole o coalizioni di liste che hanno titolo a partecipare al secondo turno possono accettare il collegamento con altre liste singole o coalizioni di liste concorrenti al primo turno che siano state ammesse al riparto dei seggi; tali liste partecipano alla nuova coalizione a tutti gli effetti. In caso di coalizione di liste, l'apparentamento è ammesso solo con riferimento all'intera coalizione: in tal modo non si consente che l'apparentamento «scomponga» le coalizioni che non hanno titolo ad accedere al secondo turno.
      Il secondo turno si svolge con un'unica scheda di voto. Agli elettori titolari del diritto di elettorato attivo sia per la Camera sia per il Senato è assegnata una scheda unica valida per la Camera e per il Senato, ove compaiono il nome del capo della forza politica o della coalizione di ciascuno dei due contendenti, insieme ai contrassegni delle liste che, in ciascun ramo del Parlamento, sono collegate alla predetta persona. Agli elettori titolari del solo elettorato attivo per la Camera è assegnata una scheda che, strutturata nel modello di quella valida per entrambi i rami del Parlamento, riporta, oltre al nome del capo della forza politica o della coalizione di ciascuno dei due contendenti, i soli contrassegni delle liste candidate alla Camera. Il voto è espresso tracciando un segno sul nome del capo della forza politica o della coalizione, computandosi come riferiti a lui anche i voti espressi tracciando un segno sui contrassegni delle liste che lo sostengono. Vince il secondo turno la lista singola o la coalizione che ha conseguito un numero di voti superiore rispetto a quella concorrente. Assegnato il premio di governabilità al vincitore, il riparto di seggi tra le liste singole o appartenenti alle coalizioni avviene sulla base delle cifre elettorali di lista come risultanti dal primo turno.
      Questa soluzione è stata definita tenendo conto di alcuni problemi.
      Anzitutto, si è valutato di assegnare il premio a livello nazionale sia alla Camera sia al Senato. Il presupposto è quello per cui la finalità della «governabilità» attiene al piano nazionale e si può conseguire soltanto facendo agire il premio a questo livello, neutralizzando il rischio di formazione di due maggioranze politicamente diverse nelle due Camere. L'applicazione di questa soluzione anche al Senato non contrasta affatto con la previsione di cui all'articolo 57, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale il Senato viene eletto su base regionale. Infatti «base regionale» è locuzione che vuole esprimere le componenti del sistema elettorale le quali, al suo interno, si pongono a fondamento delle regole di funzionamento

e, in particolare, di quelle sulle candidature. A tale proposito si deve notare che, nella proposta qui espressa, la «base regionale» è pienamente assicurata dalla coincidenza tra le circoscrizioni elettorali senatoriali e le circoscrizioni regionali, come è sostanzialmente avvenuto per l'intero corso dell'esperienza repubblicana, fino alla legge n. 270 del 2005.
      Altro profilo degno di nota attiene alla scelta di verificare la necessità del premio e la titolarità della condizione sub a) per l'accesso computando il numero di seggi attribuiti in quota maggioritaria e attribuibili in quota proporzionale, anziché il numero dei voti. Le ragioni sono essenzialmente due: da un lato, il computo dei voti avrebbe creato problemi di coerenza con l'effetto selettivo proprio dell'elezione nei collegi uninominali in quota maggioritaria; dall'altro lato, poiché è il numero dei seggi che determina la consistenza della maggioranza di governo, è parso logicamente corretto optare per il computo di questi al fine di determinare la necessità del premio – perché se già la maggioranza stabile del 55 per cento è ottenuta, esso non è necessario – e il soddisfacimento di una delle due condizioni per l'accesso, ovvero l'avere ottenuto più seggi rispetto ai concorrenti e, perciò, rappresentare la lista o la coalizione di liste di maggioranza relativa che ha vinto le elezioni.
      Per evitare, tuttavia, che il premio sovrarappresenti la lista o la coalizione di liste beneficiaria, viene introdotta una seconda condizione per accedervi al primo turno: il superamento di una certa soglia di voti in entrambe le Camere. Tale condizione è finalizzata ad assicurare che il beneficiario non rappresenti a sua volta una minoranza dei consensi degli elettori, pur essendo la più grande tra le minoranze. Il superamento di questa soglia, fissata al 42 per cento, è calcolato sulla base del totale dei consensi espressi a livello nazionale, nell'ambito della quota proporzionale, computando nel totale anche i voti espressi a favore di liste che non hanno superato le soglie di sbarramento per essere ammesse al riparto dei seggi. Tale scelta, oltre che rafforzare l'intento di non far conseguire il premio alla più grande delle minoranze, ha l'effetto di assegnare un rilievo a quei voti che, destinati a liste non ammesse al riparto, non arrivano ad esprimere alcuna rappresentanza nella aule parlamentari. La regola per cui la soglia deve essere superata in entrambe le Camere persegue la creazione di maggioranze omogenee in entrambi i rami del Parlamento. In caso di superamento solo in uno dei due, non essendo assegnato alcun premio, si dà luogo al secondo turno per entrambi.
      La possibilità che nessuna coalizione o lista superi la soglia del 42 per cento mette a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di governabilità che il sistema vuole perseguire. Di qui la previsione di un secondo turno eventuale, al quale far partecipare le due coalizioni o liste di coalizioni che al primo turno abbiano ottenuto il maggior numero di seggi parlamentari, sommando quelli attribuiti in quota maggioritaria e attribuibili in quota proporzionale sia alla Camera sia al Senato. In caso di parità di seggi tra due liste o coalizione di liste, prevale quella che ha ottenuto più voti nella quota proporzionale. In tal modo, al secondo turno partecipano gli stessi soggetti sia alla Camera sia al Senato.
      Sempre al fine di evitare la formazione di maggioranze diverse nelle due Camere, il secondo turno si svolge con un'unica scheda (valida per entrambi i rami del Parlamento, nel caso degli elettori aventi diritto ad eleggere entrambe le Camere, e valida per la sola Camera dei deputati, nel caso degli elettori aventi un'età inferiore ai venticinque anni). La funzione del secondo turno è, infatti, quella di assicurare la governabilità mediante l'assegnazione del premio: se da questo potessero uscire due maggioranze diverse, esso non espleterebbe tale funzione. Per questo l'elettore esprime il voto per il capo della forza politica o della coalizione, il quale rappresenta un elemento unificante l'assetto delle liste che si presentano sia alla Camera sia al Senato. Poiché al secondo turno il voto è espresso per il capo della forza politica o della coalizione e, quindi, per uno dei due schieramenti contendenti e non invece per le singole liste, una volta individuato lo schieramento assegnatario del premio, il riparto dei seggi avviene sulla base delle cifre elettorali come esse sono risultate dal primo turno.
      Al secondo turno è inoltre ammesso l'apparentamento tra i due soggetti concorrenti e le liste escluse da questo, così come accade (mutatis mutandis) per le elezioni comunali.
      Questa soluzione genera alcune conseguenze positive: gli elettori hanno la possibilità di scegliere direttamente a quale delle due formazioni politiche assegnare il premio di governabilità e, quindi, il ruolo di maggioranza di governo; la coalizione o lista beneficiaria gode di una legittimazione elettorale assai superiore a quella ottenuta mediante l'assegnazione del premio in un primo turno dal quale usciva rappresentando meno del 42 per cento dei votanti; anche gli elettori che al primo turno non hanno espresso il proprio voto per alcuna delle due maggiori formazioni politiche in campo, hanno la possibilità di incidere (se del caso, anche a seguito degli eventuali apparentamenti) sulla scelta della futura maggioranza e, indirettamente, del futuro governo.
      Va precisato che la presente proposta di legge modifica parzialmente il vigente sistema di assegnazione dei seggi necessari a raggiungere la maggioranza del 55 per cento in entrambe le Camere, ovvero il sistema di assegnazione del premio di governabilità. In particolare, viene mantenuto il sistema di calcolo basato sul quoziente di maggioranza e su quello di minoranza, al fine di determinare il numero di seggi spettanti alle liste o coalizioni che formano l'una e l'altra. Tuttavia il premio viene fatto valere solo sulla quota proporzionale, non modificando i risultati elettorali dei singoli collegi uninominali. Quindi, una volta determinato il numero di seggi che in ciascuna circoscrizione spetta alla lista o coalizione destinataria del premio di governabilità, da tale numero vengono sottratti i seggi da essa già ottenuti nei collegi uninominali e la differenza viene ricavata nella quota proporzionale. In tale modo, viene salvaguardato il collegamento tra eletti ed elettori che è fisiologicamente più forte all'interno dei collegi uninominali rispetto a quello proprio delle circoscrizioni proporzionali.
      Poiché il premio si assegna a livello nazionale e poiché esso stesso rappresenta un incentivo alla formazione di coalizioni di liste, anche tali coalizioni sono determinate a questo livello. Si prevede quindi che la dichiarazione di condividere uno stesso programma di governo depositato congiuntamente a livello nazionale unitamente al nome del capo della forza politica o della coalizione (requisito per l'individuazione delle coalizioni) valga a determinare in ogni circoscrizione l'automatico collegamento tra le liste che, coalizzate a livello nazionale, si presentano nelle varie circoscrizioni elettorali del Paese.

8. La novella legislativa
      Il sistema è introdotto con la tecnica della novellazione dei testi unici per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e del Senato della Repubblica (decreto legislativo n. 533 del 1993).
      L'articolo 1 reca le modifiche relative al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, mentre le modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993 per l'elezione del Senato della Repubblica sono contenute nell'articolo 2.
      L'articolo 3 reca una norma di delega al Governo finalizzata alla determinazione dei collegi uninominali. In particolare, si prevede che il Governo predisponga lo schema di decreto sulla base di una proposta formulata da una commissione composta da tecnici e parlamentari, nominata dai Presidenti delle Camere e presieduta dal Presidente dell'ISTAT, quale figura di garanzia.
      L'articolo 4 autorizza il Governo a modificare il regolamento attuativo delle norme per le elezioni della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14), allo scopo di apportare le modifiche strettamente necessarie al coordinamento delle disposizioni regolamentari con quelle introdotte con la novella legislativa.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un primo turno elettorale necessario e in un secondo turno elettorale eventuale, ai sensi dell'articolo 66-bis.
      2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
      3. In ogni circoscrizione, fatta eccezione per la circoscrizione Estero, il cinquanta per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
      4. Il restante cinquanta per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84, con eventuale assegnazione di un premio di governabilità a norma dell'articolo 83, comma 2. In ciascuna circoscrizione è eletto con metodo proporzionale un numero di deputati variabile da un minimo di quattro a un massimo di otto.
      5. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio elettorale centrale nazionale».

      2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
      2. Ogni elettore dispone di:

          1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere sulla scheda di cui all'articolo 31;

          2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere sulla scheda di cui all'articolo 31. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore a due terzi dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

      3. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali o» e dopo le parole: «di voler distinguere» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali o»;

          b) al comma 3, dopo la parola: «contrassegni» sono inserite le seguenti «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano alle liste,»;

      4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
      «Art. 14-bis.1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.


      2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
      3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale. Contestualmente al deposito dei programmi elettorali, i partiti o i gruppi politici organizzati dichiarano, ai fini dell'articolo 66-bis, il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica ovvero, se collegate in una coalizione, come capo della coalizione. Se una stessa lista si presenta sia alla Camera sia al Senato, deve indicare per l'elezione di entrambi i rami del Parlamento lo stesso capo della forza politica o della coalizione.      
      4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
      5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

      5. All'articolo 16, quarto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «notificate ai depositanti» sono inserite le seguenti: «delle candidature e».
      6. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «Ufficio centrale circoscrizionale,» sono inserite le

seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali».
      7. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
      «Art. 17-bis.-1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano alle liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione; le coalizioni di liste che sostengono un candidato nei collegi uninominali corrispondono alle coalizioni di liste di cui all'articolo 18-bis. Nel caso in cui dalle predette dichiarazioni risulti una non perfetta corrispondenza tra le coalizioni, prevalgono quelle di cui all'articolo 14-bis. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
      2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio elettorale centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
      3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
      4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
      5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
      6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

      8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Dell'elenco di cui al comma 3 non possono fare parte, a pena di nullità di entrambe le candidature, i candidati nei collegi uninominali».

      9. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «Insieme con le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali»; dopo le parole: «dichiarazione di presentazione» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e» e dopo le parole: «numero di elettori» sono inserite le seguenti: «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»;

          c) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, per le candidature nei collegi uninominali, l'iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi»;

          d) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali»;

          e) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale»;

          f) al settimo comma, dopo le parole: «presentazione della lista di candidati» sono inserite le seguenti: «o della candidatura nei collegi uninominali» e dopo le parole: «presso il Ministero dell'interno la lista» sono inserite le seguenti: «o la candidatura nei collegi uninominali».

      10. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «oltre alla indicazione» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e» e dopo le parole: «dalla Cancelleria stessa»

sono inserite le seguenti: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e».

      11. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, alinea, dopo la parola: «presentazione» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e»;

          b) al primo comma, numero 1), dopo la parola: «ricusa» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;

          c) al primo comma, numero 2), dopo la parola: «ricusa» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;

          d) al primo comma, numero 3), dopo le parole: «verifica se» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;

          e) al primo comma, numero 4), sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;

          f) al primo comma, numero 5), sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;

          g) al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

              «6-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;

              6-ter) dichiara non valide le candidature contestuali nei collegi uninominali e nelle liste, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 3-bis»;

          h) al secondo comma, dopo le parole: «i delegati» sono inserite le seguenti: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e»;

          i) al terzo comma, dopo le parole: «i delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».

      12. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo la parola: «delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

          b) al secondo comma, dopo la parola: «delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».

      13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 2) è premesso il seguente:
      «1-bis) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultante dal sorteggio. Secondo il medesimo ordine sono riportati i contrassegni della lista o delle liste coalizzate collegate ai candidati nei collegi uninominali»;

          b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
      «2) mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, è stabilito, all'interno delle coalizioni di liste collegate ai candidati nei collegi uninominali, l'ordine di successione dei contrassegni di ciascuna lista; mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, è stabilito altresì il numero d'ordine delle liste o delle coalizioni di liste non collegate ad alcun candidato nei collegi uninominali, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; hanno priorità i contrassegni delle

liste singole o coalizzate collegate ai candidati nei collegi uninominali, i quali seguono l'ordine stabilito al numero 1); seguono i contrassegni delle liste singole o coalizzate non collegate ad alcun candidato, i quali seguono l'ordine stabilito ai sensi del secondo periodo del presente numero»;

          c) al numero 3), dopo le parole: «delegati di lista» sono inserite le seguenti: «e di candidato nei collegi uninominali»;

          d) al numero 4), dopo le parole: «capoluogo della circoscrizione» sono inserite le seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e»;

          e) al numero 5), le parole da: «alla stampa» fino a: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio».

      14. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «i delegati di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 17-bis e» e dopo le parole: «due rappresentanti» sono inserite le seguenti: «del candidato nel collegio uninominale o»;

          b) al terzo comma, dopo le parole: «Per lo svolgimento del loro compito i delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e» e dopo le parole: «del deposito» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali»;

          c) all'ultimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «designazione dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e» e dopo le parole: «del deposito» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e».

      15. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «Il rappresentante» sono inserite le seguenti: «di ogni candidato nel collegio uninominale e».
      16. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 4), dopo la parola: «circoscrizione» sono inserite le seguenti: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale»;

          b) al numero 6), dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e».

      17. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico.
      2. Ciascuna scheda elettorale, sulla quale l'elettore esprime il proprio voto sia per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali sia per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, è divisa verticalmente in tre colonne.
      3. La prima colonna riporta il cognome e il nome di ciascun candidato nei collegi uninominali nell'ordine stabilito ai sensi dell'articolo 24, numero 1-bis).
      4. La seconda colonna riporta i contrassegni delle liste singole o coalizzate che sono collegate a ciascun candidato nei collegi uninominali, seguendo l'ordine stabilito per tali candidati, ai sensi dell'articolo 24, numero 1-bis), ultimo periodo, e numero 2), primo periodo; di seguito ai predetti contrassegni, la seconda colonna riporta i contrassegni delle liste singole o coalizzate che non risultino collegate ad alcun candidato nei collegi uninominali,

nell'ordine stabilito ai sensi dell'articolo 24, numero 2), secondo periodo.
      5. La terza colonna riporta, in corrispondenza di ciascun contrassegno di lista stampato nella seconda colonna, il cognome e il nome delle prime quattro persone eventualmente candidate nella lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, secondo l'ordine di cui all'articolo 18-bis, comma 3, determinato all'atto della presentazione della lista.
      6. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

      18. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      19. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».
      20. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».
      21. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quarto comma, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e» e le parole: «L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile» sono sostituite dalle seguenti: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili»;

          b) al settimo comma, dopo le parole: «liste dei candidati» sono inserite le seguenti «, nonchè due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali».

      22. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo, dopo le parole: «I rappresentanti delle liste» sono inserite le seguenti: «e i candidati nei collegi uninominali»;

          b) al terzo periodo, dopo la parola: «sezioni» sono inserite le seguenti: «del collegio uninominale o».

      23. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «rappresentanti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati».
      24. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 58. – 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla rispettiva cassetta o scatola la scheda elettorale e la consegna all'elettore, opportunamente piegata, insieme alla matita copiativa.
      2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto con le seguenti modalità:

          a) ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul nome del candidato prescelto stampato nella prima colonna o sul contrassegno della lista collegata al candidato prescelto stampato nella seconda colonna o sia sul nome del candidato prescelto sia sul contrassegno della lista collegata al candidato prescelto;

          b) ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta stampato nella seconda colonna o sul nome di un candidato all'interno dell'elenco abbinato alla lista prescelta e stampato nella terza colonna o sia sul contrassegno della lista prescelta sia sul nome di un candidato

all'interno dell'elenco abbinato alla lista prescelta. La preferenza espressa per il singolo candidato riportato nella terza colonna, mediante l'apposizione del segno sul nome di questo, vale solo ad attribuire il voto alla lista e non incide sull'ordine predeterminato delle candidature, che resta valido ai fini della proclamazione degli eletti di cui all'articolo 84.
      3. Sono vietati segni o indicazioni diversi da quelli di cui al comma 2.
      4. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni semplificazione.
      5. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore ripone la scheda piegata nell'apposita urna e consegna al presidente la matita».

      25. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.
      26. Al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo modificato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
      «Art. 66-bis. – 1. Nell'ipotesi prevista dai commi 3 o 4 dell'articolo 83, sospese le operazioni di scrutinio, l'Ufficio elettorale centrale nazionale ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, il quale informa il Capo dello Stato al fine della convocazione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, di un secondo turno di votazioni, da fissare nella seconda domenica successiva al primo turno.
      2. Il secondo turno di votazioni è convocato ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza di cui all'articolo 83, comma 5.
      3. Al secondo turno di votazioni partecipano le due coalizioni di liste o liste singole che hanno conseguito a livello nazionale il maggior numero di seggi parlamentari; a tal fine vengono sommati i seggi attribuiti nei collegi uninominali e quelli attribuibili in ragione proporzionale sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica. In caso di parità di seggi,

prevale la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale. Le liste singole o coalizioni di liste di cui al primo periodo possono accettare il collegamento con altre liste singole o coalizioni di liste concorrenti al primo turno che siano state ammesse al riparto dei seggi; tali liste partecipano alla nuova coalizione a tutti gli effetti; in caso di coalizione di liste, l'apparentamento è ammesso solo con riferimento all'intera coalizione.
      4. La scheda di votazione per il secondo turno è unica per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. Essa riporta, in due spazi distinti assegnati a ciascuna delle due coalizioni o liste singole di cui al comma 3, un riquadro contenente il nome e il cognome della persona da queste indicata come capo della forza politica o della coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3. Accanto al riquadro contenente nome e cognome del capo della forza politica o della coalizione sono riportati, nell'ambito dello spazio assegnato alla relativa coalizione o lista singola e in due riquadri distinti per la Camera e il Senato, i contrassegni della lista o delle liste coalizzate che, nelle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati e in quelle per l'elezione del Senato della Repubblica, sono collegate al capo della forza politica o della coalizione.
      5. Gli elettori aventi diritto di elettorato attivo per la sola Camera dei deputati votano su di una scheda distinta da quella di cui al comma 4, la quale riporta, in due spazi distinti assegnati a ciascuna delle due coalizioni o liste singole di cui al comma 3, un riquadro contente il nome e il cognome della persona da queste indicata come capo della forza politica o della coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3. Accanto al riquadro contenente nome e cognome del capo della forza politica o della coalizione sono riportati, nell'ambito dello spazio assegnato alla relativa coalizione o lista singola, i contrassegni della lista o delle liste coalizzate che, nelle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati, sono collegate al capo della forza politica o della coalizione.
      6. L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno, comunque apposto, sul riquadro contenente il nome e il cognome del capo della forza politica o della coalizione. È riferito al capo della forza politica o della coalizione anche il segno, comunque apposto, tracciato sul contrassegno della lista a questo collegata.
      7. Le operazioni di voto hanno luogo tra le ore 8 e le ore 22 della domenica e tra le ore 7 e le ore 15 del lunedì successivo.
      8. Per le operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 67, 68, commi da 3 a 8, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81 e 82. I voti espressi per le liste sono computati come espressi per il rispettivo capo della forza politica o della coalizione, in modo tale che la cifra elettorale di ciascuna delle due liste singole o delle coalizioni concorrenti al secondo turno sia rappresentata dai voti espressi direttamente o indirettamente per il rispettivo capo della forza politica o della coalizione
      9. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) determina la cifra elettorale nazionale delle due coalizioni di liste o delle liste singole partecipanti al secondo turno. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle suddette coalizioni di liste o liste singole. Nel caso delle coalizioni di liste, la cifra elettorale nazionale è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa. Il computo delle cifre elettorali avviene ai sensi del comma 7, secondo periodo;

          b) individua quindi quale delle due coalizioni di liste o delle liste singole abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.
      10. Alla coalizione di liste o alla lista singola che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale viene attribuito, ai

sensi dell'articolo 83, comma 5, secondo e terzo periodo, il numero di seggi necessario per raggiungere 340 seggi, a valere sulla quota di seggi assegnata in ragione proporzionale.
      11. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede dunque ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 83, ai fini dei quali tiene conto delle cifre elettorali nazionali di lista come risultanti dalle operazioni del primo turno elettorale».

      27. All'articolo 67, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».
      28. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) sono premessi i seguenti commi:
      «2-bis. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede elettorali e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale al quale è stato attribuito il voto. Di seguito enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto ai fini della ripartizione dei seggi in ragione proporzionale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
      2-ter. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Durante lo spoglio di cui al comma 2-bis, ai fini dell'attribuzione del voto si applicano i seguenti criteri:

          a) il segno tracciato esclusivamente sul nome del candidato nel collegio uninominale esprime il voto per questo;

          b) il segno tracciato esclusivamente sul contrassegno della lista esprime contestualmente il voto per il candidato nel collegio uninominale eventualmente ad essa collegato e per la lista eventualmente concorrente all'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale;

          c) il segno tracciato esclusivamente sul nome di un candidato riportato nella terza colonna esprime il voto per la lista corrispondente ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale;

          d) il segno tracciato sia sul nome del candidato nel collegio uninominale sia sul contrassegno della lista ad esso collegata, senza che alcun segno sia tracciato nella terza colonna, esprime rispettivamente il voto per il candidato nel collegio uninominale e per la lista concorrente all'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale;

          e) il segno tracciato sia sul nome di un candidato nel collegio uninominale sia sul contrassegno di una lista ad esso non collegata, senza che alcun segno sia tracciato nella terza colonna, esprime rispettivamente il voto per il candidato nel collegio uninominale e per la lista concorrente all'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale;

          f) il segno tracciato sia sul nome di un candidato nel collegio uninominale sia sul nome di un candidato riportato nella terza colonna, senza che alcun segno sia riportato nella seconda colonna, esprime rispettivamente il voto per il candidato nel collegio uninominale e per la lista concorrente all'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale alla quale è abbinato il candidato il cui nome è riportato nella terza colonna;

          g) il segno tracciato sia sul contrassegno della lista sia sul nome del candidato riportato nella terza colonna e corrispondente alla predetta lista, senza che alcun segno sia riportato nella prima colonna, esprime il voto per la lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale;

          h) il segno tracciato sia sul contrassegno della lista sia sul nome del candidato riportato nella terza colonna e non corrispondente alla predetta lista, senza che alcun segno sia riportato nella prima colonna, non esprime alcun voto;

          i) il segno tracciato sia sul nome del candidato nel collegio uninominale sia sul contrassegno della lista sia sul nome del candidato nella terza colonna, esprime il voto per il candidato nel collegio e per la lista se il segno apposto nella terza colonna è tracciato sul nome di un candidato abbinato alla predetta lista, mentre esprime esclusivamente il voto per il candidato nel collegio se il segno apposto nella terza colonna è tracciato sul nome di un candidato non abbinato alla predetta lista».

      29. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 2), dopo le parole: «voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti per i candidati nel collegio uninominale»;

          b) al secondo comma, le parole: «per le singole liste» sono sostituite dalle seguenti: «per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale».

      30. All'articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e».
      31. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «della circoscrizione»

sono sostituite dalle seguenti: «del collegio» e dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e».
      32. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «provvisoriamente alle liste» sono inserite le seguenti: «o ai candidati».

      33. All'articolo 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti:«dei candidati nel collegio uninominale e».
      34. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
      «Art. 77 – 1. Ai fini dell'assegnazione dei seggi attribuiti nei collegi uninominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

          2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, i nominativi dei candidati proclamati eletti, unitamente alla lista o alle liste collegate ai medesimi, ai fini dell'articolo 83, comma 2.
      2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato dell'avvenuta proclamazione ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali

del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

      Art. 77-bis. – 1. Ai fini dell'assegnazione dei seggi attribuiti nella circoscrizione in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione».

      35. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio»;

          b) al quinto comma, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

          c) al sesto comma, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e».

      36. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e».
      37. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 83. – 1. Ai fini dell'assegnazione della quota di seggi attribuita in ragione proporzionale ai sensi dell'articolo 1,

comma 4, l'Ufficio centrale nazionale, ricevuti, ai sensi dell'articolo 77-bis, gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e concorrenti al fine dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale;

          2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

          3) individua quindi le liste, singole o collegate in coalizione, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le liste, singole o collegate in coalizione, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

          4) tra le liste di cui al numero 3) procede al riparto dei seggi da attribuire in ragione proporzionale in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei

seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede mediante sorteggio;

          5) verifica se vi sia una coalizione di liste o una singola lista non collegata che abbia ottenuto, sommando i seggi attribuibili in quota proporzionale e attribuiti nei collegi uninominali, almeno 340 seggi;

          6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

          7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle

liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista non collegata di cui al numero 3) sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

          8) fatto salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista non collegata di cui al numero 3) divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede mediante sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che

abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni di cui al presente numero, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

          9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero

dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede mediante sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni di cui al presente numero, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
      2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), dia esito negativo, l'Ufficio verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista che, sommando i seggi attribuibili in quota proporzionale e attribuiti nei collegi uninominali, abbia ottenuto la maggioranza relativa dei seggi ma non abbia già conseguito almeno 340 seggi, rappresenti almeno il 42 per cento della somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le coalizioni di liste e liste singole concorrenti all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale in tutte le circoscrizioni, fatta eccezione per la Valle d'Aosta. A tal fine, si tiene conto anche delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e liste singole che non abbiano superato le soglie percentuali previste al comma 1, numero 3).
      3. Se la verifica di cui al comma 2 ha esito negativo, le operazioni di scrutinio sono sospese e si procede ai sensi dell'articolo 66-bis.
      4. Si procede ai sensi dell'articolo 66-bis anche qualora, nonostante la verifica di cui al comma 2 abbia esito positivo, sia negativo l'esito della verifica prevista all'articolo 16-bis, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
      5. Se la verifica di cui al comma 2 ha esito positivo, alla coalizione di liste o alla singola lista viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, sempre a valere sulla quota di seggi assegnata in ragione proporzionale. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o alla singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
      6. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i seggi residui della quota attribuita in ragione proporzionale tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero pari ai predetti seggi residui, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
      7. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8).
      8. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi ai sensi del comma 2, primo periodo, e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
      9. L'Ufficio elettorale centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
      10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      38. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 84 – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83,

comma 6, sottrae al numero di seggi spettanti a ciascuna lista o coalizione di liste il numero dei seggi da essa già ottenuti nei collegi uninominali, quindi proclama eletti, nei limiti dei rimanenti seggi, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
      2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio elettorale centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
      3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
      4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
      5. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
      6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

      39 L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.
      40. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 86. – 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 76-bis, il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.
      2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.
      3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.
      4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente

l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
      5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4».

      41. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e».
      42. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e».

Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993» è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
      2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari al 50 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale.
      3. La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale. Il territorio

della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.
      4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale».

      2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra liste concorrenti a norma degli articoli 16 e seguenti, con eventuale assegnazione di un premio di governabilità a norma dell'articolo 16-bis».

      3. Alla rubrica del titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, dopo la parola: «elettorali» sono inserite le seguenti: «circoscrizionali e».
      4. Al titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è premesso il seguente articolo:
      «Art. 6-bis.1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.
      2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.
      3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi».

      5. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Presso l'ufficio elettorale regionale del Lazio è costituita una sezione interregionale, la quale compie le operazioni di cui all'articolo 16-bis. La sezione, nominata ai sensi del comma 1, è composta

da cinque magistrati, uno dei quali la presiede, assistiti da quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche».
      6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «gruppi politici organizzati» sono inserite le seguenti: «nonché singoli candidati»;

          b) le parole: «il contrassegno con il quale» sono sostituite dalle seguenti: «il contrassegno o i contrassegni con i quali».

      7. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la parola: «candidati» sono inserite le seguenti: «ai seggi attribuiti in ragione proporzionale»;

          b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le persone candidate nelle liste hanno facoltà di candidarsi anche nei collegi uninominali. Le liste sono formate da candidati uomini e candidate donne in ordine alternato».

      8. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
      «Art. 9-bis.1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 9, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 12, incaricato di effettuare il deposito della lista alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione regionale. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato,

nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
      2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonchè la lista o le liste alle quali il candidato si collega. Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio elettorale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'ufficio elettorale regionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne puo’ essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
      3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
      4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
      5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
      6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

      9. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati ai seggi attribuiti in ragione proporzionale»;

          b) al comma 5, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature».

      10. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le operazioni di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nella tabella B allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, con le caratteristiche di cui all'articolo 31, commi da 2 a 6, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni».

      11. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «uffici elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni»;

          b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio».

      12. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «4-bis. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del collegio.
      4-ter. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio senatoriale».

      13. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
      «Art. 14. – 1. L'elettore esprime il proprio voto:

          a) ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto,

sul nome del candidato prescelto stampato nella prima colonna ovvero sul contrassegno della lista collegata al candidato prescelto stampato nella seconda colonna ovvero sia sul nome del candidato prescelto sia sul contrassegno della lista collegata al candidato prescelto;

          b) ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta stampato nella seconda colonna ovvero sul nome di un candidato all'interno dell'elenco abbinato alla lista prescelta e stampato nella terza colonna ovvero sia sul contrassegno della lista prescelta sia sul nome di un candidato all'interno dell'elenco abbinato alla lista prescelta. La preferenza espressa per il singolo candidato riportato nella terza colonna, mediante l'apposizione del segno sul nome di questo, vale solo ad attribuire il voto alla lista e non incide sull'ordine predeterminato delle candidature, il quale resta valido ai fini della proclamazione degli eletti di cui all'articolo 17.

      Art. 14-bis. – 1. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 o dal comma 4 dell'articolo 16-bis, una volta sospese le operazioni di scrutinio, la sezione interregionale ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, il quale informa il Capo dello Stato al fine della convocazione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, di un secondo turno di votazioni, da fissare nella seconda domenica successiva al primo turno.
      2. Il secondo turno di votazioni è convocato ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza di cui all'articolo 16-bis, comma 5.
      3. Al secondo turno di votazioni partecipano le due coalizioni di liste o liste singole che abbiano conseguito a livello nazionale il maggior numero di seggi parlamentari; a tale fine vengono sommati i seggi attribuiti nei collegi uninominali e quelli attribuibili in ragione proporzionale sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica. Le liste singole o coalizioni di liste di cui al primo periodo

possono accettare il collegamento con altre liste singole o coalizione di liste concorrenti al primo turno che siano state ammesse al riparto dei seggi; tali liste partecipano alla nuova coalizione a tutti gli effetti; in caso di coalizione di liste, l'apparentamento è ammesso solo con riferimento all'intera coalizione.
      4. Relativamente alla composizione della scheda elettorale, alle modalità di espressione del voto da parte dell'elettore e alla durata delle operazioni di voto si applicano le disposizioni dell'articolo 66-bis, commi 4, 5 e 6, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
      5. Le operazioni di scrutinio e di computo delle cifre elettorali sono compiute, dagli uffici ivi previsti, ai sensi dell'articolo 66-bis, commi 7 e 8, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
      6. Alla coalizione di liste o alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale è attribuito, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, secondo e terzo periodo, il numero di seggi necessario per raggiungere 170 seggi, sempre a valere sulla quota di seggi assegnata in ragione proporzionale.
      7. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 66-bis, comma 8, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ai sensi del comma 6 del presente articolo, l'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica alla sezione interregionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del presente testo unico quale lista o coalizione di liste è risultata assegnataria della quota suppletiva di seggi di cui al citato comma 6.
      8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo, la sezione interregionale procede ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 16-bis, ai fini dei quali tiene conto delle cifre elettorali nazionali di lista come risultanti dalle operazioni del primo turno elettorale».

      14. Dopo il titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
      «Titolo IV-bis. Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

      Art. 14-ter.1. Ai fini dell'assegnazione dei seggi attribuiti nei collegi uninominali della circoscrizione, l'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

              a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

              b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
      2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
      3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato della Repubblica, nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo o alle prefetture. uffici territoriali del Governo nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché sia portata a conoscenza degli elettori a mezzo dei sindaci.
      4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione, a mezzo di estratto verbale, della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale».

      15. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
      «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ai fini del riparto dei seggi attribuiti

in ragione proporzionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

          a) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione regionale;

          b) comunica alla sezione interregionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera c), il totale dei voti validi della circoscrizione; comunica altresì, ai fini di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), a mezzo di estratto del verbale, le proclamazioni dei senatori eletti nei collegi uninominali effettuate ai sensi dell'articolo 14-ter.
      Art. 16-bis.1. Ai fini dell'assegnazione della quota di seggi attribuita in ragione proporzionale, la sezione interregionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, ricevuti, ai sensi dell'articolo 16, gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e concorrenti al fine dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale;

          b) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

          c) individua quindi le liste, singole o collegate in coalizione, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le liste, singole o collegate in coalizione, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

          d) tra le liste di cui alla lettera c) procede al riparto dei seggi da attribuire in ragione proporzionale in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          e) verifica poi se vi sia una coalizione di liste o una singola lista non collegata che abbia ottenuto, sommando i seggi attribuibili in quota proporzionale e attribuiti nei collegi uninominali, almeno 170 seggi;

          f) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui alla lettera c), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;

          g) qualora la verifica di cui alla lettera e) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui alla lettera f). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui alla lettera f) per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera d). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista non collegata di cui alla lettera c) sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi della lettera d);

          h) fatto salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni regionali dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera c) del presente comma. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui alla lettera d), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista non collegata di cui alla lettera c) divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il

numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui alla lettera c). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede mediante sorteggio. Successivamente la sezione accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni regionali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione regionale due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione regionale ai fini del completamento delle operazioni di cui alla presente lettera, fino a concorrenza dei seggi ancora da attribuire, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni regionali nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

          i) fatto salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni regionali dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente regionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di cui alla lettera f) per il numero di seggi assegnati alla coalizione di liste nella circoscrizione regionale ai sensi della lettera h). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente regionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede mediante sorteggio. Successivamente la sezione accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente,

assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione regionale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione regionale ai fini del completamento delle operazioni di cui alla presente lettera, fino a concorrenza dei seggi ancora da assegnare, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni regionali nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni regionali nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

      2. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera e), dia esito negativo, la sezione interregionale verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista che, sommando i seggi attribuibili in quota proporzionale e attribuiti nei collegi uninominali, abbia ottenuto la maggioranza relativa dei seggi ma non abbia già conseguito almeno 170 seggi, rappresenti almeno il 42 per cento della somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le coalizioni di liste e singole liste concorrenti all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale in tutte le circoscrizioni, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, il Molise e il Trentino-Alto Adige. A tale fine, si tiene conto anche delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste che non abbiano superato le soglie percentuali previste al comma 1, lettera c).
      3. Se la verifica di cui al comma 2 del presente articolo ha dato esito negativo, le operazioni di scrutinio sono sospese e si procede ai sensi dell'articolo 14-bis.
      4. Si procede ai sensi dell'articolo 14-bis anche qualora, nonostante la verifica di cui al comma 2 del presente articolo abbia dato esito positivo, sia negativo l'esito della verifica prevista all'articolo 83, comma 2, del testo unico delle leggi recanti

norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
      5. Se la verifica di cui al comma 2 ha dato esito positivo, alla coalizione di liste o singola lista prevista dal medesimo comma 2 è ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario ai sensi del citato comma 2 per raggiungere tale consistenza, sempre a valere sulla quota di seggi assegnata in ragione proporzionale. In tale caso l'Ufficio elettorale centrale nazionale assegna 170 seggi alla coalizione di liste o alla singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 170, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
      6. La sezione interregionale procede poi a ripartire proporzionalmente i seggi residui della quota attribuita in ragione proporzionale tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, lettera c). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero pari ai predetti seggi residui, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede mediante sorteggio.
      7. La sezione procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, lettera g), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
      8. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, lettera f), la sezione interregionale procede ai sensi del comma 1, lettere h) e i). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi ai sensi del comma 2, primo periodo, e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
      9. La sezione interregionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali regionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
      10. Di tutte le operazioni della sezione interregionale è redatto, in duplice copia, un apposito verbale: una copia è consegnata alla Segreteria generale del Senato della Repubblica la quale ne rilascia ricevuta, un'altra copia è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      16. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 17. – 1. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte della sezione interregionale le comunicazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 9, sottrae al numero di seggi spettanti a ciascuna lista o coalizione di liste il numero dei seggi da essa già ottenuti nei collegi uninominali, quindi proclama eletti, nei limiti dei rimanenti seggi, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
      2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Se nell'effettuare questa operazione due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.


      3. Qualora, dopo l'operazione di cui al comma 2, residuino ancora dei seggi da assegnare, questi sono assegnati, ad iniziare dal candidato più votato in termini assoluti, ai candidati non eletti nei collegi uninominali della regione, che risultino collegati alla lista deficitaria e che non siano stati candidati anche nelle liste della quota proporzionale.
      4. Qualora, dopo l'operazione di cui al comma 3, residuino ancora dei seggi da assegnare, questi sono assegnati alla lista che risulta più votata nella circoscrizione nella quale siano presenti candidati non eletti.
      5. La sezione interregionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli uffici elettorali regionali ai fini delle relative proclamazioni.
      6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato ai senatori proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale del Senato della Repubblica nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».
Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati e dei collegi uninominali per l'elezione dei deputati e dei senatori).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, nonché dei collegi uninominali interni alle circoscrizioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui alla presente legge sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) le circoscrizioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati esprimono

un numero di eletti compreso tra otto e sedici, dei quali la metà è eletta tra i candidati nei collegi uninominali interni alla circoscrizione e la restante metà è eletta tra i candidati nelle liste concorrenti alla ripartizione dei seggi assegnati in ragione proporzionale. Non è ammessa la costituzione di circoscrizioni che esprimano un numero dispari di deputati, tale da determinare una differenza tra il numero di eletti nei collegi uninominali e nelle liste concorrenti alla ripartizione dei seggi assegnati in ragione proporzionale;

          b) le circoscrizioni di cui alla lettera a) sono definite a partire da quelle stabilite nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 361 del 1957, e successive modificazioni. Le circoscrizioni sono definite nel rispetto della coerenza del relativo bacino territoriale, della sua omogeneità economico-sociale e delle sue caratteristiche storico-culturali; esse hanno un territorio continuo, fatto salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari e, di norma, non comprendono al loro interno comuni appartenenti a regioni diverse. Le circoscrizioni non possono dividere il territorio comunale, tranne che tale esigenza sia determinata dal rispetto del criterio demografico di cui alla lettera c). In tale ultimo caso le circoscrizioni non ricomprendono comuni diversi da quelli il cui territorio è stato diviso e, qualora ciò non sia possibile, comprendono il territorio di altri comuni tenendo conto dell'esistenza di aree metropolitane. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione delle circoscrizioni, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nella medesima circoscrizione;

          c) le circoscrizioni di cui alla lettera a) sono definite in modo da rispettare un rapporto fisso tra numero di elettori e numero di eletti; tale rapporto può variare, da circoscrizione a circoscrizione, entro un intervallo pari al 10 per cento;

          d) i collegi uninominali per l'elezione dei deputati e dei senatori sono costituiti

garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, fatto salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, fatto salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono al loro interno più collegi. In tale ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

          e) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 20 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalla lettera d) per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 25 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 50 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100;

          f) i collegi uninominali per l'elezione dei senatori sono, di norma, multipli dei collegi uninominali per l'elezione dei deputati.

      2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla

base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione per la verifica e la revisione delle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati e dei collegi uninominali per l'elezione dei deputati e dei senatori, nominata dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, da cinque docenti universitari o da altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, nonché da tre deputati e da tre senatori nominati sentite le Conferenze dei Presidenti di gruppo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del medesimo decreto, deve inviare alle Camera una relazione contenente adeguata motivazione.
      4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi previsti.
      5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2. Dopo ogni censimento generale e ogni volta che lo ritenga necessario, la Commissione formula indicazioni per la revisione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi uninominali, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere.
Art. 4.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).

      1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modifiche necessarie al fine di coordinarlo con le disposizioni di cui alla presente legge. A tale fine, il Governo procede, anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
      2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.

Art. 5.
(Norma transitoria).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 3.

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ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 18)
«Tabella B
(Articolo 31, comma 1)

Modello di scheda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati