• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01678-B/00 ... in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1678-B/2/08 presentato da ULISSE DI GIACOMO
mercoledì 9 dicembre 2015, seduta n. 197

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge prevede che il Governo è delegato ad adottare un cosiddetto «decreto di recepimento delle direttive» e un cosiddetto decreto «decreto di riordino» tenendo conto, tra l'altro, delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea;
l'articolo 1, comma 1, lettera gg), prevede che l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
l'articolo 1, comma 1, lettera fff), che prevede l'introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
considerato che:
la Corte di Giustizia dell'UE, in linea con le conclusioni depositate a settembre dall'Avv. gen. Mengozzi, ha accertato, nell'ambito della causa C-115/14 RegioPostGmbH&Co. KG contro Stadt Landau, la compatibilità col diritto dell'UE della normativa afferente al regolamento del governo del Land Rheinland-Pfalzche, il quale richiede ai partecipanti alle gare di prendere impegni precisi e sottoscritti in materia di oneri sociali (costo del lavoro) dal 1º dicembre 2010, con particolare riguardo alla garanzia del rispetto dei contratti collettivi e del salario minimo nell'aggiudicazione degli appalti pubblici [LandesgesetzzurGewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichenAuftragsvergaben (Landestariftreuegesetz)- LTTG];
più specificamente, l'articolo 3, paragrafo 1, della LTTG precisa che gli appalti pubblici possono essere aggiudicati solo alle società che, all'atto della presentazione dell'offerta, si impegnino per iscritto a corrispondere al loro personale, per l'esecuzione della prestazione, un salario di almeno euro 8,50 (lordi) all'ora (salario minimo) e ad applicare, a favore dei dipendenti, durante l'esecuzione, le modifiche del salario minimo. Il dispositivo della sentenza prevede che l'articolo 26 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, (ora articolo 70 della Direttiva 2014/24/UE) relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato;
inoltre il suddetto dispositivo prevede anche che l'articolo 26 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede l'esclusione, dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, degli offerenti e dei loro subappaltatori che si rifiutino di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato,
impegna il Governo:
ad inserire nell'esercizio della delega una previsione volta a stabilire, tenuto conto delle migliori prassi e normative adottate in altri Paesi dell'Unione europea come quella di cui alla normativa afferente al regolamento del governo del Land Rheinland-Pfalz, citata in premessa, la previsione per la quale gli appalti pubblici possono essere aggiudicati solo alle società che, all'atto della presentazione dell'offerta, si impegnino per iscritto a corrispondere al loro personale, per l'esecuzione della prestazione, un salario minimo e ad applicare, a favore dei dipendenti, durante l'esecuzione, le modifiche del suddetto salario minimo.
(0/1678-B/2/8)
DI GIACOMO, MARINELLO