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Atto a cui si riferisce:
C.205 Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell'erosione costiera lungo la fascia ionica metapontina e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico dei comuni della costa ionica lucana


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 205


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BURTONE
Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell'erosione costiera lungo la fascia ionica metapontina e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico dei comuni della costa ionica lucana
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La fascia ionica lucana da Metaponto a Nova Siri nella provincia di Matera rappresenta uno dei patrimoni ambientali più importanti della regione e del Paese.
      Purtroppo da diversi anni il litorale è sottoposto a fenomeni di arretramento e di erosione che ne hanno fortemente ridimensionato l'estensione. Da settembre a primavera bisogna sperare nella clemenza del tempo per evitare che le dimensioni del fenomeno assumano dimensioni drammatiche per l'ambiente e per gli operatori turistici.
      Non esente da responsabilità è la mano dell'uomo e gli interventi antropici che si sono susseguiti nel corso degli anni.
      Le cause dell'erosione, note anche alla pubblica opinione in maniera diffusa, sono quindi certo da imputare sia a fattori naturali sia all'attività che si attua lungo i bacini idrografici delle aree interne.
      Fra le cause antropiche di erosione dei litorali, determinanti appaiono le opere realizzate sulla costa; tra queste sono da citare anche i porti e alcuni interventi di difesa dei litorali che però se non attuati in maniera organica portano come conseguenza che l'energia dei moti ondosi crei ripercussioni ancor più negative nelle aree prive di protezione.
      La regione Basilicata ha posto in essere una serie di interventi che però non sono ancora sufficienti e vi è assolutamente bisogno di un impegno del Parlamento e del Governo nazionale per affrontare uno dei problemi principali dal punto di vista ambientale che interessa la Basilicata.
      L'abbandono delle coltivazioni a mezza costa, gli incendi dolosi, le azioni di urbanizzazione non regolamentata, la questione degli inerti, gli scarichi e così via stanno creando non pochi problemi, che la regione e i comuni del litorale, da soli, non possono fronteggiare.
      Sono i comuni della Magna Grecia, sono realtà dall'altissimo profilo storico e culturale da Metaponto alla Siritide passando per Eraclea.
      Per porre in essere misure in grado di fronteggiare questi problemi e offrire anche agli operatori turistici della zona una prospettiva di sviluppo senza essere costretti a pregare per la clemenza del tempo, diventa prioritario promuovere misure che facciano diventare la costa ionica lucana e il contrasto del fenomeno erosivo un obiettivo di interesse nazionale.
      Questa è la finalità della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Il contrasto del fenomeno dell'erosione costiera lungo la fascia ionica metapontina, il recupero del dissesto idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico dei territori dei comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro e Nova Siri sono obiettivi di interesse nazionale.

Art. 2.
(Accordo di programma).

      1. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, promuove un accordo di programma con la regione Basilicata, con la provincia di Matera, con i comuni di cui all'articolo 1 e con gli enti pubblici economici interessati per la definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale per il sostegno e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari al perseguimento degli obiettivi di cui al medesimo articolo 1.
      2. Il progetto globale e il piano pluriennale di sostegno definiti dall'accordo di programma di cui al comma 1 devono, tra l'altro, prevedere interventi programmatici, normativi e progettuali per il conseguimento delle seguenti finalità:

          a) salvaguardia dell'area costiera di cui all'articolo 1 mediante azioni di ripascimento e progetti di contrasto al fenomeno erosivo, anche con il coinvolgimento del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti di ricerca;

          b) sostegno alle attività imprenditoriali operanti nel settore turistico che adottano misure di tutela dell'area costiera data loro in concessione;

          c) realizzazione di opere per la difesa del suolo;

          d) tutela e implementazione del patrimonio boschivo in particolare nelle aree soggette a fenomeni di piromania dolosa;

          e) concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, artistico e monumentale;

          f) sviluppo e valorizzazione commerciale dei prodotti tipici e delle produzioni agricole.

      3. Con l'accordo di programma di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di coordinamento e di gestione degli interventi, ivi compresi quelli economici, finalizzati al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3.
(Disposizioni per i comuni).

      1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti tra i comuni di cui all'articolo 1 nonché della qualificazione dell'offerta turistica, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della qualità della vita. I medesimi comuni possono promuovere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Basilicata, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti legittimati a intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itine-

rari turistici di cui al periodo precedente, con particolare riguardo:

          a) alla predisposizione di un memorandum d'intesa tra i soggetti pubblici interessati;

          b) alla definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione dei percorsi storici e turistici;

          c) al recupero della sentieristica e della antica viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse storico;

          d) alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

          e) all'elaborazione sistematica dei progetti esecutivi nell'ambito del piano pluriennale di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.