• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02182 il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, aveva stabilito all'articolo 40, comma 1-ter, che a decorrere dal 1o luglio 2013...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02182presentato daMINARDO Antoninotesto diMercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98

MINARDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, aveva stabilito all'articolo 40, comma 1-ter, che a decorrere dal 1o luglio 2013 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento veniva rideterminata nella misura del 22 per cento;
successivamente, con il decreto-legge 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, tale termine veniva posticipato al 1o ottobre 2013 (articolo 11, comma 1, lettera a));
con risoluzione del 27 gennaio 2006 n. 19, l'Agenzia delle entrate, rispondendo ad un'azienda agricola che chiedeva quali aliquote IVA dovessero applicarsi alle cessioni di origano immesso sul mercato, previa essiccazione, in buste sigillate a rametti o sgranato e alle cessioni di una miscela di erbe aromatiche composte da salvia, rosmarino, alloro e timo, riferiva il parere dell'Agenzia delle dogane che, con nota n. 137 dell'11 gennaio 2006, ha ritenuto che l'origano in rametti o sgranato debba «essere classificato alla voce NC 1211 9097, con riferimento alle Note Esplicative sistema Armonizzato al capitolo 9. considerazioni Generali, lettera D, con le quali si evidenzia l'esclusione dell'origano e del rosmarino dal capitolo 9 pur potendo essere utilizzati come spezie»;
a seguito di tale parere, l'Agenzia riteneva che l'origano immesso sul mercato previa essiccazione potesse essere qualificato come «basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)» e assoggettato, pertanto, ad aliquota IVA ridotta, ai sensi del n. 12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mentre per la miscela di erbe aromatiche, dovendosi far rientrare tra la voce «spezie», si dovesse applicare l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi, del n. 25) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
successivamente, la stessa Agenzia delle entrate, con risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19/E, interpellata nuovamente sulla questione, ha rivisto la sua precedente risoluzione stabilendo che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, il punto 12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che solo alle cessioni di «basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)» sia applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento;
l'Agenzia ha evidenziato come l'origano non sia stato letteralmente menzionato dal legislatore fiscale al citato n. 12-bis) della Tabella A, pur convenendo che «da un punto di vista tecnico/merceologico, appartiene alla stessa voce doganale del basilico, rosmarino e salvia». Per tale motivo alle cessioni di origano, immesso sul mercato in buste sigillate a rametti o sgranato, si deve applicabile l'aliquota IVA ordinaria;
all'origano quale pianta agricola aromatica, dovrebbe essere applicata la stessa aliquota IVA di basilico, salvia e rosmarino, definita al numero 12-bis), della Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
la diversa tassazione di simili piante aromatiche rischia, infatti, di costituire una ingiustificata incongruenza nel trattamento fiscale di uno degli alimenti aromatici più apprezzati e importanti, anche in termini produttivi, soprattutto nel meridione d'Italia –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione riportata in premessa;
se intendano valutare l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa di propria competenza volta a ripristinare uniformità dell'aliquota IVA per tutte le tipologie di piante agricole aromatiche, con particolare riguardo all'origano, a rametti o sgranato. (4-02182)