• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02195 l'interrogante ha ricevo la richiesta di aiuto di una famiglia italiana che dal 1992 ha accudito e cresciuto S. H. un ragazzo affetto da gravissime e irreversibili patologie, nato in Jugoslavia...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02195presentato daDADONE Fabianatesto diMercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98

DADONE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'interrogante ha ricevo la richiesta di aiuto di una famiglia italiana che dal 1992 ha accudito e cresciuto S. H. un ragazzo affetto da gravissime e irreversibili patologie, nato in Jugoslavia nel 1989 ma vissuto in Italia fin da piccolo, come risulta dal permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze;
detto ragazzo, nonostante le varie richieste, si è visto negare la cittadinanza italiana di cui aveva perfettamente diritto, essendo in possesso dei requisiti previsti per legge;
questa è una delle tante storie sconvolgenti che colpiscono ragazzi stranieri che vivono da anni in Italia e che nonostante la triste vita familiare si vedono negare ulteriormente i loro diritti per assurdi ostacoli burocratici previsti da leggi mal predisposte;
da allora ha sempre vissuto in questa famiglia, attualmente frequenta il «Centro Diurno Geremia» della cooperativa Rò la Formichina, che è ben inserito nel contesto sociale in cui si trova e per il suo stato di salute è seguito dalla neuropsichiatria ospedaliera di Acireale (Catania) e dai vari presidi specialistici dell'ASL 3 di Catania;
per il suo grave handicap necessita di continue somministrazioni di farmaci, di continua assistenza e periodici controlli specialistici e per questo è stato dichiarato interdetto il signor Lovato è stato nominato suo tutore e l'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII continua a garantire assistenza e domicilio;
S.H. non è mai uscito dall'Italia, dal permesso di soggiorno, risulta cittadino Jugoslavo, e per questo la questura di Catania interpella le varie repubbliche costituitesi dopo la disgregazione della Jugoslavia;
la Repubblica di Croazia non solo inviava una risposta con data di nascita errata ma altresì non lo riconosceva come proprio cittadino; stessa cosa la Repubblica di Slovenia, le altre due Repubbliche non danno alcuna risposta alla questura che quest'estate ha inoltrato nuove richieste all'ambasciata croata partendo da indagini sui dati del padre;
non è stato altresì concesso rinnovo del permesso di soggiorno che era stato fatto per «attesa di cittadinanza»;
più volte coloro che si prendono cura di S.H. hanno cercato di capire come ottenere la cittadinanza italiana, con l'aiuto della questura di Catania, del tribunale dei minori di Firenze e Catania, del servizio sociale di Firenze e del consiglio di vari legali, senza mai venire a capo di nulla, tanto anche in considerazione della sua presenza in Italia dalla nascita, il suo stato di abbandono, il suo grave handicap e il non riconoscimento da parte dei nuovi Stati balcanici di essere un loro cittadino;
in attuazione della legge n. 91/92, che prevede che l'istanza possa essere presentata, per i nati in Italia, fino al compimento del diciannovesimo anno di età, la famiglia adottiva ha inoltrato la prima richiesta di cittadinanza, che è stata rigettata in quanto «improponibile», il 27 ottobre 2006;
successivamente è stata presentata un'altra domanda alla prefettura di Catania l'8 agosto 2008 con codice K10/151175, respinta in data 8 febbraio 2013 con notifica del 15 aprile 2013;
precedentemente la famiglia riceveva una raccomandata dal Ministero dell'interno datata 21 settembre 2010 cui provvedeva a rispondere nel giro di pochi giorni;
la questione è stata poi sottoposta dagli stessi genitori al Ministro dell'interno con l'impiego che comunque avrebbero provveduto a girare tutta la documentazione. Poi nulla;
naturalmente questo è un caso, ma ci sono tanti ragazzi con handicap che si trovano nella stessa situazione e sarebbe bello ed ora che il problema venisse affrontato definitivamente è assurdo pensare che l'incapacità precluda l'acquisto della cittadinanza italiana: come si legge in taluni provvedimenti, come si sente affermare negli uffici dell'anagrafe, come riportato nelle pagine di cronaca;
la causa si ritrova in una legge che non c’è o forse in una legge imperfetta che non si cura di tutti i suoi effetti e che così facendo fischia di vanificare, non senza contraddizioni, i suoi stessi sforzi e quelli dei genitori del figlio affetto da disabilità che si impegnano a rendere la sua vita il meno gravosa possibile, uguale a quella di chi disabile non è, inserendolo, non senza sacrifici, nelle attività quotidiane, insegnandogli a stare con gli altri, a sentirsi come gli altri, peccato però che alcuni di loro non potranno mai essere definiti cittadini italiani, un piccolo grande difetto che, a tradimento, li renderà sempre diversi;
in base all'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica: il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato; la mancanza del giuramento preclude la trascrizione del decreto di concessione;
sono dunque tali requisiti previsti per l'acquisto della cittadinanza per concessione che si sono rivelati ostili nei confronti dello straniero incapace: poiché queste persone non essendo in grado di presentare la domanda e di prestare giuramento in maniera consapevole, finiscono con il vedersi private della possibilità di acquisire la cittadinanza per concessione;
è peraltro inutile invocare l'istituto della rappresentanza che, come disciplinato dal diritto civile anch'essa, non trova cittadinanza di fronte ad atti personalissimi, come senz'altro il giuramento;
una nota del Consiglio di Stato, interpellato in sede consultiva, stabiliva che la domanda di concessione può essere presentata dai genitori dell'incapace in qualità di rappresentanti legali dello stesso, pena l'indebita introduzione nell'ambito della rappresentanza necessaria di un'incapacità speciale dell'interdetto, priva di un chiaro ed inequivocabile fondamento normativo, di cui invece necessiterebbe per la sua validità;
l'incapacità speciale, peraltro, lederebbe diritti di rilievo costituzionale (articolo 2 e 29 della Costituzione) rischiando di estraniare, invece che avvicinare, la persona interdetta alla sua famiglia-così precludendo all'interdetto tanto di inserirsi pienamente all'interno di questa, quanto di godere dei servizi assistenziali previsti dalla legge (articoli 32 e 38 della Costituzione);
si è dunque dinanzi ad una delle classiche questioni paradossali e forse, per evitare che si renda privo di efficacia il decreto di concessione, occorrerebbe considerare l'incapacità come un legittimo impedimento alla possibilità di prestare giuramento, facendo così meno di esso. D'altronde è innegabile ed insuperabile la natura di atto personalissimo del giuramento né è sostenibile la sua validità quando sia reso da persona inconsapevole dell'impegno assunto con esso;
non si deve dimenticare inoltre che così facendo si violerebbe quanto previsto dall'articolo 18 della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 3 marzo del 2009, n. 18, a norma del quale il diritto alla cittadinanza non può essere negato per motivi legati alla disabilità, norma che, per effetto della ratifica legislativa, assume valore di legge nell'ordinamento interno –:
quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per permettere a S.H. di ottenere la cittadinanza;
quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro interrogato al fine di superare questa spiacevole e gravosa questione, che colpisce una percentuale elevata di ragazzi e della quale sarà sicuramente a conoscenza, per evitare peraltro, che questi vivano di fatto una doppia discriminazione, che oggi sta impedendo a S.H. di diventare cittadino italiano, come di diritto gli spetta. (4-02195)