• Testo DDL 2158

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2158 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2158
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)
di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2015

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

Onorevoli Senatori. -- La Convenzione che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la relativa procedura di ratifica ed esecuzione disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti delle due Parti contraenti, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile.

La circostanza secondo cui l'Italia è tra i pochi Paesi dell'OCSE ad aver concluso con il Gabon accordi internazionali della specie pone gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

Segue una descrizione delle caratteristiche tecniche della Convenzione in parola.

In merito al campo di applicazione (articoli 1 e 2), dal punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione dell'Accordo riguarda le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia e nel Gabon mentre, sotto il profilo oggettivo, la Convenzione è limitata all'imposizione sui redditi. Per quanto riguarda le imposte considerate dall'Accordo, da parte italiana sono state incluse l'imposta sul reddito delle persone fisiche l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per quanto riguarda l'indicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, questa era vigente al momento della firma (giugno 1999) della Convenzione, e l'applicazione della stessa Convenzione non potrà ovviamente che essere riferita all'IRES, come peraltro consentito dalle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2, che prevede l'applicazione anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

Per quanto riguarda le definizioni (articolo 3), conformemente agli accordi internazionali della specie, la Convenzione fornisce la definizione dei principali termine nella stessa utilizzati. In materia di residenza l'articolo 4, oltre a specificare il concetto di residente ai fini della Convenzione come persona assoggettata ad imposta, detta i criteri dirimenti (cosiddetto «tie-breaker rules») dei casi di doppia residenza, seguendo una prassi consolidata.

Quanto alla stabile organizzazione ed agli utili di impresa (articoli 5 e 7), la Convenzione accoglie il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In ragione del grado di sviluppo economico del Gabon, il concetto di stabile organizzazione richiama il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite, redatto per i Paesi aventi un grado di industrializzazione diverso dagli Stati membri dell'OCSE, il quale tende ad attribuire maggiore materia imponibile allo Stato della fonte. Si ritiene comunque che i criteri concordati costituiscano un punto di equilibrio in grado di tutelare sufficientemente gli interessi italiani; ad esempio, nel caso della durata del cantiere di costruzione o montaggio -- requisito finalizzato a stabilire l'assoggettabilità ad imposizione nello Stato in cui viene svolta l'attività -- è stata stabilita una soglia temporale di sei mesi, la quale risulta in linea con la prassi in uso nella particolare area geografica del Gabon.

Per quanto concerne le imprese associate (articolo 9), a completamento del trattamento degli utili delle medesime, l'articolo 9 prevede che gli aggiustamenti nei prezzi di trasferimento tra imprese associate avvengano nel contesto della procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione.

Quanto al trattamento delle seguenti categorie reddituali, si fa presente che i redditi immobiliari (articolo 6) sono imponibili nel Paese presso il quale sono situati i beni immobili dai quali gli stessi derivano.

Per ciò che concerne la navigazione marittima ed aerea (articolo 8) è fissato il criterio di imposizione esclusiva nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa che esercita in traffico internazionale.

Per ciò che concerne dividendi (articolo 10), interessi (articolo 11) e royalties (articolo 12), è stato in generale stabilito un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza e quello della fonte, con una aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo fissata nel 15 per cento per i dividendi e nel 10 per cento per gli interessi ed i canoni.

La definizione di tale aliquote crea condizioni favorevoli per gli operatori italiani che desiderino investire in Gabon. Sempre con riguardo ai redditi di capitale in generale, si fa presente che nel Protocollo della Convenzione è stata inserita una clausola della nazione più favorita, in base alla quale -- ove il Gabon accordasse ad uno Stato membro dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle stabilite con l'Italia -- le ritenute alla fonte sopra evidenziate verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose. Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13, in conformità a quanto proposto nel modello OCSE come aggiornato agli anni dei negoziati, stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza di tutte le plusvalenze, ad eccezione degli utili in capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili, nonché di beni immobili facenti parte degli attivi di stabili organizzazioni o appartenenti a basi fisse sui quali è prevista la potestà impositiva concorrente dei due Stati. Infine, sulle plusvalenze derivanti dalla alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, è prevista l'imposizione esclusiva nello Stato presso il quale è localizzata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

Le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di professioni indipendenti (articolo 14) sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, ad eccezione di quelle riconducibili ad una base fissa della quale il percettore stesso ha disponibilità nello Stato della fonte.

Il trattamento del lavoro subordinato (articolo 15), prevede che stipendi, salari ed analoghe remunerazioni siano imponibili nello Stato presso il quale viene esercitata l'attività, a meno che non ricorrano congiuntamente le tre condizioni di cui al paragrafo 2 (presenza non superiore ai 183 giorni, remunerazioni pagate da un datore di lavoro non residente nello Stato presso cui è prestata l'attività o da una stabile organizzazione o base fissa ivi situata), al verificarsi delle quali è prevista l'imposizione esclusiva dello Stato di residenza. Per il lavoro subordinato in regime di traffico internazionale, prevale la regola della sede di direzione effettiva, di cui all'articolo 8.

I gettoni di presenza (articolo 16) percepiti dai membri dei consigli di amministrazione o di collegi sindacali sono imponibili in base al criterio concorrente fra Stato di residenza e stato della fonte, così come previsto dal modello OCSE.

Analoga regola generale vale per il trattamento di artisti e sportivi (articolo 17).

In materia di pensioni, l'articolo 18, paragrafo 1, segue la regola generale del Mmodello OCSE, secondo la quale le pensioni di natura privata pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono tassate soltanto nello Stato di residenza. In deroga, poi, a tale criterio generale, il paragrafo 2 prevede l'imposizione esclusiva nello Stato della fonte per i pagamenti erogati, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in tale Stato di una persona fisica, come indennità di liquidazione di cessazione di contratto, per servizi resi o remunerazioni forfetarie di natura analoga. Tale disposizione consente all'Italia di mantenere la potestà impositiva esclusiva sulle erogazioni relative al trattamento di fine rapporto. La disposizione è necessaria, pertanto, al fine di non perdere il diritto impositivo su tali erogazioni, nel caso in cui il beneficiario perda la residenza italiana.

Le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19) restano di regola imponibili nello Stato della fonte.

Per quanto riguarda l'articolo 20 relativo a professori ed insegnanti, non contemplato nel modello OCSE, è stata seguita la prassi italiana di prevedere una esenzione temporanea nel Paese presso il quale viene effettuata l'attività di insegnamento o di ricerca, al fine di facilitare gli scambi culturali. Anche per gli studenti (articolo 21) viene prevista una esenzione a condizione che i redditi provengano da fonti situate al di fuori dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio o apprendistato, in conformità di quanto previsto dal modello OCSE.

Per quanto riguarda il trattamento dei redditi diversi (articolo 22) è stato accolto il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza, previsto dal modello OCSE e generalmente presente negli accordi stipulati dal nostro Paese.

Quanto ai metodi per evitare la doppia imposizione (articolo 23) è stato definito, per entrambe le parti contraenti, il metodo della imputazione ordinaria.

In relazione al principio di non discriminazione (articolo 24), esso è previsto sostanzialmente nei termini presenti nel modello OCSE.

In materia di procedura amichevole, le disposizioni di cui all'articolo 25 prevedono la possibilità di sottoporre gli eventuali casi di imposizione non conforme alla Convenzione alle autorità competenti, che si adopereranno al meglio per regolare tali casi mediante amichevole composizione.

Quanto alle disposizioni relative allo scambio di informazioni, l'articolo 26 è in linea con la struttura del modello OCSE nella versione vigente al tempo dei negoziati.

L'articolo 27 chiarisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano il trattamento degli agenti diplomatici e consolari altrimenti previsto per la categoria.

Conformemente alla prassi negoziale italiana, la Convenzione include un articolo (articolo 28) relativo alle procedure del rimborso che si rendono necessarie per garantire l'applicazione delle ritenute ridotte previste dagli articoli 10, 11 e 12, nel caso in cui il sostituto di imposta applichi l'aliquota prevista dalla legge ordinaria.

Le disposizioni finali relative alla entrata in vigore ed alla denuncia (articoli 29 e 30) rispondono alla prassi seguita nella maggior parte dei trattati italiani.

Relazione tecnica

DDL_2158-01.png DDL_2158-02.png DDL_2158-03.png DDL_2158-04.png DDL_2158-05.png DDL_2158-06.png DDL_2158-07.png DDL_2158-08.png DDL_2158-09.png DDL_2158-10.png DDL_2158-11.png DDL_2158-12.png

Analisi tecnico-normativa

DDL_2158-13.png DDL_2158-14.png DDL_2158-15.png DDL_2158-16.png DDL_2158-17.png

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DDL_2158-18.png DDL_2158-19.png DDL_2158-20.png DDL_2158-21.png DDL_2158-22.png DDL_2158-23.png DDL_2158-24.png DDL_2158-25.png DDL_2158-26.png DDL_2158-27.png DDL_2158-28.png DDL_2158-29.png DDL_2158-30.png DDL_2158-31.png DDL_2158-32.png DDL_2158-33.png DDL_2158-34.png DDL_2158-35.png DDL_2158-36.png DDL_2158-37.png DDL_2158-38.png DDL_2158-39.png DDL_2158-40.png DDL_2158-41.png DDL_2158-42.png DDL_2158-43.png DDL_2158-44.png DDL_2158-45.png DDL_2158-46.png DDL_2158-47.png DDL_2158-48.png DDL_2158-49.png DDL_2158-50.png DDL_2158-51.png DDL_2158-52.png DDL_2158-53.png DDL_2158-54.png DDL_2158-55.png DDL_2158-56.png