• Testo RISOLUZIONE CONCLUSIVA

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Atto a cui si riferisce:
C.8/00161 Risoluzione conclusiva 8-00161presentato daGRIBAUDO Chiaratesto diMercoledì 16 dicembre 2015 in Commissione XI (Lavoro) 7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prataviera e...



Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00161presentato daGRIBAUDO Chiaratesto diMercoledì 16 dicembre 2015 in Commissione XI (Lavoro)

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prataviera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI 7-00631 GRIBAUDO, 7-00634 PRATAVIERA E 7-00641 RIZZETTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    negli ultimi due decenni, in conseguenza delle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema produttivo italiano, la composizione della forza lavoro ha vissuto una radicale mutazione, con un peso sempre più significativo dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma; più recenti dati in materia di occupazione rilasciati dall'ISTAT indicano che nel mese di settembre 2015 gli occupati indipendenti sono oltre cinque milioni e quattrocentomila, registrando un leggero calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno; come evidenziato anche nel corso delle audizioni informali svolte, negli anni della crisi il numero dei professionisti è aumentato in maniera significativa, in particolar modo quello dei professionisti non organizzati in ordini o collegi;
    per i lavoratori autonomi che operano in via prevalente o esclusiva con partita IVA iscritti alla Gestione separata dell'INPS, si registra, infatti, una crescita del 19,1 per cento tra il 2009 e il 2013, in un contesto nel quale l'occupazione complessiva nel nostro Paese si è ridotta nel medesimo periodo del 2,6 per cento;
    nonostante l'ampia portata di detti fenomeni economici e sociali, il sistema giuridico, a tutt'oggi, non sempre è stato in grado di sviluppare una trattazione organica delle molte questioni relative alle tante esigenze e peculiarità che caratterizzano le attività dei «genuini» prestatori di lavoro autonomo;
    particolarmente vulnerabile, in questo contesto, è lo status lavorativo, previdenziale, assistenziale e fiscale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo in libera professione tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ma non iscritti in alcun albo professionale e privi di apposita cassa previdenziale;
     provvedimenti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, affrontano solo marginalmente il tema di un moderno sistema di diritti, tutele e welfare anche per i lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai titolari di partita IVA; gli interventi legislativi adottati a decorrere dal 2014 hanno riaffermato il principio secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, ribadito espressamente dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, promuovendo la stipulazione di tale contratto sia attraverso la previsione, nell'ambito della legge di stabilità 2015 e nel disegno di legge di stabilità 2016, ancora all'esame del Parlamento, di significativi sgravi contributivi, sia mediante una più precisa delimitazione dei requisiti di ammissibilità delle collaborazioni coordinate e continuative, grazie al superamento dei contratti a progetto;
    la più precisa demarcazione tra l'area del lavoro subordinato e quella delle collaborazioni sembra porre le basi per una riduzione, nei prossimi anni, del ricorso a forme di collaborazione «spurie», andando così a favorire anche la definizione di un sistema di regole che garantisca adeguate tutele ai lavoratori che svolgono attività autonome;
    nella risoluzione sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (2013/2111(INI)), approvata dal Parlamento europeo il 14 gennaio 2014, si sottolinea che il lavoro autonomo deve assolutamente essere riconosciuto come forma di lavoro in grado di favorire la creazione di posti di lavoro e la riduzione della disoccupazione, e che la sua espansione dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di protezione sociale dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri;
    nella risoluzione 6-00165 Marchi ed altri, approvata dalla Camera dei deputati l'8 ottobre 2015, al termine dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, si impegna il Governo, tra l'altro, a considerare collegato alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale;
    al fine di assicurare copertura finanziaria agli interventi che verranno adottati nell'ambito di tale provvedimento collegato, il disegno di legge di stabilità 2016 ancora all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 3444) dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2017, finalizzato a favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    nel disegno di legge di stabilità 2016 si prevede, altresì, un intervento volto a rivedere la disciplina del cosiddetto regime dei minimi, introdotto dalla legge n. 190 del 2014, al fine di rafforzarne l'efficacia, prevedendo, in particolare, la riduzione al 5 per cento della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi cinque anni di attività, e un generale innalzamento dei limiti dei ricavi al di sotto dei quali i contribuenti possono accedere e permanere nel regime fiscale agevolato;
    le audizioni informali svolte con tutte le principali associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi hanno fornito importanti elementi di valutazione, anche in vista dell'esame di specifiche iniziative normative in materia;
    quanto alle maggiori problematiche che interessano il lavoro autonomo professionale, appare in special modo penalizzante il trattamento previsto sul piano previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tenuti al versamento integrale di contributi più elevati rispetto a quelli dovuti dagli altri lavoratori indipendenti iscritti ad altre gestioni previdenziali, a differenza di quanto avviene per i lavoratori parasubordinati iscritti nella medesima gestione separata, per i quali i contributi sono per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico dei collaboratori;
    in base all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, sarebbero dovute incrementare al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018; con successivi interventi normativi (articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 10-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11), tale incremento è stato congelato per il 2014 e il 2015 al 27 per cento, livello confermato anche dal disegno di legge di stabilità 2016 ancora all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 3444);
    a completamento di questo percorso, appare, in ogni caso, opportuno un intervento strutturale che stabilizzi l'aliquota di contribuzione dovuta da questi lavoratori individuando un livello omogeneo rispetto a quello applicato agli altri lavoratori autonomi;
    un sostenibile e congruo trattamento previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata non può prescindere dal tema di un equo ed equilibrato sistema di definizione dei compensi minimi riconosciuti a tali professionisti, presupposto indispensabile, non solo per un dignitoso livello di vita, ma per il conseguimento di un reddito adeguato su cui poter calcolare le future pensioni;
    il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale potrebbe costituire la sede per l'individuazione di un quadro di regole uniformi per le diverse tipologie di lavoro autonomo, promuovendo altresì un rafforzamento delle tutele in caso di malattia e un ampliamento delle misure volte a favorire la genitorialità;
    nell'ambito di un futuro provvedimento normativo potranno altresì valutarsi interventi volti a valorizzare, anche sul piano fiscale, la formazione continua dei lavoratori autonomi, nonché misure volte ad estendere anche ai lavoratori autonomi i servizi di informazione e intermediazione offerti dal sistema delle politiche attive del lavoro;
    appare opportuno agevolare la costituzione di fondi mutualistici e volontari per il sostegno solidaristico finalizzato alla formazione professionale, alla previdenza complementare e al sostegno del reddito in caso di malattia, maternità, infortunio e disoccupazione;
    secondo l'ultimo rapporto presentato dall'ADEPP nel dicembre 2014, anche i giovani professionisti iscritti alle casse private scontano un calo costante di reddito dal 2007 al 2013, con conseguente difficoltà al versamento dei contributi previdenziali. Si rende quindi necessario assicurare a questi soggetti, al pari delle altre tipologie autonome, prestazioni ragionevoli anche in considerazione del fatto che, per i professionisti, così come per la Gestione Separata Inps (salvo alcune eccezioni) non è prevista una pensione minima;
    andrebbe una volta per tutte risolta la questione della Fondazione/cassa Enasarco che rappresenta un unicum nel nostro sistema previdenziale italiano e prevede, per gli agenti del commercio, una doppia contribuzione previdenziale obbligatoria, all'INPS e appunto alla cassa Enasarco, mettendo in ulteriore difficoltà i giovani che scelgono suddetta professione,

impegna il Governo:

   a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale considerare, in particolare, le seguenti esigenze:
    a) completare la revisione e il rafforzamento degli interventi in materia di politiche attive del lavoro, adottati con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevedendo che la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro assicuri specifici servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo e a promuovere l'autoimprenditorialità;
    b) prevedere, in caso di gravi patologie, la possibilità per il lavoratore di sospendere il versamento degli oneri previdenziali e fiscali per la durata del periodo di malattia e di effettuare il pagamento di quanto dovuto in rate mensili, alla ripresa dell'attività lavorativa e a prevedere l'equiparazione dei trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche alla degenza ospedaliera, verificando altresì la possibilità di sospendere per il periodo della malattia l'applicazione degli studi di settore;
    c) sostenere la formazione continua dei lavoratori autonomi, anche estendendo la portata applicativa delle disposizioni vigenti in materia di deducibilità a fini fiscali delle spese sostenute dai medesimi lavoratori per la partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale;
    d) rafforzare le tutele per le lavoratrici autonome in caso di maternità, prevedendo un particolare che l'indennità di maternità sia erogata indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, ed estendere il riconoscimento del diritto al congedo parentale, anche ai padri al fine di favorire la genitorialità condivisa;
   a valutare la possibilità di mantenere inalterato, anche successivamente all'anno 2016, nel rispetto dei vincoli di bilancio e verificato l'andamento del mercato del lavoro, il livello dell'aliquota di contribuzione previdenziale dovuta dai lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, nella prospettiva di una sua omogeneizzazione con quella prevista per le altre categorie di lavoratori autonomi;
   a sostenere iniziative intraprese per la costituzione di un tavolo di confronto con i soggetti interessati, al fine di rivedere il sistema previdenziale dei professionisti iscritti, alle casse previdenziali private, attualmente eccessivamente frammentato, volto anche a ripensare il regime di contribuzione previsto per gli agenti commercio e il regime di tassazione sui rendimenti e sulle prestazioni, nonché a modificare i regolamenti delle casse, al fine di conseguire un progressivo equilibrio di trattamento tra vecchi pensionati, nuovi pensionati e lavoratori ancora attivi, e superare il problema delle posizioni di iscritti silenti, sostenendo la valorizzazione di tutti i periodi di contribuzione versati, in un'ottica solidaristica e di sostenibilità finanziaria, che tenga conto delle dinamiche demografiche e dei meccanismi di contribuzione;
   a sostenere, nei limiti delle compatibilità finanziarie, iniziative finalizzate a favorire la ricongiunzione a titolo non oneroso, anche verso altra cassa o fondo di previdenza gestito dall'INPS ovvero altra cassa privata obbligatoria ovvero il cumulo di tutti i periodi contributivi versati nella gestione separata dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti;
   a monitorare l'andamento del mercato del lavoro e l'applicazione delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL, anche al fine di verificare l'opportunità, di prevedere stabilmente forme di tutela dei collaboratori in caso di disoccupazione involontaria, anche alla luce della revisione della disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
   a promuovere interventi volti a consentire anche ai lavoratori autonomi l'accesso alle risorse e agli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, e, in particolare, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale per garantire l'accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale;
   a sostenere iniziative volte alla costituzione di un tavolo di confronto volto ad esaminare le esigenze lavorative nel settore artistico nel quale, più che altrove, convivono e sono fungibili rapporti di lavoro dipendente e autonomo, al fine di individuare garanzie uniformi per i lavoratori;
   a sostenere iniziative volte alla costituzione di un tavolo di confronto permanente sul lavoro autonomo e professionale, con la presenza delle associazioni di settore più rappresentative, sindacali e parti datoriali, al fine di tracciare le linee guida per l'individuazione di equivalenze e proporzioni volte a delineare, in ogni settore, i parametri retributivi di riferimento utili per il calcolo dell'equo compenso delle prestazioni professionali.
(8-00161) «Gribaudo, Simonetti, Rizzetto, Polverini, Rotta, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Damiano, Rostellato, Baldassarre, Prodani, Segoni, Barbanti, Turco, Artini, Mucci, Bechis, Prataviera, Fedriga».