Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/02145/030 premesso che:
il Club Alpino Italiano è un'associazione con una storia di oltre 150 anni. Costituito il 23 ottobre 1863 a Torino - anche se si può affermare che la sua fondazione ideale sia...
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/2145/30 presentato da FRANCO PANIZZA
mercoledì 16 dicembre 2015, seduta n. 554
Il Senato,
premesso che:
il Club Alpino Italiano è un'associazione con una storia di oltre 150 anni. Costituito il 23 ottobre 1863 a Torino - anche se si può affermare che la sua fondazione ideale sia avvenuta il 12 agosto dello stesso anno, durante la celeberrima salita al Monviso ad opera di Quintino Sella, Giovanni Barracco, Paolo e Giacinto di Saint Robert - il Club Alpino Italiano è una libera associazione nazionale che, come recita l'articolo 1 del suo Statuto, "ha per iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale";
l'Associazione è costituita da Soci riuniti liberamente in Sezioni, coordinate in raggruppamenti regionali: a dicembre 2014 i Soci del CAI risultano essere 306.903, che partecipano alle attività di 511 Sezioni e 312 Sotto sezioni appartenenti a 21 gruppi regionali di cui 2 raggruppamenti provinciali (Trentino e Alto Adige);
all'interno dell'ordinamento italiano, la struttura centrale del Club Alpino Italiano si configura come un Ente. pubblico non economico, mentre tutte le sue strutture periferiche (Sezioni, raggruppamenti regionali e provinciali) sono soggetti di diritto privato;
in particolare, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 776 relativa a nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano, l'Associazione provvede, a favore sia dei propri Soci sia di altri e nell'ambito delle facoltà previste dallo Statuto: alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, capillarmente diffuse sul territorio nazionale; all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche volti a promuovere una sicura frequentazione della montagna; alla formazione di 22 diverse figure di titolati (istruttori, accompagnatori ed operatori), necessarie allo svolgimento delle attività citate; al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche; alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano e delle singole Sezioni quantificati ad oggi in 750 strutture per un totale di 21.000 posti letto - fissandone i criteri ed i mezzi; all'organizzazione, tramite il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), struttura operativa del CAI, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti; alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano nonché di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale, anche attraverso l'operato di organi tecnici nazionali e territoriali; alla promozione di iniziative di formazione di tipo etico-culturale, di studi dedicati alla diffusione della conoscenza dell'ambiente montano e delle sue genti nei suoi molteplici aspetti, della fotografia e della cinematografia di montagna, della conservazione della cultura alpina; all'organizzazione ed alla gestione di corsi di preparazione professionale per guida speleologica nonché di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del Servizio Valanghe Italiano (SVI);
l'entusiasmo del grande apporto volontaristico che lo contraddistingue nel panorama associazionistico italiano ha permesso di concretizzare nel tempo un ampio ventaglio di realizzazioni a favore della montagna e dei suoi frequentatori quali rifugi, bivacchi, sentieri, rimboschimenti, opere sociali;
considerato che:
con il trasferimento delle competenze in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali, disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, le risorse destinate in favore del Club alpino italiano (CAI) per i suoi compiti istituzionali(sentieri, opere alpine, ricerca e studi scientifici, ecc) previste dalla legge istitutiva del CAI n. 91 del 1963 e seguenti n. 776 del 1985 e n. 119 del 2007 (con esclusione di quelle per il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI-CNSAS, che figurano nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai capitoli 6822 e 6823, Missione Turismo programma sviluppo e competitività del turismo, nonché di quelle previste dalla legge di stabilità 2014, nell'ambito della nuova Direzione generale per le politiche del turismo) sono state inopinatamente azzerate a decorrere dal 2014, in applicazione del decreto-legge n. 66 del 2014 in merito alla riduzione dei consumi intermedi, benché il CAI non aggravi sul bilancio aggregato dello Stato, essendo ente pubblico non economico di tipo associativo escluso dall'elenco Istat e per l'80 per cento il proprio bilancio costituito da autonoma contribuzione dei soci e da risorse proprie non ascrivibili ad alcun contributo pubblico;
tenuto conto che:
alla luce del ruolo svolto dal CAI e dal CNSAS numerose disposizioni legislative hanno provveduto al finanziamento della loro attività istituzionali: per il CAI l'articolo 5 della legge n. 91 ha autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 la concessione di un contributo di 80 milioni di lire, poi aumentato a 160 milioni di lire a decorrere dallo gennaio 1971 dalla legge n. 79 del 1971, a 250 milioni di lire a decorrere dal lo gennaio 1974 dalla legge n. 704 del 1974, a 500 milioni di lire a decorrere dall'anno finanziario 1980 dalla legge n. 816 del 1980 e a 2 miliardi di lire a partire dall'esercizio finanziario 1984 dalla legge n. 776 del 1985, da ultimo l'articolo 2 della legge n. 119 del 2007 ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2009, la spesa di 220.000 euro quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del Corpo;
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli esercizi 2013-2015 le risorse destinate al CAI e al CNSAS figuravano ai capitoli 865 (Contributo al CAI), 866 (Contributo al CAI per l'assicurazione dei volontari del CNSAS e per la gestione del centro di coordinamento del Corpo stesso) e 867 (Contributo al CAI per le attività del CNSAS),
tanto premesso, impegna il Governo:
a provvedere quanto prima al pagamento in favore del CAI e del CNSAS delle risorse di bilancio ad essi spettanti per legge, al fine di garantire una serenità agli operatori del CNSAS, che - va ricordato - sono dei volontari che solo nel 2013 hanno effettuato 8.023 interventi, soccorrendo 7.670 persone (di cui ben il 92 per cento non era socio CAI), mettendo la loro vita quotidianamente a disposizione della collettività per andare in soccorso di chiunque si trovi in difficoltà in ambiente montano;
a provvedere ad una specifica ed autonoma esposizione nel bilancio dello Stato delle autorizzazioni di spesa destinate al CAI e al CNSAS, escludendole dal capitolo 6823/Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
ad intervenire, attraverso apposita iniziativa normativa diretta a riunire le varie autorizzazioni di spesa che si sono stratificate negli anni in una unica autorizzazione articolata nelle tre voci: finanziamento del CAI (che includerebbe anche la realizzazione del Catasto nazionale dei sentieri previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 30 novembre 2015 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Club Alpino Italiano), pagamento del premio per l'assicurazione dei membri del CNSAS e finanziamento del CNSAS.
(numerazione resoconto Senato G17.100)
(9/2145/30)
PANIZZA, LANIECE, ZIN