• C. 3445-3444-A-Allegato 1 EPUB Relazioni delle Commissioni permanenti MELILLI Fabio, Relatore per la maggioranza - TANCREDI Paolo, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.3444 [Legge di Stabilità 2016] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)


Frontespizio Indice Relazioni Commissioni
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3445-A
   N. 3444-A


ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

DISEGNO DI LEGGE
N. 3445
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 2112)
presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni (3445-bis)
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 novembre 2015

e

DISEGNO DI LEGGE
N. 3444
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 2111)
presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 novembre 2015
(Relatori per la maggioranza: TANCREDI e MELILLI)

NOTA: Relazioni approvate dalle Commissioni permanenti sugli stati di previsione del disegno di legge di bilancio e sulle parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza.

 

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI     

 

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INDICE
I COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 7
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 9
Tabella n. 8 (Interno) Pag. 11
II COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 15
(Giustizia)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 17
Tabella n. 5 (Giustizia) Pag. 19
Tabella n. 8 (Interno, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 23
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 25
III COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 33
(Affari esteri e comunitari)
Tabella n. 6 (Affari esteri e cooperazione internazionale) Pag. 35
IV COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 41
(Difesa)
Tabella n. 11 (Difesa) Pag. 43
VI COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 47
(Finanze)
Tabella n. 1 (Entrata) Pag. 49
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 55
VII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 57
(Cultura, scienza e istruzione)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 59
Tabella n. 3 (Sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 61
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca) Pag. 63
Tabella n. 13 (Beni e attività culturali e turismo) Pag. 65
VIII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 71
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 73
Tabella n. 9 (Ambiente e tutela del territorio e del mare) Pag. 75
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 77
IX COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 79
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Tabella n. 3 (Sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 81
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 85
X COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 89
(Attività produttive, commercio e turismo)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 91
Tabella n. 3 (Sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 95
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 99
Tabella n. 13 (Beni e attività culturali e turismo, limitatamente alle parti di competenza) Pag.101
XI COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 105
(Lavoro pubblico e privato)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 107
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 109
XII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 119
(Affari sociali)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 121
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 123
Tabella n. 14 (Salute) Pag. 125
XIII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 129
(Agricoltura)
Tabella n. 12 (Politiche agricole, alimentari e forestali) Pag. 131
XIV COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 135
(Politiche dell'Unione europea)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 137

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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
(Relatore: Marco DI MAIO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La I Commissione,

          esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, limitatamente alle parti di competenza, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016;

          preso atto favorevolmente che la tabella B del disegno di legge di stabilità prevede un accantonamento in conto capitale pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato a favorire interventi per l'ammodernamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

          evidenziato che la previsione contenuta nel disegno di legge di bilancio per il 2016 riferita al programma 1.1 Organi costituzionali della missione 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri) è pari a 1.746,39 milioni di euro, con una riduzione rispetto alle previsioni assestate

per il 2015 di 13,7 milioni di euro, dovuta in particolare alla riduzione dei fondi relativi alle spese elettorali;

          preso atto, per quanto riguarda, invece, la spesa per il funzionamento degli Organi a rilevanza costituzionale, compresa nel programma 1.2 della citata missione 1, riferita alle spese per Corte dei Conti, Consiglio di Stato e T.A.R, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), che la previsione a legislazione vigente del disegno di legge di bilancio per il 2016, è pari a 480,76 milioni euro, con un decremento di 8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2015 ed evidenziato che, a seguito dell'approvazione della I nota di variazioni al bilancio, le previsioni si riducono ulteriormente a 478,83 milioni di euro;

          preso atto, altresì, con favore, che il comma 117, dell'articolo 1, del disegno di legge di stabilità, prevede che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di: 50 dirigenti, 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia e 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato;

          preso atto che viene esteso a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche il limite massimo annuo dei compensi nell'importo di 240 mila euro, già previsto per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell'economia;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
(Relatore: Marco DI MAIO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 8)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La I Commissione,

          esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 nonché dalla relativa nota di variazioni e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016;

          evidenziato che il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica, comporta un incremento del saldo netto da finanziare di circa 20,3 miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;

          preso atto che il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione

al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;

          rilevato che qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;

          sottolineato che, coerentemente con l'intenzione del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente favorevole alla crescita così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;

          ritenuto che la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà;

          evidenziato che importanti misure sono specificamente adottate per la promozione del patrimonio culturale del paese, che viene tutelato e valorizzato come motore di sviluppo del paese;

          preso atto con favore che, tra le missioni le cui risorse risultano maggiormente aumentate, in valore assoluto, rispetto ai dati assestati 2015 risulta la Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, che evidenzia maggiori risorse per circa 253 milioni ( 23,8 per cento) rispetto al 2015;

          evidenziato che tra le missioni le cui risorse risultano maggiormente diminuite, in valore assoluto, rispetto ai dati assestati 2015 risulterebbe la Missione Ordine pubblico e sicurezza, che evidenzia minori risorse per circa 522 milioni (-6,6 per cento), e preso atto positivamente che secondo le informazioni fornite dal Governo a seguito dell'esame in Commissione, nell'anno 2016 tale variazione – che ha interessato in particolare i capitoli relativi alle competenze accessorie del personale – non è da intendersi come una riduzione degli stanziamenti, ma come una loro diversa allocazione contabile poiché tali risorse sono state trasferite ad altri stati di previsione in forza del dettato di cui all'articolo 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013, che ha disposto, entro il 1 gennaio 2016, l'applicazione della disciplina del cosiddetto cedolino unico anche a tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, e alle Forze armate ed evidenziato che, sulla base, infatti, della citata disciplina per le suindicate categorie di personale non è più il Ministero dell'interno, ma sono le singole amministrazioni interessate a procedere al pagamento delle suddette competenze;

          preso atto con favore che i commi 246-249, non modificati dal Senato, del disegno di legge di stabilità recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in 300 milioni di euro annui, di cui 74 milioni per Forze armate e Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018;

          rilevato che si interviene altresì al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo;

          evidenziato che la Tabella C del disegno di legge di stabilità, per quanto riguarda il Ministero dell'interno, reca un incremento di 500.000 euro a decorrere dal 2016 della voce relativa ai contributi ad enti del Ministero dell'interno;

          sottolineato che il comma 120 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità prevede che le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012 – ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica un piano di prevenzione della corruzione e procedure per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo la rotazione di dirigenti e funzionari – non trovano applicazione ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale senza tuttavia prevedere un parametro dimensionale dell'ente;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

      La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 3445:

TAB. 2.

      Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 17. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 17.4. Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (capitolo 2108 «Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche delle pari opportunità»), apportare le seguenti variazioni:
      2016:

          CP: 7.000.000;

          CS: 7.000.000;
      2017:

          CP: 7.000.000;

          CS: 7.000.000;
      2018:

          CP: 7.000.000;

          CS: 7.000.000.

      Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 25. Fondi da ripartire, al programma 25.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

      2016:

          CP: – 7.000.000;

          CS: – 7.000.000;
      2017:

          CP: – 7.000.000;

          CS: – 7.000.000;
      2018:

          CP: – 7.000.000;

          CS: – 7.000.000.

      La Commissione ha inoltre approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3444:

ART. 1.

      Al comma 118, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
      Gli incarichi conferiti sulle medesime posizioni dirigenziali dopo la stessa data e fino alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono attribuiti a titolo interinale e, alla medesima data di entrata in vigore, cessano di diritto con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, comunque, i casi relativi a strutture organizzative istituite dopo il 31 dicembre 2013 e quelli concernenti strutture oggetto di riordino con riduzione del numero di posizioni dirigenziali dall'anno 2014. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo delle posizioni rese indisponibili ai sensi del presente comma.

      Al comma 130, primo periodo, dopo le parole: collaborazione coordinata e continuativa aggiungere le seguenti: di consulenza e di prestazione d'opera continuativa in qualsiasi altra forma.

      Al comma 273, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti

stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione che precede si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di valore superiore a 1 milione di euro.

      Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
      358-bis. Le risorse di cui all'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, derivanti dall'attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'attività di prevenzione incendi svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

      Conseguentemente, alla tabella A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2016: – 3.000.000;

          2017: – 3.000.000;

          2018: – 3.000.000.

      Al comma 369, sostituire le parole: di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 127,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 135,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2018.

      Conseguentemente, alla tabella C, Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione: decreto legislativo n. 223 del 2006 – Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – Cap. 2108/P):

          2016: 7.000.000;

          2017: 7.000.000;

          2018: 7.000.000.

      Al comma 386, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

          d) il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

 

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
(Relatore: Giuseppe BERRETTA)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, per le parti di competenza;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

 

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
(Relatore: Giuseppe BERRETTA)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 5)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

          ritenuto che la necessità di adottare misure volte a promuovere la crescita del sistema economico del Paese e di incrementarne la competitività in ambito europeo ed internazionale non possa prescindere da un incremento delle risorse a favore del «settore giustizia» al fine di aumentarne efficienza;
      premesso che:

          lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2016 reca spese finali per complessivi 7.702 milioni di euro, di cui 7.590 milioni per le spese correnti e 112 milioni per le spese in conto capitale;

          le spese del Ministero della giustizia corrispondono all'1,3 per cento del totale delle spese finali dello Stato, che risultano pari a 599.810 milioni di euro;

          preso atto favorevolmente delle misure adottate nei disegni di legge di Stabilità e di Bilancio;

          ritenuto tuttavia che, proprio nell'ottica di incremento dell'efficienza del «settore giustizia» appare opportuno prevedere alcuni ulteriori interventi, quali:

          al fine di accelerare il processo civile, dovrebbero essere estese le modalità di decisione a seguito di trattazione orale (articolo 281-sexies del codice di procedura civile) anche alle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale;

          relativamente agli archivi notarili, tenuto conto della forte riduzione del personale dirigenziale ivi impiegato, dovrebbe procedersi all'accorpamento degli attuali cinque ispettorati in due sole sedi, Napoli e Bologna; dovrebbe, altresì, procedersi alla riduzione degli attuali 92 archivi distrettuali attraverso la fusione degli archivi esistenti, posto che la stessa fusione è preclusa dalle vigenti disposizioni legislative che stabiliscono un nesso indissolubile tra la sede e l'area di competenza dell'archivio distrettuale e la distribuzione dei distretti notarili (articolo 1 del regio decreto n. 3138 del 1923; articolo 2, comma 2, della legge 17 maggio 1952, n. 629);

          i ruoli direttivi del corpo della polizia penitenziaria dovrebbero essere equiparati ai corrispondenti ruoli direttivi della polizia di Stato, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, allo scopo di porre fine ad ingiustificate disparità di trattamento;

          con riferimento al settore della giustizia minorile, allo scopo di dare piena attuazione al nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 284, dovrebbe essere istituito un apposito ruolo dei dirigenti di giustizia minorile e di comunità, corrispondente alle nuove funzioni attribuite al riorganizzato «Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità»; correlativamente, dovrebbe essere disposto il superamento del ruolo di dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna, determinandone il transito nel ridenominato «ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e comunità», con il medesimo regime giuridico ed economico;

          al fine di promuovere interventi educativi e programmi di inserimento lavorativo, nonché di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, è necessario introdurre disposizioni volte a prevedere la possibilità, per il Ministero della giustizia, di procedere all'assunzione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e con copertura delle posizioni vacanti, di unità di personale da inquadrare nei profili di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale, nonché di mediatore culturale;

          dovrebbero essere adottati interventi volti a stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di negoziazione assistita e di arbitrato, introdotti, in via sperimentale, per il solo anno 2015, dall'articolo 21-bis del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83; ciò, al fine di incentivare il ricorso a tali istituti e deflazionare ulteriormente il contenzioso;

          nelle more dell'approvazione della riforma del sistema elettorale e di composizione degli organi degli ordini professionali, dovrebbe, essere introdotta una disposizione volta a prorogare, non oltre il 30 giugno 2016, i Consigli nazionali delle professioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005, in scadenza nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2016;

          dovrebbero essere adottate misure volte a consentire la stabile partecipazione, con diritto di voto, di rappresentanti dell'avvocatura negli organismi collegiali che, in ambito circondariale, sono attualmente preposti all'assunzione di determinazioni dirette ad individuare e a proporre, al Ministero della giustizia, i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari;

          dovrebbero essere adottati interventi volti a prevedere la corresponsione di una

indennità forfettaria annua per i componenti del Garante dei detenuti, determinata in una misura percentuale dell'indennità parlamentare, in analogia con le indennità corrisposte ai garanti regionali dei detenuti, e parametrata alle indennità di carica e di funzione spettanti ai consiglieri regionali;

          relativamente ai pagamenti del patrocinio a spese dello Stato e altre spese di giustizia, si rende necessario introdurre disposizioni dirette a prevedere che il decreto per il pagamento degli onorari e delle spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, venga adottato contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui è riferita la relativa istanza, in tal modo disciplinandosi una prassi giudiziaria già oggetto di numerosi protocolli in sede locale. Si rende, altresì, necessario introdurre disposizioni volte a consentire ai capi degli uffici giudiziari, per il tempo strettamente necessario alla completa attuazione delle attività relative al pagamento delle spese di giustizia e dei crediti derivanti dalla cosiddetta «legge Pinto», la stipula di apposite convenzioni con i consigli dell'ordine circondariale forense, in modo che alcune unità del personale dipendente dei predetti consigli siano destinate, presso gli stessi uffici giudiziari, allo svolgimento di attività di supporto della cancelleria e della segreteria nel settore del pagamento delle spese di giustizia;

          si rende necessaria l'istituzione di un fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite;

          relativamente al personale del Ministero della giustizia, dovrebbero essere introdotte misure volte a prevedere la riqualificazione del personale di area II sulla base del Contratto Collettivo Nazionale 1998-2001, anche al fine di attuare con maggiore rapidità le procedure per la mobilità del personale proveniente dalle province e dagli enti di area vasta; dovrebbero, altresì, nell'ambito della riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, essere ricompresi anche i profili professionali di contabile, assistente informatico e assistente linguistico, mai coinvolte nelle suddette procedure di riqualificazione e oggetto di contenzioso in atto;

          in attuazione della direttiva 29/2012 del Consiglio dell'Unione europea, si rende necessaria la previsione e la disciplina di appositi protocolli operativi, da adottarsi a cura delle procure della Repubblica, dei rappresentanti delle forze di polizia, dei responsabili dei presidi sanitari e degli enti locali, volti a garantire l'immediata individuazione, al momento del primo accesso alla struttura sanitaria di pronto soccorso, delle vittime di reati violenti e di abuso della persona, in modo che siano tempestivamente apprestate in loro favore e necessarie forme di assistenza e tutela;

          ritenuto appare opportuno chiarire al comma 346 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità che non si intende procedere alla riduzione dell'indennità dovute ai magistrati onorari, quanto piuttosto prevedere una riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio relativo alle predette indennità a seguito di una razionalizzazione delle spese complessive, in quanto la riduzione delle indennità dovute ai magistrati onorari è possibile solo a seguito di uno specifico intervento normativo volto a modificare la legge che prevede tali indennità e ne fissa l'entità;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

 

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
(Relatore: Giuseppe BERRETTA)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, per le parti di competenza;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
(Relatore: Giuseppe BERRETTA)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella n. 10 relativa allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, per le parti di competenza;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3444:

      Sopprimere il comma 32.

      Al comma 167 dopo le parole: legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere le seguenti: nonché ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 168-bis del codice penale.

      Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
      171-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, concernente «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Garante è attribuita una indennità forfettaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.»;

          b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
      «6. Per le spese di funzionamento del Garante è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016».

      Conseguentemente, alla Tabella A – alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti riduzioni:

          2016: -200.000,00 euro;

          2017: -200.000,00 euro;

          2018: -200.000,00 euro.

      Al comma 346 sopprimere le parole: e alla riduzione.

      Dopo il comma 347 aggiungere i seguenti:
      347-bis. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,».
      347-ter. Per le finalità di cui al comma 347-bis è autorizzata la spesa di euro 193.515,35 annui a decorrere dall'anno 2016.

      Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

          2016: -193.515,35 euro;

          2017: -193.515,35 euro;

          2018: -193.515,35 euro.

      Dopo il comma 349 aggiungere il seguente:
      349-bis. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.»;

          b) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I.

      Dopo il comma 349 aggiungere i seguenti:
      349-bis. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;

          b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;

          c) dopo il terzo comma è inserito, in fine, il seguente:
      «La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di

uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregarsi, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregarsi, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.».

      349-ter. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia nei Comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923 n. 3138, ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti.».

      Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
      352-bis. In attesa della riforma del sistema elettorale e di composizione degli organi degli ordini professionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, il consiglio nazionale di ciascuno dei predetti ordini, il cui mandato scade tra l'entrata in vigore della presente legge e il 30 aprile 2016, è prorogato nelle proprie funzioni fino all'insediamento del consiglio eletto sulla base del nuovo sistema elettorale e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2016.

      Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
      352-bis. Degli organismi collegiali aventi la funzione di individuare e proporre al Ministero della giustizia i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari fa parte, con diritto di voto, il presidente del Consiglio dell'ordine circondariale forense.

      Dopo il comma 447, aggiungere il seguente:
      447-bis. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) all'articolo 21-quater, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al primo periodo, le parole: «a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne», sono sostituite dalle seguenti: «a indire, ora per allora, una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso»;

              b) al secondo periodo, la parola: «selettive» è soppressa.

          2) al comma 4, la parola: «selettive» è soppressa.

      Dopo il comma 447 aggiungere il seguente:
      447-bis. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole «e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico»;

          b) le parole «di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» sono sostituite dalle seguenti: «di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico».

      Dopo il comma 447 aggiungere i seguenti:
      447-bis. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia

di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è autorizzato ad assumere, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale.
      447-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità prioritarie di cui al comma 446, le risorse che residuano all'esito della definizione delle procedure di cui al predetto comma nonché di quelle di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono essere destinate all'assunzione di personale da inquadrare nel ruolo dell'Amministrazione giudiziaria. Il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere al reclutamento di cui al periodo precedente anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, in materia di blocco delle facoltà assunzionali nonché in deroga ai limiti del turn over previsti dalla legislazione vigente. Le medesime procedure sono altresì autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
      447-quater. Alle assunzioni previste dal comma 447-bis si provvede anche facendo ricorso al fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura in cui detto fondo risulti inutilizzato a seguito delle assunzioni disposte ai sensi del comma 447-ter.

      Dopo il comma 448 aggiungere i seguenti:
      448-bis. In relazione alla riorganizzazione del Ministero della giustizia e alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle datazioni organiche operata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015 n. 84, il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna disciplinato dal decreto legislativo del 15 febbraio 2006, n. 63, è ridenominato ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.
      448-ter. I dirigenti di area A1 attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo dei dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.
      448-quater. I dirigenti di esecuzione penale esterna attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità transitano nel ruolo di cui al comma 448-bis. I dirigenti di istituto penitenziario attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo di cui al comma 448-bis o rientrare nell'amministrazione penitenziaria.
      448-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, per il ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità, i meccanismi di valutazione dei medesimi dirigenti e di individuazione degli incarichi superiori come disciplinati dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.

      Dopo il comma 448 aggiungere i seguenti:
      448-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto

legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.
      448-ter. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per adeguare l'assetto ordinamentale del Corpo di polizia penitenziaria in conformità della previsione di cui al comma 448-bis, anche mediante modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. È abrogato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
      448-quater. I decreti legislativi di cui al comma 448-ter sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 448-ter, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
      448-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 448-bis, 448-ter e 448-quater, è autorizzata la spesa di euro 944.958,00 per l'anno 2016, di euro 973.892,00 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400,00 annui a decorrere dall'anno 2018.

      Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:

          2016 - 944.958,00 euro;

          2017 - 973.892.00 euro;

          2018 - 1.576.400,00 euro.

      Al comma 449, alla lettera a), capoverso Art. 1-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.

      Dopo il comma 449 inserire i seguenti:
      449-bis. A decorrere dall'anno 2016, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
      449-ter. Per le finalità di cui al comma 449-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
      449-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 449-bis e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 449-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o

siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al quarto periodo.

      Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
      369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

      Dopo il comma 451 inserire i seguenti:
      451-bis. In attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla Direttiva europea 29/2012/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonché in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Convenzione di Istanbul, è istituito un nuovo codice di accesso alle strutture ospedaliere di pronto soccorso denominato «Codice Rosa», con la finalità di tutelare le persone appartenenti alle fasce della popolazione cosiddette «vulnerabili» che, nell'ambito delle relazioni affettive o di fiducia, più facilmente possono essere psicologicamente dipendenti e per questo vittime della altrui violenza con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o stalking.
      451-ter. Con Decreto del Ministro della giustizia di concerto e del Ministero della salute con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, tenuto conto anche delle esperienze locali già operative, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale linee guida volte a rendere operativo il nuovo «Codice rosa» secondo le seguenti finalità:

          a) prevedere l'istituzione di un Gruppo multidisciplinare coordinato tra le Procure della Repubblica, le Regioni e le Aziende sanitarie locali (ASL), finalizzato a fornire assistenza giudiziaria e sanitaria riguardo ad ogni possibile aspetto legato alla violenza o all'abuso sui soggetti di cui al comma precedente, costituito da magistrati e rappresentanti della polizia giudiziaria, da personale sanitario dipendente delle ASL, volontario o individuato dal Direttore Sanitario da un magistrato nominato dal Procuratore Capo e da un sanitario nominato dal Direttore generale della ASL, Gruppo che può essere supportato da altre figure professionali, ivi comprese quelle di ambito socio-amministrativo e rappresentanti del volontariato ed associazionismo;

          b) prevedere l'istituzione di un Coordinamento nazionale dei Gruppi da parte del Ministro della giustizia e del Ministro della salute allo scopo di delineare, sulla base delle esperienze pregresse nazionali ed estere, le linee guida nazionali per la definizione delle modalità di formazione del personale e delle procedure da seguire durante l’iter del Percorso Rosa;

          c) prevedere l'istituzione presso i Pronto Soccorso e i DEA di 1 e 2 livello di un percorso, denominato Percorso Rosa, da attivare in seguito all'assegnazione del cosiddetto Codice Rosa in fase di accettazione sanitaria, nonché quella di un Gruppo multidisciplinare formato da figure professionali sociosanitarie e appartenenti alle forze dell'ordine, nonché da rappresentanti del volontariato e dell'associazionismo, con funzioni di presa in carico della vittima in seguito all'assegnazione del «Codice rosa».

       Dopo il comma 451 aggiungere il seguente:
      451-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          «1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

          b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»;

          c) al comma 3, le parole «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun anno»;

          d) al comma 4, le parole «per l'anno 2015» sono soppresse;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
          «5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. A decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

      Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

          2017 - 5 milioni;

          2018 - 5 milioni.

       Dopo il comma 451, aggiungere i seguenti:
      451-bis. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
      «3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

      451-ter. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale dei predetti consigli dell'ordine vengano destinate presso gli uffici a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente

nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie ad impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l'obbligo dei consigli dell'ordine circondariale forense di tenere indenne il personale di cancelleria o di segreteria, mediante la stipulazione di adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale destinato presso l'ufficio giudiziario.
      451-quater. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 451-ter sono destinati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine dei quali sono dipendenti restano obbligati a corrispondere i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
      451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 451-ter e 451-quater hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.
III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

 

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
(Relatore: Marco FEDI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 6)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La III Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2016) ed il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

          esaminata altresì la Tabella n. 6 recante lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

          condiviso l'impianto complessivo della manovra che ha tratti marcatamente espansivi della performance economica del nostro Paese, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema-Paese;

          espresso, in primo luogo, apprezzamento per la previsione di un aumento

delle risorse poste a disposizione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, pari a 120 milioni di euro per il 2016, a 240 milioni per il 2017 ed a 360 milioni per il 2018. Tali fondi aggiuntivi completano, sul versante finanziario, la strategia di riforma dell'APS italiano, delineatasi con legge n. 125 del 2014, l'adozione del nuovo strumento di programmazione e l'avvio dell'operatività dell'Agenzia per la cooperazione, la cui implementazione continuerà ad essere attentamente monitorata da questa Commissione;

          sottolineata la rilevanza di un rafforzato impegno per la cooperazione allo sviluppo quale parte qualificante di un approccio onnicomprensivo adottato a livello europeo e nazionale per la gestione delle questioni globali, come pure delle gravissime crisi in atto a livello internazionale e da cui deriva l'esigenza di assicurare al tema della sicurezza, in ogni caso, un rango prioritario a tutela del personale italiano impegnato nella nostra rete diplomatico-consolare;

          sottolineata l'esigenza di uno sforzo interistituzionale sinergico a sostegno del percorso di preparazione della Presidenza italiana del vertice del G7, prevista per l'anno 2017, che, unitamente alla candidatura italiana al seggio non permanente presso il Consiglio di Sicurezza dell'Onu per il biennio 2017-2019 e in analogia con quanto realizzato con successo in occasione della presidenza di turno dell'Italia del Consiglio dell'Unione europea, colloca il nostro Paese al centro dell'attenzione mondiale su molti temi dell'agenda internazionale, dalla salvaguardia degli equilibri ambientali al consolidamento delle iniziative internazionali per una maggiore trasparenza nelle operazioni finanziarie, ad una nuova visione dei rapporti Nord-Sud;

          valutata, altresì, positivamente la capacità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intervenire sia sul fronte dell'incremento delle entrate, attraverso la dismissione d'immobili all'estero non più in uso, sia sul versante dei risparmi, proseguendo il processo, avviato l'anno scorso, di riduzione dei contributi a favore di soggetti esterni;

          preso atto con favore della ripresa dei concorsi per l'assunzione di giovani diplomatici nel triennio 2016-2018, che assicurerà un equilibrato avvicendamento generazionale nel corpo diplomatico che resta nondimeno sottodimensionato rispetto a quelli di altri Stati europei;

          espresso parimenti apprezzamento per lo stanziamento complessivo di 5 milioni di euro a beneficio delle comunità di connazionali residenti all'estero, per la valorizzazione della lingua e della cultura italiana, gli organi della stampa italiana all'estero, le agenzie specializzate per i servizi di stampa dedicati agli italiani residenti all'estero, nonché per la promozione della capacità attrattiva delle università italiane mediante la diffusione di corsi di lingua italiana online e campagne informative ed a beneficio dell'iscrizione di studenti stranieri in Italia;

          considerato favorevolmente lo stanziamento addizionale di 50 milioni di euro nel 2016 per il potenziamento delle attività dell'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) nell'ambito del piano straordinario «Made in Italy», previsto dal decreto-legge n. 133 del 2014;

          richiamata l'esigenza di un coordinamento normativo a livello nazionale, derivante dalla recente approvazione di un pacchetto di accordi bilaterali in materia fiscale a seguito dall'adeguamento di importanti Paesi agli standard OCSE;

          considerato, infine, che il comma 80 prevede le modalità tecniche necessarie per dare piena attuazione agli obblighi assunti dall'Italia nei confronti dello Stato della Città del Vaticano, anche nel quadro internazionale multilaterale dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) sia previsto uno stanziamento finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati e sia istituita, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una struttura di missione per l'organizzazione di tale esercizio;

          2) si valuti l'esigenza d'integrare il quadro normativo in tema di internazionalizzazione delle imprese delineato dal decreto legislativo n. 147 del 2015 con un intervento normativo sulla disciplina fiscale delle Controlled Foreign Companies in coerenza con il processo globale di convergenza verso gli standard internazionali in materia di scambio d'informazioni, con la tendenza, invalsa anche nel nostro Paese, a concludere accordi bilaterali con Stati terzi, nonché con l'adesione da parte di diverse giurisdizioni alle convenzioni multilaterali sullo scambio d'informazioni finanziarie;

          3) sia introdotta la previsione di uno stanziamento aggiuntivo inteso ad assicurare continuità all'azione della Società Dante Alighieri che sconta un permanente sottodimensionamento di risorse pubbliche;

          4) sia garantita, attraverso le opportune risorse finanziarie, la prosecuzione delle iniziative a favore della tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (legge n. 72 del 2001) e degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (legge n. 73 del 2001);

          5) sia ripristinato il contributo a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, in collaborazione con i due rami del Parlamento;

          6) sia prevista, in ordine all'applicazione delle norme sulle agevolazioni fiscali stabilite dagli articoli da 1 a 23 del Tuir, la parità di trattamento tra soggetti residenti nell'Unione europea-See, attualmente equiparati ai residenti in Italia, e i soggetti residenti in altri Paesi;
      e con le seguenti osservazioni:

          a) si ravvisa l'opportunità di non ridurre gli stanziamenti sul cap. 2211 del Ministero dell'Ambiente, finalizzati alla partecipazione italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e al successivo Protocollo di Kyoto;

          b) si ritiene rispondente agli interessi dell'economia nazionale ripristinare il cofinanziamento alle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) anche alla luce del decreto ministeriale 24 aprile 2014 che ha inteso valorizzare l'efficienza e l'efficacia dei soggetti camerali, in considerazione del rilevante ruolo degli stessi nei processi di internazionalizzazione;

          c) si segnala l'esigenza di intervenire per consolidare il sistema di promozione dei corsi di lingua e cultura italiana a sostegno dell'integrazione nei sistemi scolastici locali, per il buon funzionamento delle scuole paritarie all'estero ed evitando che con la diminuzione del contingente scolastico inviato dall'Italia possa restare inevasa una preziosa domanda di formazione;

          d) si auspica che non abbiano a verificarsi ulteriori chiusure di sedi consolari e di Istituti di cultura e si sottolinea l'esigenza di destinare una parte degli introiti derivanti dalla tassa di 300 euro connessa alle richieste di cittadinanza e dell'aumento delle tariffe per le prestazioni consolari, previsto nella presente legge di stabilità, al rafforzamento delle strutture consolari più esposte, in termini organizzativi e di incremento di personale;

          e) si ravvisa la necessità di rafforzare i presidi di base della rappresentanza comunitaria e si richiama l'attenzione sull'opportunità di incrementare le dotazioni previste per i COMITES e per il CGIE, allo scopo di consentire a tali organismi di assolvere compiutamente almeno alle funzioni loro assegnate dalle leggi istitutive;

          f) si ritiene infine indispensabile arrivare ad un riordino complessivo della imposizione fiscale sulla prima casa, non locata, per gli italiani all'estero, tenendo conto delle proposte di equiparazione e delle specificità legate alla storia dell'emigrazione italiana nel mondo.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3444:

ART. 1

      Al comma 123, ultimo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, aggiungere le seguenti: nonché dell'Agenzia di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125.

      Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
      197-bis: All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ulteriori risorse, fino al limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, sono destinate, a valere sulle medesime disponibilità, alla realizzazione di interventi volti ad assicurare un adeguato livello di finanziamento ai programmi multilaterali e bilaterali di protezione e di assistenza dei profughi e dei rifugiati in Libano».

      Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
      197-bis: Nel quadro degli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del Vertice del G7, per il triennio 2016-2018, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2016 finalizzata al finanziamento della partecipazione italiana al Global Strategy for Women's and Children's Health.

      Conseguentemente all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 119,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 124,610 milioni per l'anno 2018.

      Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
      197-bis. Per gli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016, di euro 28 milioni per l'anno 1017 e di euro 2 milioni per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con quello dell'economia e delle finanze, è istituita, per un periodo massimo di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la «Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati». Alle attività di cui al presente comma si applicano la legge 5 giugno 1984, n. 208 e l'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, periodi terzo, quarto, settimo, ottavo, nono e undicesimo. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzata, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la spesa massima di euro 300.000 per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare con le modalità previste dall'articolo 18, comma 4 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

      Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: «134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «118,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 137,610 milioni a decorrere dall'anno 2018».

      Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
      197-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001,

n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2016: – 5.800.000;

          2017: – 5.800.000;

          2018: – 5.800.000.

      Al comma 207, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

          g-bis) per un ammontare pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2016 in favore dalla Società Dante Alighieri, per garantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2016: – 100.000 euro;

          2017: – 100.00 euro;

          2018: – 100.000 euro.

      Al comma 207, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

          «g-bis) per un ammontare pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2016 in favore dalla Società Dante Alighieri, per garantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2016: – 100.000 euro;

          2017: – 100.00 euro;

          2018: – 100.000 euro.

      Dopo il comma 354 aggiungere il seguente:
      354-bis: Una quota delle maggiori entrate di cui al comma 355, nel limite massimo di euro 500 mila annui è destinata, a decorrere dall'anno 2016, al cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare con le modalità previste dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

      Al comma 541, dopo la lettera b, aggiungere la seguente lettera:

          b-bis) Al comma 3-bis dell'articolo 24 le parole «nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2016: – 1.500.000;

          2017: – 1.500.000;

          2018: – 1.500.000.

      Al comma 553, Tabella D, sopprimere la seguente voce: Missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», Decreto-legge n. 209 del 2008, articolo 4, comma 1, «Potenziamento di analisi e documentazione.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
      2016:

          CP: – 184.976;

          CS: – 184.976.
      2017:

          CP: – 184.434;

          CS: – 184.434.
      2018:

          CP: – 184.434;

          CS: – 184.434.

 

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

 

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
(Relatore: Luigi LACQUANITI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 11)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La IV Commissione,

          esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444), il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445), nonché la Tabella 11, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2016 e per il triennio 2016-2018;

          rilevato che:

              per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio C. 3445, le previsioni di spesa del Ministero della difesa per la competenza, tenuto conto della Nota di variazione (C. 3445-bis), ammontano per il 2016 a circa 19 miliardi e 465 milioni, con un decremento di circa 527 milioni rispetto alle previsioni di bilancio assestate riferite all'anno 2015;

              il disegno di stabilità per l'anno 2016 (commi 246-249) reca disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, destinando espressamente al personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia ben 74 dei 300 milioni complessivi di euro stanziati;

              i commi 251 e 252 del disegno di legge di stabilità, non modificati dal Senato, prorogano a tutto il 2016 l'utilizzo di personale delle Forze armate, in concorso con il personale delle Forze di polizia, per il controllo del territorio nazionale nell'ambito dell'operazione «Strade sicure» e per il contrasto della criminalità nella cosiddetta «terra dei fuochi» in Campania;

              il comma 261, inserito dal Senato, autorizza la spesa di un milione di euro per il 2016 per le esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori «Teseo Tesei» (COMSUBIN) finalizzata, come precisato nella relazione tecnica, «a finanziare attività acquisitive, rinnovamento delle dotazioni e interventi di ammodernamento per migliorare ed incrementare le condizioni di sicurezza del personale dei Reparti Operativi del Raggruppamento Subacquei e Incursori «Teseo Tesei» (COMSUBIN), con riferimento anche alle strumentazioni sanitarie ed in particolare a quelle afferenti la fisiopatologia subacquea»;

              il comma 333, che dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio – sia in termini di competenza sia di cassa – degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2016, per l'importo complessivo di 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi;

              evidenziato che per quanto riguarda, in particolare, il Ministero della difesa, la riduzione operata è di 19 milioni per il 2016 e 17 milioni sia nel 2017, sia nel 2018;

              il comma 367, non modificato dal Senato, innalza – rispetto alla previsione contenuta nella legge di stabilità per il 2015 – da 100 a 300 milioni l'importo minimo degli introiti che il Ministero della difesa deve assicurare nel 2016 attraverso la dismissione di immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale e che tali introiti sono destinati all'entrata del bilancio dello Stato senza riassegnazione al Ministero della difesa;

              la tabella E dispone il rifinanziamento di diverse leggi relative ai programmi d'investimento pluriennali e, in particolare, del programma per l'acquisto delle unità navali classe FREMM, di alcuni programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea, nonché un rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, ai sensi della legge n. 808 del 1985;

          considerato che:

              l'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel disporre il riordino delle funzioni di polizia, prevede modificazioni agli ordinamenti del relativo personale conseguenti al nuovo assetto funzionale e organizzativo e in particolare la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera, nonché l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche «assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici»;

              il richiamato principio di equiordinazione – adottato dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 – è riferito all'intero comparto Sicurezza e Difesa, e cioè non solo alle Forze di polizia ma anche alle Forze armate, ai fini della disciplina dei compiti e dei trattamenti economici di entrambe le componenti;

              dopo l'approvazione definitiva della legge n. 124 del 2015 da parte dell'Assemblea

della Camera dei deputati, è stato accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/46, che impegna il Governo «ad assicurare in via normativa il pieno rispetto della sostanziale equiordinazione tra gradi, qualifiche, funzioni e trattamenti economici delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui alla n. 216 del 1992, individuando a tal fine con ogni consentita urgenza, in armonia con i richiamati principi, i relativi contesti legislativi di riferimento», e che nell'occasione, sulla medesima tematica, è stato altresì accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/63, che a sua volta impegna il Governo «ad intraprendere le opportune iniziative volte a disciplinare unitariamente le varie componenti del comparto Sicurezza e Difesa, procedendo al riordino e al rispetto delle carriere e delle aspettative sia delle Forze di polizia che delle Forze armate colpite dal blocco degli stipendi e delle risorse, confermando la specificità del settore che va concepito nella sua unitarietà»,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:
allo scopo di assicurare il mantenimento dell'equiordinazione tra il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sia integrato il disegno di legge di stabilità per il 2016, dando seguito agli impegni parlamentari già assunti, prevedendo uno strumento normativo che consenta di modificare gli ordinamenti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare secondo gli stessi principi già stabiliti per le Forze di polizia dalla legge n. 124 del 2015.

 

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

 

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
(Relatore: Michele PELILLO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 1)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La VI Commissione,

          esaminate, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 del disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018» e relativa Nota di variazione, e le connesse parti del disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

          rilevato, in linea generale, come il disegno di legge di stabilità debba essere contestualizzato nell'ambito dell'attuale condizione economica del Paese;

          sottolineato a tale riguardo come il provvedimento sia stato predisposto dal Governo a seguito della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015, la quale, per la prima volta, ha rivisto in crescita le previsioni sul PIL, evidenziando come nella seconda metà del 2015 la situazione economica sia migliorata, e abbia determinato un tasso di crescita del PIL che dovrebbe aggirarsi, a

fine anno, intorno all'1 per cento, avviando un percorso di ripresa che continuerà negli anni successivi;

          evidenziato come i confortanti segnali di miglioramento del ciclo economico debbano essere rafforzati e sostenuti con grande attenzione, proseguendo con determinazione nell'azione di riforma avviata dal Governo, la quale ha già portato alcuni risultati molto significativi, in primo luogo sul piano della credibilità internazionale del Paese, della fiducia delle famiglie e delle imprese, del riavvio della dinamica economica e della creazione di nuovi posti di lavoro;

          sottolineato come il disegno di legge di stabilità si qualifichi per il suo carattere espansivo, prevedendo misure di contenimento del carico tributario, nonché strumenti volti a aumentare la domanda aggregata, introducendo un insieme di misure di carattere espansivo volte a sostenere in termini concreti e significativi la ripresa;

          evidenziato come le scelte di politica economica sottese alla manovra si ispirino anche quest'anno a un approccio che, senza violare il quadro di riferimento costituito dalle regole di bilancio europee, intende innanzitutto superare definitivamente la dinamica negativa che negli anni scorsi ha caratterizzato l'andamento del PIL italiano;

          rilevato altresì come il provvedimento, grazie all'azione svolta dal Governo in tutte le competenti sedi europee, possa avvalersi dei margini di flessibilità autorizzati dagli organismi europei rispetto ai vincoli del Patto di stabilità, in particolare per quanto riguarda il margine di flessibilità, pari allo 0,3 per cento del PIL, per nuovi investimenti e il margine di flessibilità, pari allo 0,5 per cento del PIL, legato alla realizzazione delle riforme strutturali;

          segnalato come un ulteriore margine di flessibilità, pari allo 0,2 per cento del PIL, potrà essere autorizzato nei primi mesi del 2016 dalla Commissione europea, consentendo più ampi margini di manovra all'azione di politica economica del Governo, in particolare per quanto riguarda l'attuazione della riduzione dell'aliquota IRES prevista dal disegno di legge di stabilità;

          rilevato come il disegno di legge di stabilità si caratterizzi, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, per taluni aspetti politicamente più rilevanti, che indicano la strategia di politica tributaria e economica del Governo, in coerenza con gli orientamenti e le misure già assunte finora;

          segnalato in primo luogo come il disegno di legge disponga, ai commi da 4 a 6, la disattivazione delle clausole di salvaguardia concernenti l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria e l'aumento dell'accisa sui carburanti, che sarebbe entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016, facendo seguito alla disattivazione, già realizzata, della clausola di salvaguardia che sarebbe scattata a fine 2015;

          sottolineata la rilevanza degli interventi di revisione dell'imposizione immobiliare locale di cui ai commi da 8 a 24 del disegno di legge di stabilità, in particolare attraverso l'esenzione dalla TASI della prima casa, nonché la revisione della disciplina IMU, i quali consentono di dare stabilità ad un settore dell'ordinamento tributario interessato da una pluralità di interventi legislativi susseguitisi in modo tumultuoso e a volte incoerente nel corso degli ultimi anni, nonché di dare certezze alle famiglie e alle imprese, che vedranno ridursi significativamente il carico tributario in tale settore, in linea con l'obiettivo generale di riduzione della pressione fiscale perseguito dal Governo;

          segnalate in particolare le previsioni dei commi 28 e 29 del disegno di legge di stabilità, introdotte opportunamente dall'altro ramo del Parlamento, le quali dispongono la riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI sugli immobili locati a canone concordato, introducendo una misura attesa da molti anni, che consentirà

di assicurare sostegno a un settore da lungo tempo in sofferenza;

          rilevata a tale ultimo proposito l'opportunità di rafforzare ulteriormente tale agevolazione e di renderla ancor più incisiva, in quanto essa può costituire un'importante leva tributaria per il rilancio del mercato degli affitti;

          evidenziato altresì come il comma 18 del disegno di legge di stabilità risolva finalmente il problema della tassazione immobiliare sui cosiddetti «macchinari imbullonati», venendo incontro alle esigenze di molte imprese produttive, che rischiavano altrimenti di essere ingiustamente e illogicamente penalizzate;

          segnalate altresì le previsioni del comma 11 del disegno di legge di stabilità, che rivedono la disciplina IMU sui terreni agricoli, eliminando alcuni eccessi di imposizione determinati da recenti interventi normativi in materia, al fine di sostenere un settore strategico dell'economia italiana che attraversa tuttavia una fase di difficoltà;

          considerata la rilevanza delle norme, recate dai commi da 53 a 55 del disegno di legge di stabilità, che incidono sul regime forfettario previsto per gli esercenti attività d'impresa, nonché esercenti arti e professioni, in forma individuale, nell'ottica di sostenere l'avvio di attività di lavoro professionale e di lavoro autonomo;

          valutate positivamente le misure, contenute nei commi da 41 a 43 del disegno di legge di stabilità, che confermano per tutto il 2016 la più elevata percentuale di detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, estendendo il benefico relativo a queste ultime anche agli IACP, e che confermano la percentuale di detrazione delle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione, nonché introducono la detraibilità delle spese sostenute dal giovani coppie per l'acquisto di mobili, in considerazione degli effetti positivi che tali strumenti agevolativi possono avere ai fini del sostegno di due settori cruciali dell'economia nazionale, quali il settore edilizio e quello del mobile, nonché nell'ottica del miglioramento qualitativo e dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio;

          sottolineata in particolare la rilevanza strategica delle norme, recate dai commi da 46 a 52 del disegno di legge di stabilità, che stabiliscono l'incremento al 140 per cento della percentuale di ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, introducendo in tal modo un importante meccanismo di incentivazione per la realizzazione di nuovi investimenti che fungerà da ulteriore volano per il rafforzamento della ripresa economica già in atto;

          rilevata altresì l'importanza della normativa, recata dai commi da 33 a 37 del disegno di legge di stabilità, che prevede la riduzione dal 27,5 al 24,5 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dell'aliquota IRES, nonché l'ulteriore abbassamento al 24 per cento di tale aliquota a decorrere dal 2017, la cui attuazione è peraltro condizionata all'approvazione, da parte degli organi dell'Unione europea, dell'ulteriore margine di flessibilità dello 0,2 per cento connesso all'emergenza migranti;

          sottolineata l'esigenza di affrontare, nel corso dell'esame alla Camera dei provvedimenti, la tematica concernente il sostegno alle attività economiche nel Sud;

          rilevato, a tale ultimo riguardo, come i due principali strumenti introdotti dal disegno di legge di stabilità a sostegno delle imprese, costituiti dall'incremento al 140 per cento della percentuale di ammortamento dei beni strumentali nuovi e dalla decontribuzione per le assunzioni, costituiscano misure molto efficaci e possono pertanto essere utilizzati anche per dare risposte alle esigenze del Mezzogiorno, prevedendo che in tale area la percentuale di ammortamento e quella di decontribuzione siano ulteriormente aumentate

rispetto a quelle previste per il resto del territorio nazionale;

          evidenziato, per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1), come il disegno di legge di Bilancio preveda per il 2016, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, un saldo netto da finanziare pari a –11,4 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto alla previsione del bilancio 2015 (che indicava un saldo netto da finanziare pari a 53,6 miliardi) sia rispetto al dato assestato 2015, determinato fondamentalmente dal positivo andamento delle entrate tributarie;

          rilevato come tale miglioramento del saldo netto da finanziare si confermi anche per il 2017 e il 2018;

          sottolineato come le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, segnino nel 2016 un aumento rispetto al dato assestato 2015, determinato da maggiori entrate tributarie, per 26.992 milioni e da maggiori entrate extratributarie per 981 milioni, in parte compensati dal minor gettito da alienazioni e ammortamento beni patrimoniali per 1.312 milioni, evidenziando pertanto un miglioramento che si conferma anche nel 2017 e nel 2018;

          rilevato, con specifico riferimento alle entrate tributarie, come la loro evoluzione positiva nel triennio 2016-2018 dipenda in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno;

          segnalato, quanto riguarda le principali imposte, come il gettito IRPEF a legislazione vigente per il 2016 sia atteso pari a 190.095 milioni (con un incremento di 2.890 milioni rispetto al dato assestato 2015), come il gettito relativo all'IRES sia atteso in misura pari a 44.295 milioni (con un incremento di 3.803 milioni) e come anche il gettito IVA sia atteso in aumento rispetto alla previsione assestata 2015, in misura pari a 125.811 milioni nel 2016 al netto dei rimborsi (con un incremento di 16.766 milioni),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

          provveda la Commissione di merito a prevedere il rafforzamento delle misure di sostegno alle imprese delle regioni del Mezzogiorno in Obiettivo convergenza, in particolare incrementando ulteriormente dal 140 al 160 per cento la percentuale di ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi prevista dai commi da 46 a 52, nonché aumentando, nelle medesime aree, la percentuale di decontribuzione in favore delle imprese che effettuano nuove assunzioni;
      e con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento al comma 12, lettera c), del disegno di legge di stabilità, la quale prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta della TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti «immobili merce»), valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere tale misura anche ai fabbricati oggetto di operazioni di permuta, prevedendo altresì l'esenzione dall'IMU per tali fabbricati oggetto di permuta, come già previsto per gli immobili merce;

          b) con riferimento ai commi 28 e 29 del disegno di legge di stabilità, i quali dispongono la riduzione del 25 per cento della misura della TASI e dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato, si valuti l'opportunità di aumentare ulteriormente tale percentuale di riduzione del tributo;

          c) con riferimento alle previsioni del comma 490 del disegno di legge di stabilità, il quale interviene sulla disciplina delle garanzie che possono essere concesse, a valere sul Fondo di garanzia per le PMI, a favore delle imprese fornitrici o creditrici di società di gestione di almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare alla norma

le correzioni necessarie ad assicurare la piena applicazione della misura;

          d) con riferimento al comma 536, lettera c), del disegno di legge di stabilità, la quale prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la sanzione prevista per il caso di errata trasmissione si applichi solo a partire dal 1 gennaio 2017, prevedendo invece che nelle ipotesi di omessa trasmissione la sanzione prevista si applichi in misura ridotta per il 2017, in considerazione delle difficoltà incontrate dai professionisti delle professioni sanitarie nel primo anno di applicazione del nuovo meccanismo di trasmissione dei dati;

          e) con riferimento ai commi da 71 a 79, i quali recano disposizioni in materia di riduzione e modifica delle modalità di pagamento del canone RAI, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un aggiornamento del sistema di determinazione e riscossione dei canoni speciali dovuti alla RAI dalle strutture ricettive e da coloro che effettuano somministrazioni;

          f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere ulteriormente il meccanismo dell'inversione contabile in ambito IVA (reverse charge) nel settore orafo;

          g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1995, in funzione dei nuovi collegamenti informatici realizzati tra gli operatori e l'Amministrazione finanziaria nel settore delle accise, con particolare riferimento ai prodotti alcolici, nel senso di semplificare gli adempimenti per i contribuenti, ferme restando le esigenze di tutela degli interessi erariali;

          h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire un fondo di investimento alternativo (FIA) di sviluppo, dedicato alla realizzazione di investimenti nelle piccole e medie imprese che abbiano la natura di società di capitali, prevedendo a tal fine un'agevolazione di carattere fiscale;

          i) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disciplina delle compensazioni tributarie delle imposte a credito in ambito IVA, in particolare per i soggetti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, i quali maturano strutturalmente imposte a credito nei confronti dell'Erario, al fine di snellire le procedure di compensazione per i medesimi soggetti;

          l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere anche per gli anni 2016 e 2017 le previsioni di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che consentono ai comuni di rimodulare i coefficienti relativi alla graduazione della TARI;

          m) valuti la Commissione di merito di introdurre un regime agevolativo ai fini dell'IMU e della TASI per gli immobili D/3, con particolare riferimento a teatri, cinema e sale da concerto.

          n) con riferimento ai commi 41, 42 e 43, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi di semplificazione e maggior fruibilità dello strumento delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia;

          o) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi premiali per i soggetti economici che decidono di dotarsi di strumenti elettronici di pagamento;

          p) con riferimento al comma 142 del disegno di legge di stabilità, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il regime agevolativo per il rientro dei lavoratori in Italia, di cui alla legge n. 283 del 2010, si affianchi e non sia integralmente sostituito dal nuovo regime agevolativo previsto in materia dall'articolo 16 del

decreto legislativo n. 147 del 2015, operando i necessari interventi di coordinamento ed evitando di affievolire l'attrattività di tali agevolazioni, in particolare per i lavoratori più giovani;

          q) con riferimento agli articoli da 536 a 542 del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione di merito, relativamente alla disciplina dei CAAF, l'opportunità di:

              1) prevedere che la verifica del requisito quantitativo dell'1 per cento per i CAAF già autorizzati allo svolgimento dell'assistenza fiscale comprende le dichiarazioni trasmesse nel triennio 2015-2017, ripristinando la previsione originaria in materia;

              2) prevedere che la garanzia che i CAAF sono chiamati a prestare può essere prestata anche sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa;

              3) operare un coordinamento rispetto alla disciplina sanzionatoria in materia nel senso di confermare la solidarietà in merito tra il CAAF e il responsabile dell'assistenza fiscale (RAF), chiarendo che tale solidarietà riguarda sia le sanzioni, sia l'imposta dovuta sia gli interessi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
(Relatore: Michele PELILLO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La VI Commissione,

          esaminate, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di competenza, del disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2015» e relativa Nota di variazioni, e le connesse parti del disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

          segnalato come il disegno di legge di bilancio preveda, al capitolo 3810, stanziamenti per il finanziamento delle restituzioni e dei rimborsi d'imposta IVA pari a 1.870 milioni, mentre per quel che attiene invece ai rimborsi IRPEF, IRES e IRAP il capitolo 3811 stanzia risorse per 3.150 milioni per ciascuna annualità, confermando

in entrambi i casi le previsioni per il 2015;

          sottolineato altresì come le disponibilità del capitolo 3813, relativo alle restituzioni e ai rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, risultino pari a 16.120 milioni, mentre le disponibilità del capitolo 3814, relativo a restituzioni e rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, ammontano a 27.306 milioni, in entrambi i casi con un rilevante aumento delle risorse a tali fini destinate rispetto alle previsioni per il 2015;

          segnalato come il capitolo 3890, relativo al finanziamento dell'Agenzia delle entrate, preveda uno stanziamento di 3.060 milioni, con un significativo incremento rispetto alle previsioni del bilancio 2015;

          evidenziato come il capitolo 3901, relativo al finanziamento dell'Agenzia del demanio, preveda uno stanziamento di uno stanziamento di 90 milioni, confermando sostanzialmente le previsioni per il 2015;

          rilevato altresì come il capitolo 3920, relativo al finanziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, preveda uno stanziamento di 922 milioni, anche in questo caso confermando sostanzialmente le previsioni per il 2015, sia pure con una lieve riduzione;

          rilevato, con riferimento alle le risorse destinate al finanziamento del Corpo della Guardia di Finanza, nell'ambito della Missione n. 1 «Politiche economico finanziarie e di bilancio» – Programma n. 1.3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», come la tabella E allegata al disegno di legge di stabilità disponga un definanziamento del contributo pluriennale (fino al 2020) a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo, riducendo complessivamente tali risorse, previste originariamente in 30 milioni di euro per il 2015 e in 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, di 15 milioni per il 2016 e di 10 milioni per le annualità dal 2017 al 2020;

          evidenziato come il capitolo 3845, relativo ai compensi spettanti ai CAAF e agli altri intermediari che prestano assistenza fiscale ai contribuenti, rechi stanziamenti per 317 milioni e come, a seguito dell'approvazione della Nota di variazione, tale stanziamento sia stato ridotto di 40 milioni per il 2016, di 70 milioni per il 2017 e di 70 milioni per il 2018,

          ribadito come gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica opportunamente perseguiti dal Governo debbano essere realizzati tenendo conto della necessità di rafforzare e migliorare la capacità degli organismi pubblici, segnatamente dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, di svolgere un'azione sempre più efficace di contrasto all'evasione fiscale, alla criminalità economica e finanziaria, al contrabbando e alla contraffazione, con l'obiettivo di rafforzare i presidi di legalità a tutela di tutti i contribuenti onesti,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

 

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
(Relatrice: Maria COSCIA)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La VII Commissione,

          esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti relative allo sport e al settore dell'editoria, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016;

          premesso che:

              il disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», e il disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», presentati dal Governo al Senato della Repubblica per l'esame in prima lettura, sono stati parzialmente modificati;

              il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della

Repubblica, comporta un incremento del saldo netto da finanziare di circa 20,3 miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;

              il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;

              qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;

          sottolineato che:

              in linea con l'indirizzo del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente orientata alla crescita così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;

              ritenuto che la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà;

              considerato altresì che nel triennio di riferimento sarà necessario provvedere a risorse sufficienti per il settore dell'editoria e per garantire il pluralismo al suo interno,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
(Relatrice: Maria COSCIA)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La VII Commissione,

          esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016;

          premesso che:

              il disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», e il disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», presentati dal Governo al Senato della Repubblica per l'esame in prima lettura, sono stati parzialmente modificati;

              il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica, comporta un incremento del saldo netto da finanziare di circa 20,3

miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;

              il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;

              qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;

          sottolineato che:

              in linea con l'indirizzo del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente orientata alla crescita così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;

          ritenuto che:

              la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà;

              valutate favorevolmente le disposizioni relative al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo;

              ravvisata la necessità di offrire risorse certe all'emittenza radiotelevisiva locale,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
(Relatrice: Maria COSCIA)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 7)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La VII Commissione,

          esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016;

          premesso che:

              il disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», e il disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», presentati dal Governo al Senato della Repubblica per l'esame in prima lettura, sono stati parzialmente modificati;

              il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica, comporta un incremento del saldo

netto da finanziare di circa 20,3 miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;

              il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;

              qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;

          sottolineato che:

              in linea con l'indirizzo del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente orientata alla crescita così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;

          ritenuto che:

              la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà;

              importanti misure sono specificamente adottate per il mantenimento e il rilancio del sistema scolastico e universitario;

              valutato, ulteriormente, che devono essere ancora affrontati e risolti alcuni aspetti attinenti all'ambito di competenza della Commissione cultura;

          ritenuto che si tratta, in particolare, di:

              recuperare al mondo della scuola, dell'università e della ricerca le riduzioni conseguenti al parziale utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

              reperire ulteriori risorse per i servizi e gli strumenti di diritto allo studio;

              disporre che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia sia rideterminato complessivamente in misura pari ai posti attivati e autorizzati nel corso dell'anno scolastico 2015/2016. Occorre, sostanzialmente, superare la dicotomia tra organico di fatto e organico di diritto, facendo confluire l'organico di fatto, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, all'interno dell'organico dell'autonomia;

              provvedere a reperire risorse per coprire le sostituzioni del personale ATA assente giustificato nei primi trenta giorni di assenza e per la formazione del medesimo personale;

              prevedere risorse per l'istruzione nella fascia da zero a sei anni;

              superare il blocco del turn over nelle università;

              unificare anche per finalità di risparmio i concorsi in medicina tra generale e specialistica;

              dettare ulteriori norme di sostegno alle scuole di alta formazione artistica e musicale,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
(Relatrice: Maria COSCIA)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 13)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La VII Commissione,

          esaminati lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016;

          premesso che:

              il disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», e il disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», presentati dal Governo al Senato della Repubblica per l'esame in prima lettura, sono stati parzialmente modificati;

              il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati

in prima lettura dal Senato della Repubblica, comporta un incremento del saldo netto da finanziare di circa 20,3 miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;

              il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;

              qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;

          sottolineato che:

              in linea con l'indirizzo del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente orientata alla crescita così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;

          ritenuto che:

              la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà;

              ritenuto che importanti misure sono specificamente adottate per la promozione del patrimonio culturale del Paese, che viene tutelato e valorizzato come motore di sviluppo;

          considerato, tuttavia, che occorre prevedere ulteriori disposizioni di specifica competenza della Commissione cultura e in particolare:

              destinare alla cultura il 3 per cento della spesa annuale per le infrastrutture;

              sostenere le manifestazioni culturali diffuse sul territorio;

              correggere il testo risultante dall'esame del Senato circa i requisiti per partecipare al concorso di cui al comma 175 del provvedimento in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

      La Commissione ha inoltre approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3444:

ART. 1.

      Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: superiore a settantacinque anni, aggiungere le seguenti: e per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale.

      Conseguentemente, dopo il comma 79 aggiungere il seguente:
      79-bis. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità del riparto delle eventuali maggiori entrate su base regionale, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale.

      Sostituire il comma 137 con il seguente:
      137. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, secondo periodo, le parole «del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

      Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
      369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 105,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 71,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

      Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
      138-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

      1. Le regioni e le province autonome ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.
      2. La prova di selezione avviene come definito dall'articolo 36 del presente decreto legislativo.

          b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28.

      1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che ne comunicano al Ministero della salute il piano.».

          c) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

      1. Al termine del triennio una commissione formula il giudizio finale, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo.
      2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine, da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.».

          d) all'articolo 36, comma 1:

              1) dopo le parole: «modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione» aggiungere «ed ai corsi specifici in medicina generale»;

              2) dopo le parole «ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le seguenti «, sentito il Ministro della salute,»;

              3) la lettera a) è sostituita con la seguente:

          a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per i corsi formazione specifica di medicina generale, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;

              4) la lettera d) è sostituita con la seguente:

          d) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità o ai corsi formazione specifica di medicina generale nelle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

      Al comma 139, sostituire le parole da: 5.000.000 di euro sino alla fine del comma con le seguenti: di 55.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Per l'anno 2016, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, una quota di almeno 5.000.000 di euro del fondo è ripartita tra le Regioni che provvedono, per l'anno accademico 2015/16, a confermare la borsa di studio o altri servizi e strumenti di diritto allo studio universitario agli studenti, già destinatari di tali interventi per l'anno accademico 2014/15, che non abbiano modificato la propria situazione patrimoniale ed economica e abbiano rispettato i requisiti di merito previsti dalla normativa vigente.

      Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
      369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

      Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
      140-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 63, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I posti comuni comprendono i posti occorrenti in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, inclusi, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, gli spezzoni di orario aggregabili in posti interi.»;

          b) al comma 69, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto ulteriore contingente di posti non comprende gli spezzoni di orario di posto comune aggregabili in posti interi, facenti parte dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 63, secondo periodo.»;

          c) al comma 201, le parole: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 2.045,75 milioni nell'anno 2017, 2.089,52 milioni nell'anno 2018, 2.142,65 milioni nell'anno 2019, 2.212,99 milioni nell'anno 2020, 2.276,10 milioni nell'anno 2021, 2.333,60 milioni nell'anno 2022, 2.391,52 milioni nell'anno 2023, 2.446,77 milioni nell'anno 2024, .497,76 milioni nell'anno 2025 e 2.511,96 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».

      Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla predetta disposizione, pari ad euro 206,53 milioni nell'anno 2017, euro 210,96 milioni nell'anno 2018, euro 226,74 milioni nell'anno 2019, euro 241,65 milioni nell'anno 2020, euro 263,78 milioni nell'anno 2021, euro 280,00 milioni nell'anno 2022, euro 296,32 milioni nell'anno 2023, euro 312,73 milioni nell'anno 2024 euro 328,13

milioni nell'anno 2025 ed euro 342,33 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
      140-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «per i primi 30 giorni di assenza». All'onere derivante dal presente comma, pari ad euro 11,19 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

      Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
      141-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituto il «Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

      Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
      369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

      Al comma 175, primo periodo, sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.

      Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
      «181-bis. Al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, a decorrere dal 2017 il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è alimentato da una quota pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla legge di stabilità ad interventi infrastrutturali e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
      181-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2017, è abrogato il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dal 2017 con il Fondo di cui al precedente comma si provvede anche per le finalità di cui all'articolo 7 comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni.»

      Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:
      «192-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018

per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2016: –1.000.000;

          2017: –1.000.000;

          2018: –1.000.000.

      Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
      «195-bis. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

      Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:
      278-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rimangono a disposizione per le medesime finalità di spesa.

      Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
      «358-bis. Sono istituiti corsi di formazione a livello regionale con la previsione di formare il personale ATA presente in organico di ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte alla Tabella A, Area A, con specifico riferimento all'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'articolo 47 del CCNI 2006-09».

      Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2016.

      Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

          2016: –15.000.000;

          2017: –15.000.000;

          2018: –15.000.000.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
(Relatori: Enrico BORGHI e Raffaella MARIANI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

          giudicato positivo l'incremento, pari a 100 milioni di euro, delle somme stanziate per il Fondo per le emergenze nazionali, nonché la previsione di contributi, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri abbia deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza;

          apprezzata la disposizione che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della Terra dei fuochi;

          ritenuta l'opportunità che sia previsto un apposito Fondo per i piccoli comuni, anche al fine di consentire la prosecuzione dell’iter del testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, attualmente in esame presso le Commissioni riunite V e VIII;

          valutata la necessità di misure per la più efficace ed efficiente gestione delle residue disponibilità degli stanziamenti straordinari disposti in relazione ad eventi calamitosi antecedenti la data del 15 ottobre 2013, iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, al fine di trattenerle al medesimo bilancio, nel limite delle somme per le quali sia stato riconosciuto il rimborso da parte dell'Unione europea, per l'integrazione del Fondo delle Emergenze Nazionali e del Fondo della protezione civile;

          ritenuto che andrebbe prevista l'esclusione delle spese per interventi di bonifica dei siti inquinati dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
(Relatori: Enrico BORGHI e Raffaella MARIANI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 9)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

          considerato che:

              in materia di cosiddetto «ecobonus», andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche quelli di bonifica degli edifici dall'amianto;

              andrebbe attentamente valutata l'ipotesi di cedere il bonus fiscale dei condomini per gli interventi di riqualificazione energetica di interi edifici condominiali al soggetto che realizza l'intervento, con semplice comunicazione all'Agenzia delle entrate;

              andrebbe altresì attentamente valutata l'opportunità di ampliare la tipologia degli interventi che possono essere oggetto della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli immobili;

              sottolineata la necessità di sopprimere il comma 193, in quanto reca disposizioni in materia di valutazione di incidenza di taluni interventi edilizi da parte di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, analoghe alle disposizioni di cui all'articolo 57 del disegno di legge C. 2093-B (collegato ambientale), in corso di esame presso la VIII Commissione;

          rilevato che:

              andrebbero inserite disposizioni che incentivino la raccolta differenziata e il compostaggio di comunità, anche attraverso specifiche iniziative di formazione;

              andrebbe valutata l'esigenza di misure territoriali in una logica di riequilibrio tra le esigenze delle aree metropolitane e le esigenze delle restanti parti del Paese;

              andrebbero ulteriormente incrementati gli stanziamenti per la realizzazione degli interventi per la difesa del suolo e il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, al fine di mettere in sicurezza il fragile territorio italiano, ma anche di attivare migliaia di cantieri distribuiti sul territorio, con ricadute importanti dal punto di vista economico e occupazionale;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:
      si sopprima il comma 193.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
(Relatori: Enrico BORGHI e Raffaella MARIANI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

          apprezzate le disposizioni di cui al comma 371 che prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina e che introduce la possibilità di finanziare anche progetti destinati alla valorizzazione e al recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici;

          valutata la necessità di:

              inserire misure specifiche per il Mezzogiorno, in considerazione del ruolo trainante che esse possono svolgere non

solo per il Sud, ma per la crescita economica, produttiva e occupazionale dell'intero Paese;

              destinare maggiori risorse alla riqualificazione delle aree urbani degradate nell'ottica di favorire la riduzione del consumo del suolo, anche al fine di prevedere la proroga dei termini per la presentazione dei progetti di cui al DPCM 15 ottobre 2015 a valere sulle risorse stanziate dalla normativa vigente;

          ritenuto che andrebbe incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 431 del 1998, in considerazione della situazione di prolungata crisi economica e dell'accentuata domanda abitativa che incrocia le esigenze di fasce sempre più rilevanti ed estese della popolazione e che richiede interventi adeguati;

          tenuto conto che, nell'ambito della politica di ammodernamento infrastrutturale del Paese, appare opportuno destinare una maggiore quota di risorse alle piccole e medie opere, anche per finalità legate alla sicurezza idrogeologica del territorio ed alla dotazione di servizi e infrastrutture essenziali per le comunità locali;

          rilevato altresì che:

              andrebbero definite modalità di supporto alla progettazione degli enti territoriali, con specifico riferimento ai progetti comunitari, anche attraverso l'istituzione di un Fondo rotativo;

              le risorse destinate all'ANAS andrebbero prioritariamente destinate: a) alla manutenzione straordinaria delle strade; b) alla messa in sicurezza delle stesse al fine di ridurre il rischio idrogeologico; c) alla realizzazione delle opere definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali; d) alla gestione delle strade la cui competenza verrà attribuita nuovamente ad ANAS in conseguenza del riassetto delle funzioni degli enti territoriali, anche promuovendo forma di collaborazione con gli stessi enti locali;

              andrebbe incrementato il contributo in favore delle province per il finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità, di cui al comma 439;

              appare opportuno, per superare le pesanti e perduranti criticità che affliggono il settore dell'edilizia, accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese per i lavori eseguiti;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

 

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
(Relatore: Emiliano MINNUCCI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La IX Commissione,

          esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico del disegno di legge C. 3445 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», e le connesse parti del disegno di legge C. 3444 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»;

          premesso che:

              l'importo annuale del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato (canone RAI per i privati) è ridotto da 113,50 euro stabiliti per il 2015 a 100 euro stabiliti per il 2016 e si introduce una diversa modalità di pagamento, prevedendo l'addebito del canone nella fattura relativa

alla fornitura dell'energia elettrica; al fine di contrastare l'evasione ampiamente diffusa del canone, si introduce, infatti, una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo sulla base dell'esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la sua residenza anagrafica; si precisa altresì che il canone è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza e si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la definizione delle modalità per il riversamento all'Erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica (articolo 1, commi 71-79);

              per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni, nel disegno di legge di stabilità si prevede l'istituzione di un Fondo per il riassetto dello spettro radio, destinato, tra l'altro, alle attività preparatorie per rendere possibile l'utilizzo, entro il 2020, della banda a 700 Mhz per i sistemi a banda larga; contestualmente si reperiscono le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede che permette di regolarizzare l'utilizzo da parte italiana di frequenze di radiodiffusione sonora assegnate allo Stato della Città del Vaticano (articolo 1, commi 80-82); a quest'ultimo proposito si evidenzia l'esigenza di rendere conoscibile al Parlamento i contenuti dell'Accordo e di verificare se lo stesso debba essere sottoposto alla procedura di autorizzazione alla ratifica;

              sono introdotte misure finalizzate a rafforzare l'acquisizione centralizzata da parte delle amministrazioni pubbliche di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo l'obbligo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione debbano effettuare tali acquisti tramite CONSIP Spa o altri soggetti aggregatori, vale a dire altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza e il cui numero complessivo sul territorio nazionale non può essere superiore a trentacinque; solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, le amministrazioni pubbliche possono procedere ad acquisti autonomi;

              con riferimento all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana si ricorda che la recente delibera n. 65 del 2015 del CIPE ha approvato il programma operativo del Piano banda ultralarga, assegnando 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, per interventi di immediata attivazione.

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento alle disposizioni del comma 73, al fine di precisare i profili attuativi del nuovo sistema di pagamento del canone da parte dei privati, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che con il decreto del Ministro dello sviluppo economico richiamato in premessa si definiscano anche le modalità di rimborso dei costi di primo adeguamento dei processi di fatturazione e riscossione sostenuti dalle imprese elettriche, al netto delle economie derivanti per le medesime imprese dalla gestione dei flussi di cassa relativi alle nuove modalità di riscossione del canone;

          b) valuti la Commissione di merito di introdurre disposizioni che permettano di ridefinire la politica di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, anche attraverso l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un apposito Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali;

          c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire disposizioni che prevedano la determinazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuti

dagli operatori di rete in ambito nazionale e locale, sulla base di criteri che tengano conto anche di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali e all'impiego di tecnologie innovative;

          d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre disposizioni che stabiliscano criteri oggettivi, proporzionali e non discriminatori per la determinazione dei diritti d'uso delle frequenze in onde medie per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e analogica, nonché per la determinazione dei contributi relativi al rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'autorizzazione per i fornitori di contenuti radiofonici;

          e) per quanto concerne il settore postale, valuti la Commissione di merito l'opportunità, in coerenza con i criteri generali adottati per il finanziamento dell'Autorità di regolazione, di prevedere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determini il contributo a carico degli operatori del settore destinato a finanziare le funzioni svolte dalla medesima Autorità con riferimento al mercato postale.

 

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
(Relatore: Emiliano MINNUCCI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La IX Commissione,

          esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del disegno di legge C. 3445 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», e le connesse parti del disegno di legge C. 3444 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»;

          premesso che:

              il disegno di legge di stabilità prospetta una manovra finanziaria di carattere espansivo, per un valore di circa 14,6 miliardi di euro nel 2016, di 19,2 miliardi di euro nel 2017 e di 16,2 miliardi di euro nel 2018; gli interventi di carattere espansivo sono rappresentati, oltre che dall'eliminazione

degli aumenti di imposta previsti nelle precedenti manovre a fini di salvaguardia, da importanti misure di riduzione del carico fiscale, quali l'esenzione TASI per la prima casa e l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui cosiddetti macchinari imbullonati, il bonus del 140 per cento sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati nel 2016, la proroga delle detrazioni IRPEF per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, l'innalzamento della soglia della detrazione d'imposta spettante ai redditi di pensione; sul versante delle spese hanno carattere espansivo e rispondono a particolari esigenze di tutela sociale le misure in materia pensionistica relative alla cosiddetta «opzione donna», l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'istituzione del Fondo per le non autosufficienze e le persone prive di legami familiari di primo grado;

              contestualmente sono adottati interventi di contenimento della spesa pubblica per circa 8,4 miliardi di euro nel 2016, 8,6 miliardi di euro nel 2017 e 10,8 miliardi di euro nel 2018, nell'ambito dei quali rientrano anche alcune misure specifiche di riduzione di spesa relative al settore dei trasporti, e si prevedono maggiori entrate per 14,1 miliardi di euro nel 2016, 13,1 miliardi di euro nel 2017 e 14 miliardi di euro nel 2018, derivanti principalmente dall'incremento del carico fiscale sui giochi e dalle disposizioni relative alla proroga dei termini della collaborazione volontaria per la regolarizzazione di attività e beni all'estero;

              per quanto concerne gli interventi nel settore dei trasporti, si prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina, per un totale di 33 milioni di euro nei tre anni di riferimento della manovra (articolo 1, comma 371);

              è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta (articolo 1, comma 496);

              è resa permanente l'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio d'acqua appositamente attrezzato (cosiddetti marina resort) alle strutture ricettive all'aria aperta, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ridotta (articolo 1, comma 194);

              si prevedono importanti interventi finanziari relativi allo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie, disponendo, nell'ambito della Tabella E, contestualmente al definanziamento di 291 milioni di euro per il 2016, il rifinanziamento per 241 milioni di euro nel 2017, 600 milioni di euro nel 2018 e 7.500 milioni di euro dal 2019 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge n. 226 del 2005, nonché il rifinanziamento per 200 milioni di euro per il 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 176 della legge n. 228 del 2012, relativa anch'essa agli interventi per la rete ferroviaria,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità, contestualmente agli interventi volti al rinnovo del parco degli automezzi, di adottare misure per il trasporto pubblico locale finalizzate ad assicurare un adeguato livello dei servizi, anche attraverso il reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

          b) con specifico riferimento alle disposizioni di cui al comma 496, relative all'istituzione del Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che una quota

del Fondo suddetto sia riservata all'acquisto di veicoli ad alimentazione elettrica, a gas metano o a idrogeno, in modo da favorire la mobilità sostenibile;

          c) sempre con riferimento alle medesime disposizioni del comma 496, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'ambito di operatività del Fondo, comprendendovi anche l'acquisto dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale e regionale ferroviario e marittimo;

          d) sempre in relazione a finalità di promozione della mobilità sostenibile, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre incentivi, quali l'esenzione per un triennio dal pagamento della tassa automobilistica per le autovetture di nuova immatricolazione o trasformate a trazione elettrica, ibrida, a doppia alimentazione benzina/GPL o metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno che producano emissioni di anidride carbonica allo scarico non superiori a 120 g/km, nonché per le autovetture ad alimentazione a GPL o a metano;

          e) per quanto concerne le disposizioni del comma 548, che prevedono, in tema di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, che la definitiva esportazione all'estero abbia luogo per reimmatricolazione e sia comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, in caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare l'insorgere di difficoltà eccessive per le attività di esportazione all'estero di veicoli usati da parte di imprese e cittadini italiani, adottando piuttosto misure appropriate di tracciabilità delle operazioni di vendita di veicoli all'estero, che si dimostrerebbero efficaci anche in relazione alle finalità di contrasto dell'evasione e dell'elusione degli adempimenti fiscali e amministrativi previsti;

          f) con riferimento alle risorse destinate al finanziamento degli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento della rete ferroviaria, comprese le risorse indicate in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre criteri che riconoscano priorità, nell'assegnazione dei suddetti finanziamenti, alle regioni il cui indice infrastrutturale ferroviario risulti inferiore alla media nazionale;

          g) per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 363, valuti la Commissione di merito di garantire che le relative risorse siano comunque destinate ad assicurare l'adeguatezza del trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio;

          h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure che, in parallelo all'elaborazione della nuova disciplina legislativa delle Autorità portuali, conformemente alle linee di indirizzo indicate nel Piano nazionale strategico della portualità e della logistica, rafforzino l'autonomia finanziaria di tali Autorità e la loro capacità di intervento, anche con specifico riferimento alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo, individuando gli oneri di servizio pubblico, il relativo costo e la compensazione da erogare al soggetto incaricato;

          i) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure finalizzate a promuovere la tutela della sicurezza della navigazione marittima, mediante l'utilizzo di transponder che permettano di individuare immediatamente i natanti in difficoltà e agevolino la tempestività delle operazioni di soccorso;

          k) per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio si evidenzia per il futuro l'esigenza che nell'ambito delle schede obiettivo siano individuati obiettivi e indicatori di risultato significativi e adeguati a valutare il raggiungimento delle finalità perseguite dal Governo;

          j) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 371, valuti la Commissione di merito l'opportunità precisare la definizione di ferrovie dismesse, in modo da garantire un uso appropriato dei finanziamenti in questione.

 

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

 

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
(Relatore: Luigi TARANTO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La X Commissione,

          esaminate la Tabella n. 2 – concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 – del disegno di legge di bilancio (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa Nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato), in riferimento alle parti di competenza della Commissione;

          richiamati i contenuti del parere con osservazioni trasmesso alla Commissione referente in ordine alla «Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015» (Doc. LVII, n. 3-bis), accompagnata dalle «Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali

anno 2015» (Allegato I) e dal «Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto dell'evasione fiscale – Aggiornamento 2014» (Allegato II), nonché dalla «Relazione al Parlamento 2015», ai sensi della legge n. 243/2012, articolo 6, comma 5, (Allegato III);

          riscontrato che l'impianto complessivo del disegno di legge di stabilità 2016 conferma le linee guida di un'azione di Governo concentrata – secondo quanto sintetizzato nella richiamata «Relazione al Parlamento 2015» – su: «i. Misure di alleviamento della povertà e stimolo all'occupazione, agli investimenti privati, all'innovazione, all'efficienza energetica e alla rivitalizzazione dell'economia anche meridionale; ii. Sostegno alle famiglie e alle imprese anche attraverso l'eliminazione dell'imposizione fiscale sulla prima casa, i terreni agricoli e i macchinari cosiddetti ’imbullonati’; iii. L'azzeramento per l'anno 2016 delle clausole di salvaguardia previste da precedenti disposizioni legislative»;

          riscontrato, altresì, che, in coerenza con gli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, il disegno di legge di stabilità per il 2016 persegue l'obiettivo del sostegno della crescita sia attraverso il contenimento del carico fiscale, sia attraverso l'impulso all'aumento della domanda aggregata ed al miglioramento della competitività e che ciò si traduce – per gli anni 2016, 2017 e 2018 – in reperimento di risorse rispettivamente pari a circa 14,1, 13,1 e 14 miliardi di euro a fronte di impieghi per circa 28,7, 32,3 e 30,2 miliardi di euro, sicché ne deriva un peggioramento del saldo delle amministrazioni pubbliche (indebitamento netto) rispettivamente pari a circa 14,6, 19,2 e 16, 2 miliardi, ossia lo 0,9 per cento del PIL nel 2016, l'1,1 per cento del PIL nel 2017 e lo 0,9 per cento del PIL nel 2018;

          richiamata la nota del Ministero dell'economia e delle finanze dello scorso 17 novembre con cui si rammenta che la procedura della Commissione europea «prevede che l'adozione delle clausole di flessibilità possa essere decisa soltanto nel contesto del cosiddetto Semestre europeo e quindi nella primavera 2016. L'opinione sul bilancio programmatico viene quindi espressa senza tener conto della flessibilità possibile...»;

          richiamate, ancora, le considerazioni svolte dal Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito delle audizioni preliminari all'esame della manovra economica per il triennio 2016-2018 condotte dalle Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e, in particolare, le annotazioni concernenti il Piano di investimenti da 11,3 miliardi di euro da attivare, grazie ai nuovi margini di flessibilità, in riferimento agli obiettivi tematici trasporti e reti infrastrutturali, agenda digitale, competitività delle PMI e occupazione, nonché quelle riguardanti la riduzione del carico tributario delle imprese «pari, complessivamente, a circa 5,3 miliardi nel 2017 e 6,3 miliardi nel 2018. Si tratta di circa un quarto del valore complessivo della manovra dal lato delle entrate e un terzo di punto di riduzione della pressione fiscale. Oltre il 60 per cento di questa riduzione andrà a favore delle società di capitali, in modo proporzionale, per la variazione dell'aliquota legale dell'IRES»,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) in riferimento all'impianto del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, la possibilità di interventi volti:

              all'introduzione di un credito d'imposta o di specifici ammortamenti potenziati per gli investimenti nel Mezzogiorno, nonché di misure di decontribuzione rafforzata

dedicate alla crescita dell'occupazione nell'area;

              all'implementazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo;

              all'accelerazione dell'operazione di regolarizzazione del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese;

              all'estensione della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP ai contratti stagionali del settore turismo assimilabili a quelli a tempo indeterminato;

          b) in riferimento alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di cui ai commi 8-24 dell'articolo unico, concernenti il riordino della tassazione immobiliare, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, la possibilità di un percorso di progressivo rafforzamento della deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica dal reddito d'impresa e dal reddito di lavoro autonomo;

          c) in riferimento alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di cui ai commi 262-267 e 269-278 dell'articolo unico, concernenti il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata, e di cui ai commi 279-288 concernenti la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni, nonché di cui ai commi 307-311 in materia di acquisizione di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, valuti la Commissione referente l'opportunità di un esplicito richiamo dei principi dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento italiano attinenti all'agibilità della partecipazione ai suddetti processi da parte di MPMI fornitrici di beni e servizi;

          d) in riferimento alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di cui ai commi 475-482 dell'articolo unico, concernenti investimenti europei e istituto nazionale di promozione, valuti la Commissione referente l'opportunità di approfondire e chiarire, in sede di confronto con il Governo, i compiti che Cassa depositi e prestiti sarà abilitata a svolgere quale istituto nazionale di promozione di cui al Regolamento (UE) n. 2015/1017, ma anche ai sensi dei rimandi al Regolamento (CE) n. 1303/2013 ed al Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

          e) in riferimento alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di cui ai commi 497-499 dell'articolo unico, concernenti il sistema delle garanzie pubbliche, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, la possibilità di specifiche misure di rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

          f) in riferimento alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di cui al comma 551 dell'articolo unico, recante approvazione della Tabella C, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, l'impatto della riduzione della dotazione per le compensazioni alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale, nelle regioni a statuto ordinario, a fronte di agevolazioni tariffarie per nuclei familiari economicamente svantaggiati (MEF, cap. 3822);

          g) in riferimento alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di cui ai commi 552 e 554 dell'articolo unico, recanti approvazione della Tabella E e limiti massimi di impegnabilità nel 2016, valuti la Commissione referente l'opportunità di approfondire, in sede di confronto con il Governo, consuntivo del ciclo 2007-2013 e prospettive del ciclo 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cfr. ddl bilancio: programma 28.4 «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali», Tabella n. 2, Stato di previsione MEF);

          h) in riferimento al disegno di legge di bilancio, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nell'ambito delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, la possibilità del potenziamento del programma 17.15 «Ricerca di base ed applicata» – Tabella n. 2, Stato di previsione MEF.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
(Relatore: Luigi TARANTO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La X Commissione,

          esaminate la Tabella n. 3 – concernente lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 – del disegno di legge di bilancio (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa Nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato), in riferimento alle parti di competenza della Commissione;

          richiamati i contenuti del parere con osservazioni trasmesso alla Commissione referente in ordine alla «Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015» (Doc. LVII, n. 3-bis), accompagnata dalle «Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali anno 2015» (Allegato I) e dal «Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto

dell'evasione fiscale – Aggiornamento 2014» (Allegato II), nonché dalla «Relazione al Parlamento 2015», ai sensi della legge n. 243/2012, articolo 6, comma 5, (Allegato III);

          richiamate, tra l'altro, nell'ambito dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, le disposizioni di cui ai commi 41-43 concernenti detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili; ai commi 44-45 concernenti ammortamenti rafforzati; ai commi 96-98 concernenti misure per favorire l'efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; ai commi 99-102 concernenti il Fondo per le aziende sequestrate e confiscate; al comma 196 concernente promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia; ai commi 230-236 concernenti misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza; al comma 489 concernente disposizioni per il finanziamento di investimenti ambientali e tecnologici; al comma 491 concernente programmi di amministrazione straordinaria; ai commi 552 e 554, concernenti approvazione della Tabella E e limiti massimi di impegnabilità nel 2016, in riferimento alle azioni di impulso al cluster aeronautico perseguite attraverso i rifinanziamenti di cui alla Tabella E;

          richiamate altresì, tra le disposizioni introdotte o modificate in sede di esame da parte del Senato del disegno di legge di stabilità, le norme di cui ai commi 103-106 concernenti aziende vittime di mancati pagamenti; ai commi 198-206 concernenti società benefit; al comma 474 concernente equiparazione dei liberi professionisti alle imprese ai fini dell'accesso ai Piani PON e POR; ai commi 483-488 concernenti Fondo di garanzia infrastrutture TERNA; al comma 490 concernente l'accesso al fondo di garanzia per le PMI per le imprese fornitrici di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) in riferimento all'impianto del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nell'ambito delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, la possibilità di scelte dedicate al finanziamento:

              degli interventi di sostegno all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego di cui al Titolo I e al Titolo II, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

              dei contratti di sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014;

              delle misure in favore dei contratti di rete di cui alla risoluzione n. 8-00117 approvata da questa Commissione in data 11 giugno 2015;

          nonché di interventi sulle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, volte, tra l'altro, al sostegno di manifattura e artigianato digitale, al fine di finanziare accessibilità e ottimizzazione;

          b) in riferimento alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di cui ai commi 342-343 dell'articolo unico, concernenti le zone franche urbane, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nell'ambito delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, la possibilità di riconsiderare la delimitazione dell'ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle sole zone individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 (zone ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza») e di riesaminare il definanziamento del provvedimento, di cui alla Tabella E, previsto, per il 2016, nella misura di 20 milioni di euro;

          c) in riferimento alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di cui al comma 382 dell'articolo unico, concernenti la trasformazione della Cassa conguaglio

per il settore elettrico in ente pubblico economico, valuti la Commissione referente l'opportunità di approfondire, in sede di confronto con il Governo, le finalità dell'operazione sul versante della razionalizzazione e del potenziamento delle attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico;

          d) in riferimento alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di cui al comma 474 dell'articolo unico, concernenti l'accesso dei liberi professionisti ai Piani POR e PON del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, l'opportunità di una più puntuale individuazione normativa dei liberi professionisti esercenti attività d'impresa;

          e) in riferimento alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di cui ai commi 489-491 (garanzia statale per finanziamenti ILVA, fondo di garanzia per PMI fornitrici di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, programmi di amministrazione straordinaria), valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, l'opportunità di una verifica del percorso intrapreso per la soluzione della questione ILVA alla luce delle recenti decisioni del Tribunale penale federale di Bellinzona;

          f) sul versante della legge di bilancio, valuti la Commissione referente – in sede di confronto con il Governo e nell'ambito delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, nonché alla luce di noti e persistenti divari competitivi e dell'impulso necessario a progetti strategici per il sistema produttivo del Paese, quale, ad esempio, «Industria 4.0» – complessiva adeguatezza e possibilità di rafforzamento delle previsioni di stanziamenti per i seguenti programmi di cui alla Tabella n. 3 – MISE: 10.7 «Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile»; 11.5 «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo»; 11.7 «Incentivazione del sistema produttivo».

 

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
(Relatore: Luigi TARANTO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 7, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La X Commissione,

          esaminate la Tabella n. 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, del disegno di legge di bilancio (C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa Nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato) e le connesse parti della legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore della ricerca applicata;

          richiamati i contenuti del parere con osservazioni trasmesso alla Commissione referente in ordine alla «Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015» (Doc. LVII, n. 3-bis), accompagnata dalle «Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali anno 2015» (Allegato I) e dal «Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto dell'evasione fiscale – Aggiornamento 2014» (Allegato II), nonché dalla «Relazione al Parlamento 2015», ai sensi della legge n. 243/2012, articolo 6, comma 5, (Allegato III);

          richiamate, tra l'altro, nell'ambito dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, le disposizioni di cui: ai commi 110-115 concernenti l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università finalizzato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia secondo procedure nazionali e secondo criteri di valorizzazione dell'eccellenza e della qualificazione scientifica dei candidati; ai commi 133-137 concernenti l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università finalizzato all'assunzione di ricercatori ed al loro consolidamento in posizione di professori di seconda fascia; al comma 143, introdotto nel corso dell'esame al Senato, con cui si allarga la tipologia dei soggetti ammissibili e si estende l'ambito delle attività incentivabili con risorse a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) in riferimento ai commi 552 e 554 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, recanti approvazione della Tabella E e limiti massimi di impegnabilità per il 2016, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nell'ambito delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, la possibilità di:

          rivedere la riduzione delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, prevista in 20 milioni di euro sia nel 2017 che nel 2018 (MIUR, cap. 7238/P);

          prevedere una specifica autorizzazione di spesa in favore dell'Agenzia spaziale italiana finalizzata alla realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria dei piccoli satelliti ad alta tecnologia;

          b) sul versante della legge di bilancio, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nell'ambito delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, l'opportunità di esaminare la complessiva adeguatezza degli stanziamenti di cui alla Tabella n. 7 MIUR – programma 17.22 «Ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata».

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
(Relatore: Luigi TARANTO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 13, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La X Commissione,

          esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 13 – concernente lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 – del disegno di legge di bilancio (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa Nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato);

          richiamati i contenuti del parere con osservazioni trasmesso alla Commissione referente in ordine alla «Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015» (Doc. LVII, n. 3-bis), accompagnata dalle «Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali

anno 2015» (Allegato I) e dal «Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto dell'evasione fiscale – Aggiornamento 2014» (Allegato II), nonché dalla «Relazione al Parlamento 2015», ai sensi della legge n. 243/2012, articolo 6, comma 5, (Allegato III);

          richiamate, tra l'altro, nell'ambito dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, le disposizioni recate: dai commi 172-173 con i quali si rende strutturale il credito d'imposta per erogazioni liberali in favore di cultura e spettacolo; dai commi 178-180 con i quali si estende l'ambito di applicazione del credito d'imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico; dal comma 181 con il quale si stanziano 70 milioni di euro per il 2017 e 65 milioni di euro annui dal 2018 per il progetto «Grandi Beni Culturali»; dal comma 194, introdotto nel corso dell'esame del Senato, con il quale si rende permanente l'equiparazione, con conseguente applicazione di aliquota IVA ridotta, dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) in riferimento all'impianto del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nell'ambito delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, la possibilità:

              di rafforzare le dotazioni per gli strumenti del credito d'imposta per la digitalizzazione e del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, di cui al decreto legge 83/2014 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

              di intervenire in materia di tax free shopping, riservando tale attività agli istituti di pagamento ex articolo 114-septies T.U.B. e fissando un livello minimo di rimborso;

              di prevedere, nelle more del complessivo riordino della materia dei canoni demaniali marittimi, la sospensione della riscossione dei cosiddetti canoni pertinenziali e dei connessi procedimenti amministrativi sanzionatori;

          b) in riferimento alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di cui ai commi 371-372 dell'articolo unico, concernenti progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi per la ciclabilità cittadina, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, l'opportunità di un'univoca definizione normativa di ciclovia o di ciclostrada;

          c) in riferimento alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di cui al comma 551 dell'articolo unico, recante approvazione della Tabella C, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nell'ambito delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, impatto ed adeguatezza del previsto incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, delle somme destinate all'Agenzia nazionale del turismo (MIBACT, cap. 6821), nonché, sul versante della legge di bilancio, degli stanziamenti previsti, nel triennio 2016-2018, per il programma 31.1 «Sviluppo e competitività del turismo».

      La Commissione ha inoltre approvato il seguente emendamento all'A.C. 3444:

ART. 1.

      Dopo il comma 490, aggiungere il seguente:
      490-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988, articolo 17, comma 2, da emanarsi entro 180 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'adeguata rappresentanza

dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'Ente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico dei Banco nazionale di prova per le armi d fuoco portatili. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

 

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

 

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
(Relatrice: Marialuisa GNECCHI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La XI Commissione,

          esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e del bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (Atto Camera n. 3445), la relativa Nota di variazioni (Atto Camera n. 3445-bis), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (Atto Camera n. 3444);

          considerato che l'articolo 1, commi 125 e 126, del disegno di legge di stabilità rafforzano nel triennio 2016-2018 le misure di limitazione del turn over nelle pubbliche amministrazioni, sollecitando quindi un ulteriore sforzo da parte delle amministrazioni nella direzione della valorizzazione del personale in servizio e di un'attenta individuazione dei fabbisogni di personale aventi carattere prioritario;

          rilevato che il comma 246 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità reca

disposizioni in materia di rinnovi contrattuali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quantificando gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 in 300 milioni di euro annui, dei quali 74 milioni per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico;

          osservato che tali stanziamenti, condizionati dai limiti di finanza pubblica, rappresentano un primo passo nella direzione della valorizzazione del lavoro pubblico, ma conservano una criticità significativa, soprattutto a fronte della necessità di incentivare i processi di efficientamento, riorganizzazione e qualificazione della pubblica amministrazione e di garantire il successo della riforma avviata con la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

          considerata l'opportunità che il Governo verifichi la possibilità di destinare una quota delle risorse che si libereranno per effetto della riorganizzazione della pubblica amministrazione, in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, e della razionalizzazione degli acquisti alla valorizzazione delle professionalità dei dipendenti pubblici e alla difesa del potere d'acquisto delle loro retribuzioni;

          osservato che il successivo comma 248 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità dispone che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, siano posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi della normativa vigente, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

          valutato che le richiamate disposizioni pongano le basi per una riapertura della contrattazione nelle pubbliche amministrazioni sia per la parte economica sia per quella normativa, una volta che si siano chiusi gli accordi di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, finalizzati al riordino e alla riduzione dei comparti del pubblico impiego,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
(Relatrice: Marialuisa GNECCHI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La XI Commissione,

          esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e del bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (Atto Camera n. 3445), la relativa Nota di variazioni (Atto Camera n. 3445-bis), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (Atto Camera n. 3444);

          apprezzata la circostanza che, a fronte dell'evoluzione del contesto economico mondiale, nel quale si registrano segnali di rallentamento, e dell'esigenza di fronteggiare le ripercussioni ancora in atto della grave e protratta crisi economica affrontata dal nostro Paese, il Governo abbia inteso avvalersi pienamente dei margini

di flessibilità riconosciuti dalla disciplina dell'Unione europea in correlazione alle riforme strutturali e alle spese per investimenti;

          considerato che il comma 83 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità estende alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016 l'esonero contributivo previsto, limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno in corso, dalla legge di stabilità 2015, rideterminandone tanto la misura quanto la durata;

          ritenuto che, anche alla luce dell'esigenza di fronteggiare gli elevati tassi di disoccupazione, specialmente tra le giovani generazioni, riscontrati nell'Italia meridionale, occorre considerare l'esigenza di individuare una disciplina di maggior favore per le assunzioni che si realizzano nelle Regioni del Sud;

          espresso apprezzamento per le previsioni dell'articolo 1, comma 107, del disegno di legge di stabilità, che confermano al 27 per cento, anche per il 2016, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati;

          considerate favorevolmente le disposizioni del successivo comma 108, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche al fine di assicurare la copertura finanziaria per il disegno di legge in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, collegato alla manovra di finanza pubblica;

          ritenuto che tale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica potrà costituire la sede adeguata per la definizione di un intervento volto a definire un quadro di regole uniformi per le diverse tipologie di lavoro autonomo;

          valutate favorevolmente, in questo contesto, anche le disposizioni di carattere fiscale contenute nei commi da 53 a 55 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, che rivedono la disciplina del cosiddetto regime dei minimi, introdotto dalla legge n. 190 del 2014, al fine di rafforzarne l'efficacia;

          condivise le disposizioni dei commi 109 e 156 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, introdotti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che estendono al 2016 l'applicazione delle misure di sostegno alla genitorialità di cui all'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, incrementando a due giorni al durata del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti;

          rilevato che il disegno di legge di stabilità reca disposizioni in materia previdenziale volte ad affrontare criticità segnalate più volte nel tempo da questa Commissione, in vista della individuazione di soluzioni alle questioni di maggiori urgenza poste dalla vigente disciplina in materia di accesso al pensionamento;

          considerata favorevolmente la scelta di realizzare in questa sede un ulteriore intervento volto ad estendere le salvaguardie previste a legislazione vigente rispetto all'applicazione dei requisiti pensionistici di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che riprende in gran parte i contenuti del testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2514 e abbinate (cosiddetta «settima salvaguardia») all'esame di questa Commissione;

          ritenuto che l'adozione di tale intervento sia stata resa possibile dalla previsione di un preciso monitoraggio dell'andamento dei pensionamenti delle platee di lavoratori individuate dai precedenti interventi di salvaguardia e dei relativi oneri, che ha consentito di utilizzare, con finalità

di copertura finanziaria, le economie di carattere pluriennale realizzatesi;

          rilevato, a tale ultimo proposito, che la relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che gli oneri programmati per le prime sei salvaguardie ammontavano a 11,66 miliardi di euro per 170.230 soggetti e che, con la presente legge, i soggetti salvaguardati salgono a 172.466, mentre gli oneri si riducono a 11,43 miliardi di euro;

          ricordato che il 15 ottobre 2014 il Governo, in risposta all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-03439, ha indicato in 49.500 il numero dei soggetti che avrebbero diritto alla salvaguardia in presenza degli altri requisiti previsti dai precedenti provvedimenti in materia e con la maturazione del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019;

          considerato che, anche alla luce di quanto previsto nel testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2514 e abbinate, recante modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche, si rende necessaria una migliore definizione delle platee dei lavoratori beneficiari del provvedimento, in particolare prevedendo:

              a) l'estensione della salvaguardia di cui al comma 146, lettera a), anche a quanti maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento sulla base della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;

              b) l'estensione della salvaguardia di cui al comma 146, lettera e), ai lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali;

              c) l'accesso alla salvaguardia anche in caso di eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico;

          considerato che l'articolo 1, comma 155, del disegno di legge di stabilità prevede l'applicazione della sperimentazione della cosiddetta «Opzione donna» anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti dalla legge n. 243 del 2004, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità, previsti dalla medesima legge n. 243 del 2004;

          rilevato che tale disposizione accoglie le richieste più volte manifestate dalle lavoratrici interessate, anche in forma organizzata, e recepisce l'interpretazione da tempo sostenuta dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato e della Camera, che, già nel novembre dell'anno 2013, approvarono due risoluzioni di identico tenore, volte a sollecitare l'impegno del Governo per consentire l'esercizio della facoltà di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 a tutte le lavoratrici che maturassero i requisiti anagrafici e contributivi previsti da tale disposizione entro il 31 dicembre 2015, anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico fosse successiva a tale data;

          ritenuto che, anche in considerazione del carattere sperimentale della misura, ai requisiti previsti dalla legge n. 243 del 2004 non debbano applicarsi gli incrementi della speranza di vita e che, analogamente a quanto avvenuto per le misure di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti pensionistici introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, si renda necessario un puntuale monitoraggio del numero delle lavoratrici che concretamente eserciteranno la facoltà loro riconosciuta e delle spese sostenute, anche al fine di verificare l'esistenza dei risparmi da destinare all'eventuale estensione della cosiddetta «Opzione donna» o ad ulteriori interventi di salvaguardia in materia previdenziale;

          ricordato che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, il Governo è chiamato a verificare entro il 31 dicembre 2015 i risultati della sperimentazione condotta, al fine di valutare una sua eventuale prosecuzione, e che, sulla base dei dati disponibili, risulta che degli stanziamenti relativi al primo decennio di applicazione della normativa, pari a complessivi 1,684 miliardi di euro, sono stati effettivamente spesi solo 321,32 milioni di euro;

          rilevato che i commi 160 e 161 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità dispongono l'ampliamento, a decorrere dal 2017, della no-tax area per i pensionati e che appare opportuno anticipare tale apprezzabile intervento anche all'anno 2016;

          ravvisata l'esigenza di promuovere nel corso dell'anno 2016 interventi in materia previdenziale volti a introdurre elementi di flessibilità per quanto attiene all'età di accesso al pensionamento, anche attraverso l'introduzione di meccanismi di incentivazione e disincentivazione, che assicurino il riconoscimento di trattamenti pensionistici adeguati e non eccessivamente penalizzanti e promuovano l'inserimento di giovani nel mondo del lavoro;

          ricordato che, nell'ambito della Commissione, è stato costituito un Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge Atto Camera n. 857 Damiano e abbinate, recanti disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare;

          segnalata l'opportunità di prevedere che le disposizioni dell'articolo 1, comma 113, della legge di stabilità 2015, che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, escludono l'applicazione di penalizzazioni in sede di definizione dei trattamenti pensionistici per i soggetti che entro il 31 dicembre 2017 maturano i requisiti di anzianità contributiva previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, si applichino anche ai trattamenti liquidati prima di tale data;

          considerato che l'articolo 1, comma 344, del disegno di legge di stabilità prevede una riduzione di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato;

          ritenuto che tale riduzione, pur ridimensionata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento rispetto ai 48 milioni di euro previsti dal testo originario del disegno di legge, meriti di essere riconsiderata, in quanto essa, unitamente alla riduzione degli anticipi erogati ai patronati, rischia di ripercuotersi negativamente sulla prestazione, da parte loro, di servizi essenziali per i lavoratori e i pensionati;

          considerato che il manifestarsi, in misura crescente, degli effetti sulla salute dell'esposizione all'amianto ha riproposto già da qualche tempo la necessità di tutelare maggiormente i soggetti esposti, anche attraverso il riconoscimento di benefici previdenziali che consentano loro di accedere anticipatamente al pensionamento;

          osservato che, in molti siti, l'esposizione all'amianto è stata riscontrata e provata più recentemente che in altri e che, in molti casi, il riconoscimento dell'esposizione è stato ottenuto attraverso il ricorso alla magistratura;

          ravvisata l'esigenza di assicurare che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro il 30 giugno 2016 trovino applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali;

          ritenuto opportuno prorogare anche agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2016 il regime sperimentale di indennità di disoccupazione per i lavoratori

con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

          considerato che, al fine di assicurare una graduale transizione nell'applicazione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, si rende necessario estendere agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2016 la disciplina transitoria prevista, per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

          segnalata l'opportunità che, al fine di garantire un'adeguata tutela della maternità, per la determinazione dei premi di produttività siano computati i periodi di congedo di maternità nonché i riposi giornalieri della madre di cui all'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

          ravvisata l'opportunità di chiarire in via interpretativa che il riscatto di periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari non coperti da assicurazione sia cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

          si provveda ad anticipare all'anno 2016 l'ampliamento della no-tax area per i pensionati disposto dall'articolo 1, commi 160 e 161, del disegno di legge di stabilità;

      con le seguenti osservazioni:

          a completamento delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità, si segnala l'esigenza di adottare nel corso dell'anno 2016 interventi in materia previdenziale volti a introdurre elementi di flessibilità per quanto attiene all'età di accesso al pensionamento, anche attraverso l'introduzione di meccanismi di incentivazione e disincentivazione, che assicurino il riconoscimento di trattamenti pensionistici adeguati e non eccessivamente penalizzanti e promuovano l'inserimento di giovani nel mondo del lavoro, tenendo conto anche delle differenti aspettative di vita delle diverse platee delle lavoratrici e dei lavoratori;

          si raccomanda l'introduzione di misure volte a promuovere l'occupazione nel Mezzogiorno, anche attraverso un rafforzamento, per le assunzioni che si realizzino nelle regioni meridionali, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 83, del disegno di legge di stabilità;

          si segnala l'opportunità di riconsiderare le disposizioni dell'articolo 1, comma 344, del disegno di legge di stabilità, che riducono le risorse destinate al finanziamento degli istituti di patronato;

          si rappresenta l'opportunità di prevedere che, a decorrere dall'anno 2016, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL siano rivalutati sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente;

          si valuti l'opportunità di riconoscere carattere risarcitorio alla rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL, non considerandola ai fini della determinazione dei redditi del beneficiario;

          si segnala l'esigenza di estendere anche al 2016 le modalità di finanziamento della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali previste dall'articolo 1, comma 523, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni;

          si valuti l'opportunità di rendere permanente l'applicazione delle disposizioni

dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che escludono, per il periodo 2013-2015, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva;

          in attesa di un intervento di carattere sistematico in materia di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, si valuti la possibilità di rivedere le disposizioni dell'articolo 1, commi 115 e 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di consentire l'accesso alle tutele al maggior numero dei soggetti interessati da tali norme.

      La Commissione ha inoltre approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3444:

ART. 1.

      Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
      87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, sono computati il periodo di congedo di maternità, nonché i riposi giornalieri della madre ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

      Al comma 146, lettera a), primo e terzo periodo, sostituire la parola: dodici, con la seguente: trentasei.

      Conseguentemente:

          a) al comma 147, sostituire la parola: dodici con la seguente: trentasei.

          b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
      2016: – 10.000.000;
      2017: – 16.000.000;
      2018: – 16.000.000.

      Al comma 146, lettera e), sostituire le parole: 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, con le seguenti: 5.500 soggetti,

      Conseguentemente:

          a) dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
      146-bis. Per i soggetti di cui al comma 146, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

          b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
      2016: – 20.000.000;
      2017: – 40.000.000;
      2018: – 40.000.000.

      Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: , adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

      Conseguentemente:

          a) al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro

per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;

          b) dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
      514-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;

          c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;

          d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;

          e) dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
      525-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

          f) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

      alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
      2016: – 24.000.000;
      2017: – 30.000.000;
      2018: – 30.000.000.

      alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
      2016: – 7.000.000;
      2017: – 7.000.000;
      2018: – 7.000.000.

      alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
      2016: – 5.000.000;
      2017: – 5.000.000;
      2018: – 5.000.000.

      alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
      2016: – 2.000.000;
      2017: – 5.000.000;
      2018: – 5.000.000.

      alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
      2016: – 3.000.000;
      2017: – 2.000.000;
      2018: – 2.000.000.

      alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
      2016: – 1.000.000;
      2017: – 1.000.000;
      2018: – 1.000.000.

      alla voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
      2016: – 1.000.000;
      2017: – 1.000.000;
      2018: – 1.000.000.

      Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:
      155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.

      Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
      161-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente: «113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014».

      Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.

      Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
      161-bis. L'articolo 86, comma 2, lettera j), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si intende riferita anche al comma 2 del medesimo articolo in ragione dell'esplicito riferimento alla norma abrogata contenuto nel predetto comma.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
      2016: – 10.000.000;
      2017: – 10.000.000;
      2018: – 10.000.000.

      Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
      164-bis. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpreta nel senso che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 193, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro la data del 30 giugno 2016, trovano applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

      Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
      165-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.

      Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.

      Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
      165-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento a tali eventi, l'indennità è riconosciuta anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 289 milioni di euro per l'anno 2016 e a 73 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

 

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
(Relatrice: Donata LENZI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La XII Commissione,

          esaminata la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato), limitatamente alle parti di competenza, nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato);

          rilevata l'esiguità delle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche di sostegno alla famiglia di cui al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
(Relatrice: Donata LENZI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La XII Commissione,

          esaminata la Tabella n. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato), limitatamente alle parti di competenza, nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato);

          considerati, in particolare, gli interventi previsti dai commi da 208 a 212, in materia di lotta alla povertà;

          fatto presente, al riguardo, come non appaia congruo, non comprendendosene la ratio, il riferimento introdotto nel corso dell'esame al Senato, nell'ambito dei nuclei

familiari con figli minori, di cui al comma 209, alle famiglie aventi figli minori inseriti nel circuito giudiziario;

          rilevata l'esigenza di chiarire come la finalità indicata nel comma 210, ovvero il finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale, si rapporti a quanto indicato al comma 208, che finalizza le medesime risorse all'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

          evidenziato, inoltre, che il rinvio generico a uno o più provvedimenti legislativi, di cui al comma 210, sembra riferirsi a tutte le prestazioni assistenziali e non solo a quelle di sostegno al reddito a fronte del rischio povertà, con il rischio che nel processo di riordino sia rideterminato anche il contenuto di determinate misure che attengono ai diritti della persona, a prescindere dalla «prova dei mezzi» (ad esempio, quelle in materia di invalidità civile);

          segnalata l'esigenza di riformulare il comma 218, nel senso di collegare il finanziamento ivi previsto all'attuazione delle misure contemplate dal testo unificato delle proposte di legge n. 698 e abbinate (cosiddetto «Dopo di noi») – di cui la Commissione affari sociali ha concluso l'esame degli emendamenti e ha inviato il testo alle Commissioni competenti per i pareri, in gran parte espressi – in favore delle persone affette da disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza, nonché per agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità;

          osservato che in molte province italiane non è assicurato il trasporto scolastico degli alunni disabili, avendo l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 attribuito alle province, per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, ed essendo tuttavia tali funzioni, allo stato, in via di definizione alla luce dell'intervenuta legge n. 56 del 2014, che ha ridisegnato le funzioni delle ex province;

          raccomandata, pertanto, l'approvazione da parte della V Commissione degli emendamenti approvati dalla XII Commissione e allegati alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          provveda la Commissione di merito a chiarire come la finalità indicata nel comma 210, ovvero il finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale, si rapporti a quanto indicato al comma 208, che finalizza le medesime risorse all'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le iniziative da intraprendere per pervenire ad una positiva soluzione della problematica della mancata erogazione, in diverse province italiane, del servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili, essendo l'attribuzione della relativa competenza ancora in via di definizione, a seguito della superamento dell'istituzione provinciale.

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
(Relatrice: Donata LENZI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 14)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La XII Commissione,

          esaminata la Tabella n. 14 (Stato di previsione del Ministero della salute) del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato) nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato),

          evidenziate diverse criticità concernenti, in particolare, i commi 303 e 304, sia per ragioni attinenti specificamente alla formulazione – sotto il profilo letterale sembrerebbe opportuno estendere il riferimento, in entrambi i commi, ai presidi ospedalieri dei citati enti; manca, inoltre, la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in una materia in cui quest'ultima si reputa necessaria – sia, soprattutto, per ragioni di merito. Al riguardo, pur condividendo l'opportunità di sottoporre i singoli presidi ospedalieri a controlli atti ad evitare sprechi, non si può tuttavia prescindere dal considerare che la presenza di un ospedale in un dato territorio è motivata in primo luogo dall'esigenza di garantire un servizio essenziale, a

tutela della salute, e non certamente dall'obiettivo di produrre utili. Sembra preferibile, quindi, ritenere che l'equilibrio di bilancio sia compito dell'azienda sanitaria locale cui compete anche garantire i servizi, e non obiettivo del singolo presidio;

          manifestate perplessità in ordine alle scelta di cui ai commi 305 e 306 per cui in alcune regioni, sulla base di determinati parametri, si possano costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali, in quanto si teme che tale soluzione potrebbe avere un impatto negativo sulla spesa pubblica. Infatti, sia i parametri quali ad esempio i posti letto, i responsabili di unità operative, sia il sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG) sono assai diversi con riferimento alle aziende sanitarie locali, da un lato, e alle aziende ospedaliere-universitarie, dall'altro;

          rilevato, con riferimento al medesimo comma 313, che la soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, farebbe venire meno anche il comma 2-bis, concernente l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica (erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale);

          osservato che nella procedura per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 318 è contemplato il semplice parere della Conferenza Stato-regioni laddove, invece, dovrebbe essere previsto lo strumento dell'intesa;

          evidenziato che dall'attuazione dei commi da 388 a 392, che stabiliscono la misura del contributo alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome per gli anni 2017-2019, ciò che comporta che le regioni individuino gli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi, non può derivare un'ulteriore riduzione del finanziamento corrente del Sistema sanitario nazionale;

          considerata l'esigenza di implementare le somme per la corresponsione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie e di trasfusioni, di cui alla legge n. 210 del 1992, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa;

          fatto presente che, non essendo stato completato l'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, secondo quanto era stato previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 158 del 2012, si reputa opportuno provvedere ad una revisione straordinaria del predetto prontuario, sulla base dei criteri del costo-beneficio e dell'efficacia terapeutica;

          valutata altresì l'esigenza di completare il processo di trasferimento delle somme assegnate alle regioni a statuto speciale a seguito del trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);

          osservato che occorre semplificare la procedura finalizzata al riparto delle risorse tra Centro nazionale sangue e Centro nazionale trapianti, da un lato, e regioni, dall'altro;

          rilevato, inoltre, che il testo del provvedimento in oggetto non contiene alcuna misura volta a dare una risposta alla drammatica situazione in cui versano molte aziende sanitarie e ospedaliere, che si trovano nell'impossibilità di erogare le prestazioni assistenziali con il personale in servizio, dovendo al tempo stesso garantire l'osservanza della normativa in materia di turni di lavoro;

          raccomandata, pertanto, l'approvazione da parte della V Commissione degli emendamenti approvati dalla XII Commissione e allegati alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          provveda la Commissione di merito a chiarire che l'attuazione dei commi da 388 a 392, concernenti la misura del contributo

alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome per gli anni 2017-2019, non può comportare un'ulteriore riduzione del finanziamento corrente del Sistema sanitario nazionale;

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di intraprendere le iniziative volte a dare una risposta alla drammatica situazione in cui versano molte aziende sanitarie e ospedaliere, che si trovano nell'impossibilità di erogare le prestazioni assistenziali con il personale in servizio, dovendo al tempo stesso garantire l'osservanza della normativa in materia di turni di lavoro.

      La Commissione ha inoltre approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3444:

      Al comma 209, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: con maggior numero di figli minori con le seguenti: in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili.

      Al comma 209, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario,.

      Al comma 210, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la finalità di cui al periodo precedente, sono esclusi dal riordino i trasferimenti di risorse, a qualsiasi titolo, per persone disabili o non autosufficienti.

      Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
      212-bis. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non impegnate al 31 dicembre 2015, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per le medesime finalità nell'esercizio finanziario 2016.

      Al comma 214, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario,.

      Sostituire il comma 218 con il seguente:
      Per il finanziamento di un provvedimento legislativo recante misure di assistenza, cura e prevenzione in favore delle persone affette da disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza, nonché per agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dal 2016.

      Al comma 305, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono salvaguardate le risorse e le metodologie operative necessarie a mantenere la specificità del ruolo dell'università per quanto attiene all'attività di formazione e ricerca.

      Al comma 313, sostituire il terzo periodo con il seguente: I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono soppressi.

      Al comma 316, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.

      Al comma 318, sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza.

      Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
      332-bis. Le risorse di cui all'articolo 2-ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004,

n. 138, e le risorse di cui all'articolo 2, comma 307, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono assegnate dal Ministero della salute direttamente al Centro nazionale trapianti per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica.
      332-ter. Le risorse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, e all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono equamente ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale.

      Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
      332-bis. Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 369, della presente legge.

      Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
      332-bis. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, riconosciuti dopo il 1 maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto, anche a valere sulla quota del Fondo sanitario regionale.

      Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
      332-bis. A seguito dell'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), alle Regioni a statuto speciale sono trasferite le somme loro assegnate in sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
(Relatore: Luca SANI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 12)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La XIII Commissione,

          esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2015-2017 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato) con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del il disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)» (C. 3444 Governo, approvato dal Senato);

          premesso che:

              il disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», e il disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, presentati dal Governo al Senato della Repubblica per l'esame in prima lettura, sono stati parzialmente modificati;

              il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica, comporta un incremento del saldo netto da finanziare di circa 20,3 miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;

              il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;

              qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;

          sottolineato che:

              coerentemente con l'intenzione del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente favorevole alla crescita, così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;

          ritenuto che:

              la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà;

              importanti misure sono specificamente adottate per la promozione del patrimonio culturale del paese, che viene tutelato e valorizzato come motore del suo sviluppo;

          rilevato che, per i profili di propria competenza, la manovra mette in primo piano il settore agricolo, dedicando allo stesso una serie di interventi di natura fiscale ed economica particolarmente favorevoli per le imprese del settore che dovrebbero permettere di liberare nuove risorse finanziarie da utilizzare per la crescita economica;

          considerato, comunque, che occorre prestare particolare attenzione ad alcuni settori come quello zootecnico, già in difficoltà a causa di uno spread tra i costi e i prezzi che non consente un'adeguata remunerazione dei fattori di produzione e anche a causa delle conseguenze delle dichiarazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità in ordine al consumo di carne rossa hanno inciso fortemente sui consumi delle famiglie determinando un drastico calo degli acquisti di carne con un aumento delle sofferenze finanziarie delle imprese del settore;

          altro settore in particolare difficoltà è il settore della pesca, chiamato a misurarsi con le limitazioni previste a livello europeo per una gestione sostenibile dello sforzo di pesca e con la concorrenza dei Paesi non soggetti a tali restrizioni. A tal fine risulta fondamentale assicurare adeguate risorse al Piano nazionale triennale della pesca affinché possa essere assicurata una politica a favore dell'incremento della redditività delle attività d'impresa, con la salvaguardia dell'occupazione e della coesione territoriale delle realtà costiere;

          ritenuto, altresì, che il fenomeno della povertà ha assunto negli ultimi anni dimensioni sempre più preoccupanti e che

occorre garantire adeguate forniture di alimenti ai più bisognosi;

          considerato che occorre chiarire che l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i soggetti che operano nel settore dell'agricoltura e della pesca include anche le cooperative di imprenditori agricoli che forniscono ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico;

          ritenuto necessario garantire risorse adeguate al settore ippico, anche in vista della prospettata riforma dell'intero comparto;

          considerato opportuno estendere gli ecoincentivi già previsti per gli immobili anche agli interventi di manutenzione degli spazi verdi di pertinenza degli immobili;

          ritenuta l'importanza di ridurre l'accisa alla produzione e commercializzazione di birra prodotta con metodi artigianali e in impianti di piccola dimensione;

          considerato altresì necessario riservare, visto anche il successo dell'Expo, nell'ambito del piano straordinario per la promozione del made in Italy, specifiche risorse per la lotta alla contraffazione e all’italian sounding e per il sostegno dell'export agroalimentare;

          considerata, infine, la necessità di definire compiutamente il quadro giuridico dei dipendenti di Buonitalia interessati dal transito degli organici nell'ICE,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2016:

          sia previsto un apposito stanziamento a favore delle imprese del settore zootecnico che possa configurarsi come quota nazionale aggiuntiva rispetto alle risorse finanziarie a sostegno del comparto approvate in sede europea;

          siano previste risorse aggiuntive, in misura pari ad almeno 10 milioni per l'anno 2016, sul Fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

          sia rifinanziato il Programma nazionale triennale 2013-2015 della pesca e dell'acquacoltura al fine di consentire la realizzazione delle azioni a sostegno del settore;

          sia chiarito che l'esenzione dal pagamento dell'IRAP disposta dall'articolo 1, commi 38-40, include le cooperative di imprenditori agricoli che forniscono ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico;
      e con le seguenti osservazioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2016:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere nell'esenzione dal pagamento dell'IMU e dell'IRAP le cooperative che svolgono attività di agricoltura sociale ed i giovani agricoltori che svolgono la loro attività su terreni in affitto;

          valuti la Commissione di merito di aumentare lo stanziamento relativo al Fondo di solidarietà nazionale in ragione delle numerose emergenze registrate nel corso del 2015;

          valuti la Commissione di merito la possibilità di garantire risorse adeguate e aggiuntive al settore ippico, anche in vista della prospettata riforma dell'intero comparto;

          valuti la Commissione di merito la possibilità di estendere gli ecoincentivi già previsti per gli immobili anche agli interventi di manutenzione degli spazi verdi di pertinenza degli immobili;

          valuti la Commissione di merito la possibilità di ridurre l'accisa alla produzione e commercializzazione di birra prodotta con metodi artigianali e in impianti di piccola dimensione;

          valuti la Commissione di merito la possibilità di definire compiutamente il quadro giuridico dei dipendenti di Buonitalia visto il processo di riforma che prevede il transito degli organici presso l'ICE;

          valuti la Commissione di merito la possibilità di riservare nell'ambito del piano straordinario per la promozione del made in Italy specifiche risorse per la lotta alla contraffazione e all’italian sounding e per il sostegno dell’export agroalimentare.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
(Relatrice: Vanessa CAMANI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (3445-bis)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (3444)

      La XIV Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3444 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2016);

          premesso che:

              il disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», e il disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, presentati dal Governo al Senato della Repubblica per l'esame in prima lettura, sono stati parzialmente modificati;

              il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati

in prima lettura dal Senato della Repubblica, comporta un incremento del saldo netto da finanziare di circa 20,3 miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;

              il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;

              qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, così come la possibilità di avvalersi di margini di flessibilità con riferimento alle esigenze di sicurezza legate ai fenomeni terroristici, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;

          sottolineato che:

              coerentemente con l'intenzione del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente favorevole alla crescita così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;

          rilevato che, per i profili di propria competenza:

              è ampiamente apprezzabile il pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea, con riferimento agli investimenti, alle riforme strutturali e anche, potenzialmente, agli eventi connessi con l'attuale crisi migratoria, ad ulteriore conferma dell'impegno assunto dall'Italia con riguardo a tali temi, nell'ambito del semestre italiano di presidenza del Consiglio UE;

              con riguardo alle clausole sopraddette, la Commissione europea ha disposto, nei riguardi dell'Italia, la prosecuzione del monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Stabilità e Crescita, per valutare se verranno compiuti progressi nell'attuazione delle riforme strutturali e se, pur risultando rispettate le condizioni per l'attivazione della clausola sugli investimenti, la deviazione dal percorso di aggiustamento dalla stessa determinato sarà effettivamente usata per aumentare gli investimenti;

              più in generale, in sede di valutazione dei documenti programmatici di bilancio DPB 2015 dell'Italia, nell'ambito del monitoraggio e della valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n.473/2013, la Commissione europea (16 novembre 2015) e l'Eurogruppo (23 novembre 2015) hanno condiviso sostanzialmente i dati e le previsioni contenute nel DPB 2015 – ritenendo altresì che l'Italia abbia compiuto progressi sulle raccomandazioni in tema di governance di bilancio – e non hanno richiesto revisioni e modifiche del Documento; tuttavia, in sede europea si rileva che è presente un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine, tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito, tale da giustificare un monitoraggio in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità;

              gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 presentati dalla relatrice, ed approvati dalla Commissione – sono volti a rafforzare l'efficacia del sistema di gestione del contenzioso e a garantire un celere ed efficace adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, a conferma dell'impegno congiunto del Parlamento e del Governo al miglioramento dei rapporti tra Italia e Unione europea, non solo con gli strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea, ma anche

attraverso la legge di stabilità, che contiene numerose misure di gestione del contenzioso con l'Unione europea;

              in particolare, gli emendamenti mirano a rendere più incisivo il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché agevolano l'esecuzione delle sentenze di condanna che comportano oneri finanziari, al fine di evitare un loro aggravamento con procedure troppo complesse;

              alcune disposizioni – come riferito dal rappresentante del Governo nella seduta del 24 novembre – sono volte a definire procedure EU-Pilot e pertanto svolgono una funzione preventiva del contenzioso, impedendo che la fase di pre-contenzioso avviata nei confronti dell'Italia sfoci in procedure di infrazione; si tratta in particolare delle disposizioni in materia di imposte sugli immobili detenuti all'estero (articolo 1, comma 14) e in materia di aliquota IVA applicabile alle cooperative sociali (commi 545 e 547) sulle quali è stato raggiunto un consenso con la Commissione europea;

              l'articolo 1, comma 470 modifica la disciplina del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 43, comma 9-bis della legge n. 234 del 2012); in particolare, la nuova formulazione del comma 9-bis prevede che – ai fini della rivalsa da parte dello Stato – sia possibile attivare una compensazione con i trasferimenti da effettuarsi verso le Amministrazioni responsabili;

              al fine di evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione, potrebbe essere opportuno procedere ad un coordinamento tra il nuovo comma 9-bis e il vigente comma 3 dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, in cui si prevede che la rivalsa dello Stato opera sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali;

              nel corso dell'esame presso il Senato è stato opportunamente introdotto il comma 474 che equipara i liberi professionisti alle PMI nell'accesso ai Piani PON e POR, al fine di consentire l'adeguamento alla disciplina europea in materia di Fondi strutturali e con l'obiettivo di rafforzare l'accesso agli strumenti di finanziamento per la competitività e le PMI;

              il Senato, inoltre, con l'introduzione del comma 473, ha soppresso, all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, stabilendo che agli atti di esecuzione dell'Unione europea, così come alle norme che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, sia data attuazione mediante decreto ministeriale;

              tale previsione appare condivisibile quanto alle finalità di accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, anche in chiave di prevenzione del contenzioso con l'Unione europea;

              tuttavia, appare necessario garantire un adeguato contemperamento tra le istanze di semplificazione e la coerenza del sistema delle fonti giuridiche; si evidenzia quindi che l'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, come modificato, non esclude che ai decreti ministeriali aventi contenuto normativo continui ad applicarsi la disciplina generale sugli atti normativi del Governo e dei singoli ministri (articolo 17 della legge n. 400 del 1998), come previsto dalla legge n. 127 del 1997 (articolo 17, comma 25) e in più occasioni confermato dalla pronunce del Consiglio di Stato,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

          provveda la Commissione di merito ad un migliore coordinamento tra le disposizioni

contenute ai commi 3 e 9-bis dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012 in materia di diritto di rivalsa dello Stato verso le Amministrazioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.

          esaminati, altresì, il disegno di legge di bilancio per il 2016 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa Nota di variazioni (C. 3445-bis), approvati dal Senato il 20 novembre 2015, nonché la Tabella n. 2 recante Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza);

          rilevato che il disegno di legge di bilancio per il 2016 è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF 2015 presentata a settembre 2015, al fine di perseguire, mediante la legge di stabilità, i volumi di entrata e di spesa programmata;

          ricordato che il 16 novembre 2015 la Commissione europea, nell'ambito del monitoraggio e della valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n.473/2013, ha completato il processo di valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB), che gli Stati membri della zona euro hanno l'obbligo di presentare entro il 15 ottobre;

          preso atto che la Commissione europea e l'Eurogruppo hanno condiviso sostanzialmente i dati e le previsioni contenute nel DPB 2015 – ritenendo altresì che l'Italia abbia compiuto progressi sulle raccomandazioni in tema di governance di bilancio – e non hanno richiesto revisioni e modifiche del Documento; tuttavia, in sede europea si rileva che è presente un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine, tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito, tale da giustificare un monitoraggio in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità;

          osservato che il saldo netto da finanziare per il 2016, pari a –11,4 miliardi di euro, è in miglioramento rispetto alla previsione del bilancio 2015 e che un ulteriore miglioramento è previsto per il biennio 2017-2018; ricordato altresì che l'avanzo primario presenta valori positivi e crescenti nel triennio, che un andamento positivo è previsto per il 2017-2018 per le entrate tributarie e che si registra una riduzione delle spese finali rispetto all'assestato 2015;

          ricordato infine che per gli stanziamenti previsti per le politiche in ambito UE per l'anno finanziario 2016, esposti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) è previsto un aumento di 800 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015, con uno stanziamento pari a 23.753,9 milioni di euro, destinato ad aumentare ulteriormente per i successivi anni finanziari del triennio considerato,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

      La Commissione ha inoltre approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3444:

ART. 1.

      Al comma 470, capoverso comma 9-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui le risorse del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, allocate ai sensi del primo periodo del presente comma, non siano sufficienti a coprire gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, i conseguenti oneri finanziari. Ai fini del reintegro del fondo di rotazione, si applica la procedura di cui al secondo periodo del presente comma. Resta fermo che la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, come determinata dalla legge 29

luglio 2015, n. 115, non può essere utilizzata a copertura degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze.

      Al comma 471, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
      2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2 e fatte salve le ipotesi ivi disciplinate, nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentiti gli enti interessati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento.

      Dopo il comma 471, inserire i seguenti:
      471-bis. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 è sostituito dal seguente:
      2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di notifica ovvero nel diverso termine stabilito nella decisione medesima, il Ministro competente, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti nonché in caso di aiuti concessi nel quadro di un regime da più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina il Commissario straordinario del Governo che con proprio provvedimento individua i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3, costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.

      471-ter. L'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dal comma 471-bis, si applica anche alle decisioni di recupero notificate nel corso del 2015.