• Testo MOZIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.1/00162 premesso che: ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le cariche di Governo di...



Atto Senato

Mozione 1-00162 presentata da ANDREA CIOFFI
mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n.126

CIOFFI, TAVERNA, SCIBONA, PUGLIA, PEPE, MOLINARI, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, SERRA, MORONESE, NUGNES, CAMPANELLA, VACCIANO, CASTALDI, MONTEVECCHI, SANTANGELO, ORELLANA, SIMEONI, GIARRUSSO, BOTTICI, CATALFO, BATTISTA, DONNO, FATTORI - Il Senato,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le cariche di Governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215 (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo), sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti;

l'art. 68 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalle predette cariche. Al comma 4, viene fissato il breve termine di 10 giorni tra il momento in cui si concretizza la causa di incompatibilità e la cessazione dalle funzioni dell'amministratore che in tale condizione si sia venuto a trovare, quale strumento atto a rimuovere le cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero le cause di incompatibilità;

stante l'assenza della puntuale previsione di un iter procedurale nell'articolo 13, comma 3, del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, una nota redatta dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI) nel gennaio 2013 sulle problematiche della nuova previsione relativa all'incompatibilità del sindaco ritiene applicabili altri articoli del testo unico per garantire l'effettiva cessazione delle funzioni incompatibili. In particolare essa conferma l'utilizzabilità del procedimento di contestazione della causa di incompatibilità prevista dagli articoli 69 e 70 del testo unico medesimo. La procedura di contestazione delle cause di incompatibilità (al cui esito consegue, mediante decadenza del soggetto incompatibile, la cessazione dalle funzioni dell'amministratore) è regolata in particolare dall'art. 69, il quale assegna il compito di contestare tale condizione al consiglio di cui l'interessato fa parte e ne fissa le modalità e i tempi. Ai sensi del comma 5, spetta allo stesso Consiglio, qualora l'amministratore non provveda a rimuovere la causa di incompatibilità nei tempi previsti, dichiararlo decaduto con propria deliberazione; l'art. 70, peraltro, identifica come altri possibili soggetti atti a promuovere la decadenza dalla carica sia il prefetto (comma 2) sia qualsiasi cittadino elettore (comma 1);

considerato che:

il dottor Vincenzo De Luca ricopre la carica di sindaco di Salerno dal 20 maggio 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013, è stato nominato Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 2 del 2 maggio 2013, risulta altresì essere stato avviato il procedimento di nomina del Sottosegretario di Stato De Luca a Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

in data 6 agosto 2013, come riportato anche in diversi atti di sindacato ispettivo (tra cui 3-00367), il sindaco Vincenzo De Luca scriveva al Consiglio comunale di Salerno in merito alla verifica della condizione di incompatibilità del sindaco ex art. 69 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 627 del 2000 ed in risposta alla nota inviata dal Consiglio comunale al medesimo sindaco in data 1° agosto 2013. Con detta comunicazione il sindaco, Vincenzo De Luca, dichiarava di aver giurato nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri e controfirmato per accettazione l'atto di nomina a vice ministro delle infrastrutture e trasporti. In detta lettera, inoltre, il sindaco e vice ministro Vincenzo De Luca dichiarava: "è proprio l'attribuzione delle deleghe ad attribuire piena e completa effettività alle funzioni di carattere amministrativo ed esecutivo del Vice Ministro incaricato" e terminava sottolineando: "Ne consegue che alcuna incompatibilità sussiste tra la carica di Sindaco e l'incarico di Vice Ministro, come attualmente configurato in capo allo scrivente";

Vincenzo De Luca si trova pertanto inequivocabilmente nelle condizioni di incompatibilità richiamate agli effetti dell'art. 29-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per i Comuni superiori a 20.000 abitanti. Il regime delle incompatibilità introdotto dal citato art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si applica anche alle cariche monocratiche elettive assunte prima dell'entrata in vigore del medesimo provvedimento, ma ad oggi il Consiglio comunale salernitano, cui il testo unico assegna il compito di contestare l'incompatibilità, non ha concluso definitivamente le relative procedure di contestazione, né il sindaco ha spontaneamente provveduto a rimuovere l'incompatibilità mediante dimissioni volontarie;

appare evidente come l'evoluzione legislativa in materia indichi, con sempre maggior chiarezza e rigore, la netta tendenza in direzione del divieto di cumulo di cariche, ancor più che di retribuzioni. Proprio al fine di prevenire ogni potenziale conflitto di interessi tra le cariche ricoperte, l'art. 2, comma 1, lettera a), della la legge 20 luglio 2004, n. 215, dispone perciò che il titolare di cariche di governo non può "ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60". Analoga finalità ha, inequivocabilmente, l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale, come già sopra evidenziato, dispone che "le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti";

a rafforzare il quadro delle disposizioni in materia di incompatibilità è intervenuta altresì la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 120 del 5 giugno 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. È stata in tal modo riaffermata l'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare nazionale e la carica di sindaco di un Comune di grandi dimensioni già riconosciuta con la sentenza n. 277 del 2011 e la sentenza n. 67 del 2012. Da ultimo, appare opportuno citare il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, finalizzate a rafforzate i presidi per la trasparenza e per l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche;

preso atto che:

pur in pendenza di un giudizio civile presso il Tribunale di Salerno perché ne sia dichiarata la decadenza dalla carica di sindaco, il sottosegretario De Luca non ha finora inteso dimettersi dalla carica di sindaco, diversamente da quanto è stato già fatto dagli attuali Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, lamentando anzi di non aver ancora ricevuto le deleghe operative dal Ministro. Si tenga conto del fatto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, tra le altre, competenze anche sul demanio marittimo, con il conseguente rischio di veder generare un potenziale conflitto di interessi in relazione alla procedura di sdemanializzazione, che al momento risulta non ancora completata, relativa ad aree della spiaggia di Santa Teresa di Salerno oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Risulta da notizie di stampa che il sindaco De Luca sia indagato in più di un procedimento penale e coinvolto in numerosi procedimenti civili e amministrativi, proprio con riferimento ad alcune opere pubbliche e private realizzate e realizzande nella città di Salerno;

appaiono, pertanto, non più sostenibili sia il perdurante atteggiamento dilatorio in ordine alle dimissioni, sia il persistente tentativo di interpretare in maniera meno stringente la legislazione sopravvenuta nel 2011, in base alla quale il prefetto di Salerno ben potrebbe promuovere autonomamente l'azione per la dichiarazione della decadenza dalla carica di sindaco, azione che anche qualsiasi cittadino elettore potrebbe del pari promuovere davanti al tribunale civile in prima istanza, al fine di assicurare il rispetto del principio di incompatibilità tra le cariche di Governo e qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di Governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, e ciò nell'interesse del buon andamento dell'ente e dell'efficienza dell'azione amministrativa;

considerato altresì che, in data 13 agosto 2013, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha invitato il dottor De Luca a risolvere, nel termine di 30 giorni, la situazione di incompatibilità pendente connessa alla coesistenza delle cariche di sindaco di Salerno e di Sottosegretario di Stato, termine inutilmente decorso in quanto il Sottosegretario non ha provveduto a risolvere l'incompatibilità. L'Autorità ha pertanto deliberato, nell'adunanza del 18 settembre 2013, l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 215 del 2004 e dell'articolo 8 del regolamento concernente "Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", nei confronti del dottor Vincenzo De Luca, per violazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 215 del 2004 e dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con riferimento alla carica di sindaco di Salerno;

considerato infine che:

l'articolo 10 della legge n. 400 del 23 agosto 1988 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» sancisce che i Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni, i Sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione». In questo senso, seppur indirettamente, il rapporto fiduciario tra Camere e Governo non può non riflettersi anche sul rapporto con i Sottosegretari di Stato, in considerazione del loro ruolo di indirizzo, di supporto e di supplenza dell'attività di Governo nelle sedi parlamentari;

il comportamento assunto dal sottosegretario De Luca non appare, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, consono al sereno e corretto esercizio di tale funzione, anche per il solo fatto di aver incautamente esposto se stesso, la sua carica ed il Ministero delle infrastrutture al rischio di inopportune e censurabili iniziative di aggiramento di una normativa chiara ed inequivocabile in materia di incompatibilità; sono pertanto venute meno le condizioni per la permanenza serena del dottor De Luca alla carica e alle funzioni di Sottosegretario di Stato, o per il conferimento allo stesso della carica di Vice Ministro, con conseguente attribuzione di deleghe,

impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Sottosegretario di Stato del dottor Vincenzo De Luca.

(1-00162)