• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.4/01022 BULGARELLI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: il servizio svolto dal segretario comunale può essere oggetto di convenzione tra due o più Comuni che si avvalgono della...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01022 presentata da ELISA BULGARELLI
giovedì 17 ottobre 2013, seduta n.128

BULGARELLI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

il servizio svolto dal segretario comunale può essere oggetto di convenzione tra due o più Comuni che si avvalgono della prestazione di un unico segretario comunale ripartendo tra loro gli oneri del servizio, facoltà, questa, rivolta soprattutto ai Comuni minori, e motivata dal possibile risparmio economico che, anche se piccolo, in valore assoluto, può essere significativo per un ente locale dal bilancio limitato;

nelle premesse delle stesse dette convenzioni tra Comuni sono richiamati: l'art. 98, comma 3, del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che recita "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia" autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali (AGES); l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127", rubricato "Convenzioni di segreteria", che recita «1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia. 3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge [esso è stato abrogato dall'art. 274 del testo unico e corrisponde esattamente al contenuto del comma 6 dell'art. 97 "Ruoli e funzioni" del Capo II - Segretari comunali e provinciali del medesimo codice] determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi»;

visto che:

il parere dell'Agenzia AGES n. 0029855 del 21 aprile 2006 dichiara che è necessario considerare l'ipotesi in cui il segretario organizzi la propria attività lavorativa in maniera tale da raggiungere, in via primaria un Comune diverso da quello capofila della convenzione per motivi di convenienza e per esigenze personali, con la conseguenza che, in siffatto caso, si può giustificare la risoluzione che prevede il rimborso delle spese di viaggio;

nello stesso parere n. 0029855 inoltre si dice: "In altri termini ed in conclusione, ferma restando l'esclusione del rimborso nell'ipotesi dello spostamento dalla propria residenza al comune capofila e viceversa, al pari del rimborso del percorso effettuato per raggiungere dall'ultimo comune il proprio domicilio si fa rilevare quanto segue";

appare evidente come lo scopo del parere era affermare che, detto A il Comune capofila, B e C due Comuni convenzionati con esso per il servizio di segretario comunale, allora il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione (ex art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ed ex art. 45, comma 2, dell'accordo 16 maggio 2001 contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali) spetta in tutte le fattispecie possibili: il Segretario dalla propria residenza raggiunga il Comune A e successivamente si sposti nel Comune B e poi C oppure in uno solo di questi e viceversa; il Segretario dalla propria residenza raggiunga il Comune B e successivamente si sposti nel Comune A e poi C oppure in uno solo di questi e viceversa; il Segretario dalla propria residenza raggiunga il Comune C e successivamente si sposti nel Comune B e poi A oppure in uno solo di questi e viceversa;

il parere n. 0029855 coglie la ratio delle norme citate nel prevedere il rimborso qualunque sia l'ordine in cui ci si sposta da una sede convenzionata all'altra e limitatamente al percorso da una sede all'altra, poiché, in caso di convenzione di segreteria, i Comuni interessati costituiscono tutte ordinarie sedi di lavoro per il segretario;

pare invece palese l'esclusione del rimborso relativo allo spostamento dalla propria residenza al comune prima sede di lavoro della giornata lavorativa del segretario comunale, così come, del rimborso dello spostamento dall'ultimo comune sede di lavoro della giornata lavorativa del segretario comunale al proprio domicilio, esclusione che è esplicitamente prevista: 1) dal decreto n. 25402 del Presidente dell'unità di missione (istituita con decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 2010, infatti, in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, con legge n. 122 del 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, supplemento ordinario n. 174, è stata soppressa l'AGES ed è stata prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'interno, decadendo, pertanto, anche gli organi di gestione della stessa che, a livello regionale, sono stati sostituiti dai prefetti delle province capoluogo di regione) datato 17 maggio 2011 che riporta la nota, a firma del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 54055 del 21 aprile 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, nota che si conclude con il seguente passaggio: "si ritiene altresì che nessun rimborso spetti per i tragitti abitazione - luogo di lavoro e viceversa"; 2) dal parere n. 92 del 2008 del Servizio di consulenza regionale agli enti locali singoli o associati della Regione Piemonte che al quesito "Come si deve intendere l'espressione contenuta nel parere dell'AGES del 3 marzo 2006 'ferma restando l'esclusione del rimborso nell'ipotesi dello spostamento dalla propria residenza al Comune capofila e viceversa al pari del rimborso del percorso effettuato per raggiungere dall'ultimo Comune il proprio domicilio", così risponde: "va interpretato nel senso che nessun rimborso spetta per le spese di viaggio dalla propria residenza ad ognuno dei comuni convenzionati"; 3) dalla delibera n. 9/CONTR/11 del 7 febbraio 2011 della Corte dei conti a sezioni riunite in sede di controllo che nella pronuncia riguardante l'applicazione presso gli enti locali dell'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti al rimborso delle spese per missioni ha stabilito che l'art. 45, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2001 per i segretari comunali e provinciali non sia stato reso inefficace dall'entrata in vigore dell'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 stante la diversità della fattispecie. «L'art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall'art. 45 comma 2, del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L'art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra "i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione" dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court»;

è evidente la situazione di disagio oggettiva a cui è costretto, per lavoro, il segretario di due o più Comuni in convenzione, sia perché dovrà avere a che fare con due diversi apparati comunali con le relative problematiche specifiche, sia perché potrebbe essere necessario spostarsi giornalmente da una sede all'altra (tutte ordinarie sedi di lavoro per il segretario, come già ribadito), a differenza di quanto avverrebbe, invece, in una situazione di normale espletamento della propria attività, nell'ambito di un'unica sede comunale. Questo disagio è all'origine, giustamente, della previsione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, che stabilisce una retribuzione mensile aggiuntiva (nella fattispecie una maggiorazione del 25 per cento pari a 16.505,97 euro lordi per l'anno 2010) e il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni;

tenuto conto che:

la circostanza per cui il segretario comunale decida di porre la propria residenza a centinaia di chilometri di distanza dalle sedi di lavoro è puramente incidentale, nonché di nessun valore aggiunto per i Comuni convenzionati e, per assurdo, nel caso del rimborso delle spese di viaggio dalla propria residenza alla sede di lavoro del Comune convenzionato non capofila, come è avvenuto concretamente, andrebbe a costituirsi un immotivato privilegio rispetto al segretario che esercita la propria funzione in un'unica sede lavorativa;

in data 3 ottobre 2013, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata del senatore Francesco Molinari, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Graziano Delrio ha detto che la questione è «di pertinenza del Ministero dell'interno. Come lei sa, l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali è stata soppressa e la competenza è ora in capo al Ministero dell'interno. Mi permetto di anticipare quello che immagino le verrà detto, ossia che ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionata è garantito il rimborso per le spese di viaggio. Pertanto questi casi ben definiti sono disciplinati dall'articolo 10, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica n. 465 del 1997»;

quanto detto dal Ministro confermerebbe quanto più sopra riportato in premessa, dato che il comma citato dallo stesso Ministro (comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997), come detto, recita: "Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi»,

si chiede di sapere:

se un segretario comunale, anche se esercita in convenzione, abbia diritto a percepire rimborsi spese per il trasposto nel tragitto fra domicilio/residenza e sede principale di lavoro, chiarito che ha certamente diritto a quelli fra le due o più sedi di lavoro come da articolo 10, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica n. 465 del 1997;

in caso di risposta negativa, che cosa il Ministro in indirizzo intenda fare al fine di far rispettare la ratio della normativa, anche eventualmente emanando circolari chiarificatrici.

(4-01022)