• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03444-A/358    premesso che:     a seguito di una segnalazione pervenuta in data 30 settembre 2013 dalla società Aliplast Spa l'Autorità ha avviato il 17 luglio 2014 un'istruttoria ai...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03444-A/358presentato daCATANOSO Basiliotesto diSabato 19 dicembre 2015, seduta n. 540

   La Camera,
   premesso che:
    a seguito di una segnalazione pervenuta in data 30 settembre 2013 dalla società Aliplast Spa l'Autorità ha avviato il 17 luglio 2014 un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990, volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 102 TFUE, in relazione ai comportamenti assunti da CONAI, anche nell'interesse di COREPLA, nel mercato dell'organizzazione della gestione dei rifiuti da imballaggi in plastica speciali, ovvero prodotti da utenze non domestiche;
    CONAI è un consorzio obbligatorio per legge, dotato di personalità giuridica, senza fini di lucro, costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi, obbligati a finanziare l'attività di gestione dei rifiuti derivanti dall'utilizzo dei propri imballaggi, ai sensi del principio europeo dell’Extended Producer Responsibility («EPR»);
    CONAI fornisce tale servizio di compliance al suddetto obbligo di legge avvalendosi delle attività svolte da sei consorzi di filiera, ognuno di essi rappresentativo delle imprese che producono imballaggi in acciaio (CNA), in alluminio (CIAL), in carta (COMIECO), in legno (RILEGNO), in vetro (COREVE) e in plastica (COREPLA), anch'essi istituiti con il decreto Ronchi ed ora disciplinati nel TUA;
    CONAI, inoltre, garantisce il raccordo tra l'attività di gestione dei rifiuti da imballaggio svolta da questi ultimi e il servizio pubblico di raccolta differenziata organizzata dai Comuni, per il tramite del cosiddetto accordo ANCI-CONAI;
    Aliplast è una società privata che opera nel settore della raccolta, stoccaggio, recupero e riciclo degli imballaggi in plastica. In quanto produttrice di imballaggi in plastica, ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettera c), TUA, l'impresa ha costituito un cosiddetto «sistema autonomo» di gestione dei propri rifiuti da imballaggi secondari e terziari in polietilene a bassa densità (LDPE), denominato «Sistema P.A.R.I.», che consente alla medesima di tracciarli, raccoglierli e avviarli a riciclo, senza utilizzare le infrastrutture e i servizi messi a disposizione da CONAI e COREPLA (di seguito indicati anche come i «consorzi») e senza versare il contributo ambientale CONAI (di seguito «CAC»);
    l'ipotesi istruttoria posta alla base del procedimento avviato il 17 luglio 2014 è che CONAI abbia posto in essere, anche nell'interesse di COREPLA, un'unica articolata strategia escludente, continuata nel tempo, volta a ostacolare l'ingresso del Sistema P.A.R.I .nel mercato dell'organizzazione dell'avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggi in plastica speciali, mediante la frapposizione di ostacoli al suo riconoscimento e alla sua operatività nel mercato;
    tale disegno escludente sembrava potersi riscontrare, in primo luogo, nelle numerose eccezioni in merito alla legittimità del sistema autonomo P.A.R.I., sollevate da CONAI, con il supporto di COREPLA, nell'ambito dei due iter amministrativi aventi ad oggetto il riconoscimento del sistema autonomo. L'ampiezza e la pervasività degli interventi concretamente posti in essere da CONAI nell'ambito di tali procedimenti amministrativi, hanno indotto l'Autorità a ritenere che il Consorzio avesse strumentalizzato la funzione consultiva affidatagli dal legislatore e avesse, invece, agito con il fine di perseguire finalità meramente anticoncorrenziali;
    tale opposizione sistematica e strumentale sarebbe, inoltre, proseguita attraverso il rifiuto da parte di CONAI e di COREPLA di quantificare il contributo dovuto loro da Aliplast per l'attività di gestione degli imballaggi marchiati P.A.R.L. eventualmente confluiti nella raccolta differenziata, come imposto alle parti dall'ONR, e come successivamente ribadito dal Ministero dell'ambiente;
    il rifiuto a contrattare non appariva, dunque, spiegabile se non al fine di ostacolare, ritardare, e probabilmente impedire, il definitivo riconoscimento del sistema autonomo;
    inoltre, CONAI, con il sostegno di COREPLA, sembrerebbe aver posto in essere anche azioni denigratorie a danno del Sistema P.A.R.I., sostanziatesi, innanzitutto, nella pubblicazione, sul sito Internet di CONAI, di un comunicato stampa con il quale si informava il mercato, e dunque, tutti gli utilizzatori del Sistema P.A.R.I., del fatto che quest'ultimo era, ad esito della sentenza del Consiglio di Stato del giugno 2013, «privo di riconoscimento»;
    inoltre, l'Autorità aveva ravvisato la possibilità che anche la richiesta di CONAI ai clienti di Aliplast, utilizzatori del Sistema P.A.R.I., di pagare il CAC non versato dall'impresa tra il luglio 2009 e il giugno 2013, potesse gettare discredito su Aliplast e compromettere le relazioni commerciali con i propri clienti;
    tutto ciò sembrava avere avuto l'effetto di creare uno stato di complessiva incertezza in relazione all'effettiva capacità del Sistema P.A.R.I. di operare come sistema di gestione autonomo, e aver rappresentato per questa via un ulteriore ostacolo all'ingresso del sistema autonomo sul mercato;
    in definitiva, CONAI e COREPLA sembrerebbero aver agito con un intento escludente che, peraltro, potrebbe aver creato, attraverso un effetto di signalling, una barriera all'ingresso per i potenziali altri sistemi autonomi, concorrenti del sistema consortile sul mercato rilevante;
    in sede di avvio del procedimento istruttorio il descritto comportamento di CONAI è stato ritenuto idoneo a pregiudicare il commercio intracomunitario, in quanto si presta a condizionare la possibilità di costituire dei sistemi autonomi anche per i produttori stranieri di imballaggi in plastica interessati ad operare in Italia;
    nell'ambito del procedimento aperto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Conai e Corepla hanno proposto una serie di impegni, corredati da tre Linee Guida che ne costituiscono parte integrante, riguardanti la gestione dei rifiuti da imballaggi in plastica speciali, con durata sine die e vale a dire: Impegno n. 1 (e relative Linee Guida n. 1), sul ruolo di CONAI nelle procedure amministrative di riconoscimento dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti di imballaggi in plastica speciali; Impegno n. 2 (e relative Linee Guida n. 2), sulla definizione dei criteri per la determinazione del contributi per i rifiuti di imballaggi in plastica speciali del sistema autonomo conferiti al servizio pubblico; Impegno n. 3, sugli obblighi di trasparenza e pubblicità nei confronti del mercato in relazione ai sistemi autonomi e alle relative procedure di riconoscimento; Impegno n. 4, sull'applicazione dei criteri dell'Impegno n. 2 per la determinazione del contributo dovuto da Aliplast; Impegno n. 5 (e relative Linee Guida n. 3), sull'accordo con Aliplast che definisce in via transattiva le controversie pendenti;
    l'Autorità ha disposto la loro pubblicazione sul sito Internet e sul bollettino dell'Autorità in data 7 aprile 2015, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni. Entro il termine fissato per la conclusione del market test sono pervenute osservazioni da parte di quindici soggetti, operatori privati (singole società, associazioni e consorzi) sia enti e amministrazioni pubbliche che sono intervenuti nella procedura di riconoscimento del Sistema P.A.R.I.;
    in risposta all'esito della consultazione pubblica sugli Impegni, CONAI e COREPLA hanno fornito, in data 6 giugno 2015, una versione definitiva degli stessi;
    in tale versione gli Impegni originari nn. 1, 2, 3 e 5 sono stati sottoposti a modifiche accessorie. Inoltre, le Linee Guida n. 1 e n. 2 sono state anch'esse modificate, mentre le Linee Guida n. 3 sono state eliminate;
    la nuova formulazione dell'Impegno n. 1 appare idoneo a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità in sede di avvio, in quanto definisce in modo puntuale la funzione di CONAI nell'ambito delle procedure di riconoscimento dei sistemi autonomi e, in tal modo, risulta idoneo ad impedire che il consorzio utilizzi in maniera strumentale il ruolo consultivo che la legge gli attribuisce;
    gli obblighi assunti da CONAI e COREPLA con la nuova versione dell'impegno n. 2 appaiono risolvere le preoccupazioni evidenziate in sede di avvio del procedimento in quanto garantiscono, a fronte dell'avvenuto riconoscimento di un sistema autonomo, la stipula dei necessari accordi tra quest'ultimo e il sistema consortile, con una tempistica nota e celere e sulla base di condizioni economiche complessivamente ragionevoli;
    nella nuova versione dell'Impegno n. 3, esso risulta in grado di fornire un'ampia e corretta informazione al mercato sui sistemi autonomi riconosciuti e sulle procedure concretamente applicate per l'autorizzazione degli stessi. Inoltre, esso evita che il sistema consortile possa utilizzare le informazioni relative all'andamento delle procedure di riconoscimento dei sistemi autonomi in maniera strumentale e con fini potenzialmente denigratori. Peraltro, tale Impegno potenzia il quadro informativo per la costituzione di sistemi autonomi e tiene nella dovuta considerazione la necessità di tutela di dati commercialmente sensibili. Pertanto, esso è idoneo a rimuovere ulteriori possibili ostacoli all'ingresso sul mercato di potenziali concorrenti di COREPLA;
    la nuova versione dell'Impegno n. 4 non aggiunge niente agli obblighi di legge già esistenti in capo a CONAI;
    tale Impegno consente ad Aliplast, che ad oggi si trova nella fase di negoziazione dell'accordo con CONAI, di beneficiare della procedura di determinazione del Contributo regolata dall'Impegno n. 2, qualora essa determini un esito più vantaggioso per l'impresa rispetto a quello risultante dalla negoziazione. Detta «condizione di maggior favore» appare idonea a rimuovere eventuali discriminazioni a danno di Aliplast e in favore di altri sistemi autonomi che dovessero essere autorizzati in futuro;
    l'Impegno n. 5, nella sua versione definitiva, introduce alcune modifiche alla versione originaria. In particolare, le Linee Guida n. 3 sono state eliminate ed è previsto che nuove linee guida siano redatte da una primaria società di certificazione di qualità individuata mediante una procedura di selezione concordata con Aliplast. Inoltre, i consorzi si impegnano unilateralmente e incondizionatamente a rinunciare all'avvio e/o alla prosecuzione di ogni azione civile per il recupero del credito vantato da CONAI nei confronti di Aliplast in relazione alle somme da quest'ultimo dovuto a titolo di CAC non corrisposto per il periodo 15 luglio 2009-20 giugno 2013, e a rateizzare il debito di Aliplast per il CAC del periodo 21 giugno 2013-4 agosto 2014;
    le preoccupazioni concorrenziali espresse dall'Autorità in sede di avvio del procedimento istruttorio riguardavano l'intervento di CONAI e COREPLA, con fini ostruzionistici, nelle procedure di riconoscimento del Sistema P.A.R.I., il rifiuto a concludere l'accordo per la quantificazione del contributo dovuto da Aliplast a CONAI per l'attività di gestione degli imballaggi marchiati P.A.R.I. eventualmente confluiti nella raccolta differenziata, le minacce di rivalsa sui clienti di Aliplast per il pagamento del CAC pregresso eventualmente dovuto dall'impresa a CONAI e la diffusione da parte di CONAI di informazioni sul Sistema P.A.R.I. con effetti potenzialmente denigratori;
    gli Impegni presentati da CONAI e COREPLA definiscono una cornice di obblighi che, innanzitutto, limitano il ruolo di CONAI nelle procedure di riconoscimento dei sistemi autonomi ad una funzione meramente consultiva che si esplica con modalità e contenuti esclusivamente definiti dal Ministero dell'ambiente;
    in secondo luogo, prevedendo una tempistica certa e condizioni economiche ragionevoli e predeterminate, gli Impegni impediscono che CONAI si sottragga all'obbligo di stipula dei summenzionati accordi, ovvero che la ritardi nel tempo;
    inoltre, essi disciplinano la tipologia di notizie che CONAI e COREPLA possono fornire al mercato sui sistemi autonomi riconosciuti e in via di riconoscimento, garantendone le caratteristiche di oggettività e lo scopo meramente informativo per il mercato. Infine, la rinuncia al credito relativo al CAC pregresso elimina l'incertezza sulla sussistenza di un debito di Aliplast nei confronti di CONAI e, di conseguenza, rimuove anche ogni potenziale effetto di discredito dell'impresa agli occhi dei suoi clienti;
    in conclusione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato di: rendere obbligatori per CONAI e COREPLA gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287 del 1990, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante; di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287 del 1990; che i consorzi CONAI e COREPLA presentino all'Autorità, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, e successivamente entro 60 giorni dalla scadenza dell'incarico conferito, in caso di mancato rinnovo, una proposta di nomina del monitoring trustee accompagnata da una relazione che certifica la sua competenza ed esperienza nel settore e illustri la procedura seguita per la sua individuazione; che i consorzi CONAI e COREPLA presentino all'Autorità, entro il 31 dicembre 2015, una relazione illustrativa dell'attuazione degli Impegni con riferimento ai rapporti con la società Aliplast, e delle modifiche apportate, in sede di prima applicazione, ai siti Internet di CONAI e COREPLA come indicate dall'Impegno n. 3; che i consorzi CONAI e COREPLA presentino all'Autorità, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti, dando conto: 1) delle eventuali istanze di riconoscimento di sistemi autonomi di gestione dei rifiuti da imballaggio in plastica speciali presentate al Ministero e dell'esito delle stesse, 2) delle informazioni elaborate dal monitoring trustee e trasmesse da CONAI al Ministero in seno alle procedure di riconoscimento dei sistemi autonomi, fornendo altresì copia della corrispondenza intercorsa con il Ministero, nonché 3) della tempistica e delle condizioni contrattuali previste negli accordi eventualmente stipulati con i sistemi autonomi, di cui all'Impegno n. 2 e all'Impegno n. 4; 4) delle eventuali ulteriori modifiche ai contenuti dei siti Internet di CONAI e COREPLA come indicate dall'impegno n. 3;
    la decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla vicenda Aliplast-Conai, descrive perfettamente le difficoltà che devono superare gli operatori economici privati che vogliono entrare nel settore economico del trattamento completo dei rifiuti speciali, così come previsto nel Testo unico per l'ambiente;
    non è ammissibile che un'Istituzione pubblica, in questo caso il consorzio obbligatorio donai, operi al solo fine di disincentivare e far fallire l'iniziativa privata onesta e legittima,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un idoneo provvedimento legislativo al fine di regolamentare il settore dei consorzi obbligatori per il trattamento dei rifiuti speciali e consentirne l'ingresso di operatori privati.
9/3444-A/358. Catanoso, Lainati.