• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/03444-A/292    premesso che:     il comma 245-bis del provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, agli...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03444-A/292presentato daFRAGOMELI Gian Mariotesto diSabato 19 dicembre 2015, seduta n. 540

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 245-bis del provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012;
    l'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, attribuisce agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL): tuttavia nulla è previsto in caso di estinzione dei mutui;
    gli enti locali che attivano questa procedura rispetto a mutui assunti presso la Cassa depositi e prestiti devono corrispondere oltre al capitale residuo anche un indennizzo calcolato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003;
    l'entità dei suddetti indennizzi supera spesso, per i mutui a tasso fisso, il 20 per cento del capitale da rimborsare, configurandosi come una sorta di «penalità» per gli enti locali;
    il rimborso anticipato del mutuo consente all'ente di ridurre l'indebitamento pubblico e di spendere l'avanzo di amministrazione altrimenti non utilizzabile visti i limiti imposti dal patto di stabilità;
    Cassa depositi e prestiti spa ha sempre sostenuto che l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla medesima in favore degli enti locali, e regolati a tasso fisso, ha la finalità di recuperare i costi connessi al disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista necessaria ai fini della concessione del finanziamento ed i tassi di mercato vigenti al momento del rimborso anticipato;
    pertanto a fronte di una riduzione dell'indennizzo per estinzione anticipata da parte degli enti locali – associata a una elevata richiesta di rimborso di prestiti – potrebbero verificarsi significative conseguenze per la società in termini di redditività ed equilibrio economico-patrimoniale;
    Cassa depositi e prestiti ha inoltre precisato che, per quanto concerne i prestiti che presentano quale modalità di calcolo dell'indennizzo quello previsto dal decreto Ministero dell'economia e finanze 20 giugno 2003, una eventuale revisione dello stesso – che comporti la corresponsione di indennizzi inferiori a quelli attualmente previsti – determinerebbe la necessità di reintegrare la società per i minori introiti che si verrebbero a creare in conseguenza della revisione stessa;
    in un contesto di grande criticità della finanza locale, sarebbe importante consentire agli enti territoriali di estinguere i mutui e destinare maggiori risorse agli investimenti e alla crescita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nel prossimo provvedimento utile, in materia di estinzione anticipata dei mutui al fine di contenere l'entità dell'indennizzo nella misura massima del dodici per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione nonché a prevedere ai fini del rimborso e del pagamento degli indennizzi che gli enti locali possano utilizzare tutte le risorse proprie, ivi comprese quelle di parte capitale.
9/3444-A/292. (Testo modificato nel corso della seduta)  Fragomeli, Misiani.