• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03444-A/277    premesso che:     il disegno di legge in discussione si propone di favorire una maggiore diffusione dei pagamenti mediante carte di debito e di credito, promuovendone...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03444-A/277presentato daVIGNALI Raffaellotesto diSabato 19 dicembre 2015, seduta n. 540

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in discussione si propone di favorire una maggiore diffusione dei pagamenti mediante carte di debito e di credito, promuovendone l'utilizzo anche per pagamenti di importo contenuto;
    in tale ottica, si demanda ad un decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro il febbraio 2016, la «corretta e integrale applicazione del Regolamento UE n. 751/2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento»;
    il suddetto regolamento prevede, all'articolo 3, paragrafo 1, il principio – già in vigore nel nostro ordinamento – secondo il quale «i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per qualsiasi operazione tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,2 per cento del valore dell'operazione»,
    il medesimo regolamento, all'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri, per le operazioni nazionali tramite carta di debito, possono:
     «1) definire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie a percentuale inferiore a quello di cui al paragrafo 1 ossia inferiore a 0,2 per cento] e possono imporre un importo massimo fisso di commissione quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile;
     2) consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria per operazione non superiore a 0,05 euro (...) Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento, a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento»;
    l'introduzione di un importo massimo fisso di commissione interbancaria per operazione è oggettivamente penalizzante per i pagamenti di importo contenuto rispetto ai quali è invece coerente la sola fissazione di una commissione interbancaria a percentuale;
    inoltre, nel settore della vendita diretta a domicilio, regolato dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, l'applicazione dell'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati con carta di debito e di credito, dettato dalla legge n. 212 del 2012 (articolo 15, commi 4 e 5) così come emendata dal ddl stabilità in corso di approvazione, risulterebbe assai critico:
     si evidenzia come il soggetto che effettua l'attività di vendita e il beneficiario del pagamento sia l'azienda e non l'incaricato alla vendita, soggetto che si limita a promuovere (e non a effettuare) la vendita, tanto che la «proposta di acquisto» o l'eventuale successivo «contratto di vendita» è tra l'azienda e il consumatore, mentre l'incaricato è l'intermediario dell'operazione di vendita;
     pertanto il soggetto che dovrebbe dotarsi di terminale POS per l'accettazione del pagamento tramite carta di debito o di credito (così come previsto dalla legge di stabilità 2016) sia l'azienda e non i singoli incaricati;
     rilevando che la platea degli incaricati alla vendita diretta a domicilio ammonta, allo stato attuale, a oltre 500.000 unità, appare evidente l'oggettiva impossibilità tecnica di dotare ogni singolo incaricato di un terminale POS;
    tale dotazione oltre che tecnicamente impossibile appare insostenibile per il settore a causa di una serie di fattori ad esso intrinseci, quali:
     a) l'elevato turnover degli incaricati, che si attesta intorno al 70 per cento annuo;
     b) il guadagno medio degli incaricati: oltre il 60 per cento guadagna meno di 600 euro l'anno;
     c) gli elevati costi economici, burocratici, organizzativi e logistici legati all'esigenza di garantire una gestione adeguata, sicura e capillare della consegna e del ritiro dei terminali di pagamento;
     d) la peculiare caratteristica degli incaricati alla vendita, che operano per oltre il 60 per cento in regime di part-time per avere un reddito integrativo al bilancio familiare;
    tutti questi elementi mal si conciliano con la complessità e la delicatezza della gestione di uno strumento di pagamento elettronico; tutto ciò finirebbe di fatto per essere un deterrente ad intraprendere l'attività di Incaricato alla vendita,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intervenire affinché il decreto in premessa, nell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento UE n. 751/2015:
    a) salvaguardi che il massimale per operazione sulle commissioni interbancarie non sia superiore allo 0,2 del valore dell'operazione;
    b) escluda, in ogni caso, per i pagamenti di importo contenuto l'applicazione di commissioni interbancarie in misura fissa;
    c) ad intervenire nei provvedimenti attuativi del di 18 ottobre 2015, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, includendo tra le esclusioni dall'obbligo del POS anche le seguenti categorie:
    d) gli operatori economici che si ritrovino in condizioni di impossibilità di connessione dati;
    e) coloro che, senza vincolo di subordinazione, promuovono, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio, di cui all'articolo 1, lettera b), legge 17 agosto 2005, n. 173, al fine di evitare possibili rischi di truffa.
9/3444-A/277. (Testo modificato nel corso della seduta) Vignali.