• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03444-A/180    premesso che:     in diverse zone del Paese, soprattutto nel periodo che va dai primi anni del XX secolo al 1966, sono stati costruiti edifici ad uso abitativo in zone...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03444-A/180presentato daDA VILLA Marcotesto diSabato 19 dicembre 2015, seduta n. 540

   La Camera,
   premesso che:
    in diverse zone del Paese, soprattutto nel periodo che va dai primi anni del XX secolo al 1966, sono stati costruiti edifici ad uso abitativo in zone demaniali o del demanio marittimo, in alcuni casi successivamente trasferite al demanio dello Stato;
    una grandissima parte di tali fabbricati risulta costruita prima dell'entrata in vigore della c.d. «legge urbanistica», ovvero la legge n. 1150 del 17/8/1942; una parte significativa ancorché minoritaria di essi, risulta costruita dopo tale data ma antecedentemente all'entrata in vigore della c.d. «legge urbanistica ponte», ossia la legge n. 765 del 6/8/1967; in entrambi i casi si tratta, perciò, di fabbricati costruiti durante il periodo in cui non vigeva l'obbligo di licenza edilizia; taluni hanno inoltre subito ampliamenti e sopraelevazioni, valendosi sovente di licenze edilizie e nulla-osta delle rispettive Capitanerie di porto;
    i fabbricati così edificati hanno poi nel tempo formato oggetto di compravendita o successione con regolari atti redatti da notai e registrati nelle apposite Conservatorie e presso i relativi comuni; nella maggior parte degli atti si distingueva tra il fabbricato compravenduto, di proprietà privata, e l'area, di proprietà del Demanio;
    tale prassi di compravendita si è sviluppata sino ai primi anni ’70, fintanto che in alcune zone le Direzioni Generali del Demanio non hanno contestato ai privati la proprietà dei fabbricati stessi; da quel momento in poi, laddove il Demanio prese questa posizione, fu vietata anche la compravendita dei fabbricati eretti su area demaniale; in tal modo, i titolari dei fabbricati, che avevano continuato nel frattempo a versare le imposte e le tasse per essi dovute, si sono trovati in una situazione di grave incertezza;
    in seguito alle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, i fabbricati costruiti prima del 1942 non necessitavano di autorizzazioni, e quindi gli eventuali abusi non abbisognavano di un condono, mentre i fabbricati eretti prima del 1967 potevano formare oggetto di compravendita;
    con l'entrata in vigore della legge n. 212 del 1o agosto 2003, che all'articolo 5-bis consentiva l'acquisto delle aree demaniali occupate per sconfinamento, purché non appartenessero al demanio marittimo e non fossero sottoposte a vincolo di tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, in alcune zone interessate dalle situazioni sopra descritte ebbe inizio una serie di vendite per sconfinamento, che si protrassero a ritmo piuttosto spedito fino all'anno 2007; in taluni casi, l'Agenzia del Demanio si accorse solo tardivamente che le domande erano state proposte anche per fabbricati costruiti completamente su territorio demaniale, il che avrebbe impedito di usufruire della legge n. 212/2003;
    nel 2007, a seguito di una richiesta dell'Agenzia del Demanio ai comuni interessati, per ottenere il rinnovo dei rispettivi certificati di destinazione urbanistica (CDU) scaduti, alcuni comuni dichiararono, con interpretazione controversa, le aree demaniali in oggetto e i fabbricati su esse eretti, beni culturali e quindi vincolati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, con ciò escludendole dalle facoltà di acquisto previste dalla menzionata legge n. 212 del 1o agosto 2003, anche nei casi in cui richiedenti avevano provveduto a frazionare l'area, accatastare i fabbricati e versare l'indennità di occupazione e il prezzo di acquisto;
    dall'anno 2014, in particolare, si è verificata una vera e propria pioggia di comunicazioni, da parte delle Direzioni dell'Agenzia del Demanio, con le quali, rivendicando la proprietà delle unità immobiliari del genere e nelle condizioni di cui alle precedenti premesse, e additando come sine titulo le occupazioni dei relativi fabbricati, si richiedevano agli «occupanti» indennizzi pregressi (di norma per un decennio) di entità assai consistente (in media superiori ai 60.000 euro), specificando tra l'altro che «la presentazione di eventuali istanze di revisione di quanto sopra esposto non sospenderà l'esecuzione del procedimento di riscossione»;
    in molti casi la gestione di queste piccole unità, sprovviste ormai di alcun interesse di pubblica utilità, risulterebbe per l'Agenzia del Demanio onerosa e ciò ne suggerirebbe pertanto la dismissione;
    se già sul piano strettamente formale è, per quanto detto sopra, discutibile che la situazione degli occupanti degli immobili in oggetto possa ritenersi ascrivibile al fenomeno dell'abusivismo, verso cui lo scrivente conferma la generale necessità di affermare le ragioni della legalità, l'affidamento in essi suscitato dall'aver acquisito le proprietà di cui trattasi con procedure e titoli all'epoca universalmente ritenuti legittimi e attraverso l'opera e l'approvazione dei pubblici ufficiali del notariato, e dall'aver pagato regolarmente tutte le imposte e le tasse connesse alla proprietà degli immobili in questione (che sono oggi accusati di utilizzare sine titulo), pone tali cittadini in una condizione di fede di cui lo Stato non può non riconoscere il rilevante e peculiare carattere, investendo per di più, in gran parte dei casi, il primario diritto all'abitazione;

impegna il Governo

a coordinarsi con ogni livello amministrativo competente per avviare a soluzione l'annoso problema descritto in premessa, contemperando le esigenze dello Stato e la necessità di escludere da qualsiasi sanatoria speculazioni ed abusi di periodo più recente, con la legittima aspettativa che i cittadini nelle situazioni rappresentate in premessa rivendicano nei confronti degli edifici stessi, in particolare in virtù di un titolo successorio o di compravendita, affinché sia indicato un percorso per addivenire al pieno riconoscimento della validità dei loro diritti di proprietà sugli immobili in oggetto.
9/3444-A/180. Da Villa.