• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03444-A/173    premesso che:     i commi dal 449 al 451, che compongono l'originale articolo 39 recante «disposizioni in tema di ragionevole durata dei processi», dispongono un'incisiva...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03444-A/173presentato daCOLLETTI Andreatesto diSabato 19 dicembre 2015, seduta n. 540

   La Camera,
   premesso che:
    i commi dal 449 al 451, che compongono l'originale articolo 39 recante «disposizioni in tema di ragionevole durata dei processi», dispongono un'incisiva riforma della legge 24 marzo 2001, n. 89, cosiddetta «legge Pinto», mediante modifiche che, da un lato, irrigidiscono la procedura per accedere ad un'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo e, dall'altro lato, riducono sensibilmente il vigente «quantum» risarcitorio;
    considerato che, in particolare, al comma 449, vengono introdotti cosiddetti «rimedi preventivi», che obbligano l'interessato a presentare un'istanza di accelerazione del processo almeno sei mesi prima dello scadere del termine oltre il quale la durata dello stesso diventi irragionevole, pena l'inammissibilità della successiva richiesta per l'accesso ai già esigui benefici previsti dalla «legge Pinto»;
    atteso che ai citati rimedi preventivi, il comma 449 associa nuovi e più stringenti criteri di inammissibilità della domanda per l'istanza di l'accesso all'equa riparazione di cui all'articolo 2, comma 2-quinquies della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché una riduzione dell'importo della somma in denaro da riconoscere per ciascun anno che eccede il termine ragionevole durata, rideterminandola, nel suo minimo e massimo, dai vigenti 500-1.500 euro, a 400-800 euro;
    ritenuto infine che i risparmi attesi da parte del Governo in termini di minor esborso per gli indennizzi per processi di durata eccessiva, dovrebbero essere conseguiti attraverso misure – anche di tipo assunzionale – per favorire una più celere celebrazione degli stessi e non certo precludendo al cittadino la possibilità di accedere a tali indennizzi, con il prevedibile rischio di ulteriori censure da parte della Corte di Strasburgo per la violazione dell'articolo 6, comma 3 della CEDU;
    ricordato che, quanto premesso fa seguito ad un risalente intervento di novellazione della procedura di proposizione della domanda di equa riparazione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Novella che rese il procedimento inidoneo ad una piena tutela dei diritti del ricorrente, ma che, nel combinato disposto di quanto recato al comma 449 dei provvedimento in esame, riduce sensibilmente le possibilità dello stesso ricorrente di riuscire a proporre e a far valere la propria istanza di indennizzo,

impegna il Governo

nell'ambito di una complessiva revisione della legge 24 marzo 2001, n. 89 rispondente al dettato ed alla giurisprudenza della CEDU, valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare le modalità di proposizione della domanda per l'equa riparazione per irragionevole durata del processo previgente alla novella di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 eliminando altresì la disposizione con cui si obbliga il ricorrente a depositare copie conformi degli atti e verbali di causa.
9/3444-A/173. Colletti.