• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03444-A/149    premesso che:     l'articolo 1, ai commi da 515 fino a 523-bis, prevede modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo;     l'articolo 9, comma...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03444-A/149presentato daSCHULLIAN Manfredtesto diSabato 19 dicembre 2015, seduta n. 540

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ai commi da 515 fino a 523-bis, prevede modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo;
    l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prevedeva che nei territori montani, come definiti al comma 1 del medesimo articolo, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, fossero soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni sono previste anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni;
    l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha soppresso, a partire dal 1o gennaio 2014, tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie relative agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, anche se previste da leggi speciali;
    tra le agevolazioni soppresse rientra quindi anche quella di cui l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con la conseguenza che ai trasferimenti dei terreni agricoli effettuati da agricoltori o imprenditori agricoli non iscritti nella previdenza agricola e situati nei territori montani, si applica la stessa tassazione unica dei trasferimenti immobiliari, ovvero l'imposta di registro al 12 per cento del valore del bene;
    il comma 515 del provvedimento al nostro esame, ha ulteriormente innalzato dal 12 al 15 per cento l'aliquota relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto i terreni agricoli e relative pertinenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, rendendo ancora più pesante l'onere del trasferimento;
    con vari provvedimenti legislativi è stata esclusa la soppressione di alcune agevolazioni fiscali previste, tra le quali figura anche quella relativa alla piccola proprietà contadina, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
    il ripristino di quest'ultima agevolazione, per quanto sia stato un segnale positivo, non è risultato sufficiente perché limita la possibilità di accedere ai benefici a coloro che sono iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola, escludendo una parte significativa degli agricoltori, in particolare nelle zone montane;
    nei territori montani le imprese agricole sono quasi tutte imprese di piccole o piccolissime dimensioni. I contadini per poter sopravvivere e garantire il mantenimento e gli investimenti necessari alla prosecuzione delle attività agricole sono costretti a svolgere un'altra attività in settori diversi dall'agricoltura, come ad esempio quello turistico o quello dell'industria e artigianato. Questo comporta l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni previste dalla piccola proprietà contadina rendendo quindi insostenibile l'onere economico dell'acquisizione dei terreni agricoli;
    per non danneggiare ulteriormente l'agricoltura nelle zone montane e, in particolare l'occupazione giovanile in tale settore, risulta pertanto fondamentale il ripristino anche dell'agevolazione di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare le agevolazioni fiscali di cui l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9/3444-A/149. (Testo modificato nel corso della seduta)  Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.