• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03444-A/037    premesso che:     l'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03444-A/037presentato daPINI Giudittatesto diSabato 19 dicembre 2015, seduta n. 540

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a partire dall'anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
    il beneficiario deve possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata della legge n. 127 del 2007; per la corresponsione dell'aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi. Gli aumenti variano d'importo a seconda della entità dell'anzianità contributiva;
    i requisiti di contribuzione della Tabella A suindicata prevedono che i lavoratori dipendenti i quali facciano valere: fino a 15 anni di contribuzione abbiano diritto per l'anno 2015 ad una 14ma pari a 336 euro, oltre 15 e fino a 25 anni a 420 euro ed infine oltre 25 anni a 504 euro (per i lavoratori autonomi gli anni di contribuzione sono leggermente più alti);
    nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale l'INPS ha invece deciso arbitrariamente di considerare utile solo la contribuzione italiana. Ovviamente l'utilizzo della sola contribuzione italiana e non di quella estera ai fini della determinazione dell'importo penalizza tutti i titolari di pensione in convenzione internazionale ai quali viene perciò erogato l'importo più basso previsto dalla legge visto che la stragrande maggioranza dei lavoratori emigrati può far valere meno di 15 anni di contribuzione nell'assicurazione italiana;
    si ritiene invece corretto e opportuno disporre la presa in considerazione da parte dell'INPS anche della contribuzione estera ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva (altrimenti detta 14ma) considerato che la contribuzione estera, in virtù del principio dell'assimilazione dei territori che informa tutte le convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia, viene sempre presa in considerazione dall'INPS sia ai fini della maturazione dei diritti che ai fini del calcolo delle prestazioni italiane in convenzione internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare la correttezza dei motivi per cui l'INPS non prenda in considerazione ai fini del calcolo della 14ma (o somma aggiuntiva) erogata all'estero anche la contribuzione versata all'estero dai lavoratori italiani emigrati e utilizzata invece per il perfezionamento del diritto a pensione in convenzione internazionale, valutando l'eventuale opportunità di modificare la legge in vigore o, diversamente, a predisporre una norma di interpretazione della disciplina vigente, volta a far includere anche la contribuzione estera ai fini del calcolo dell'importo della 14ma.
9/3444-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta)  Giuditta Pini, Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Tacconi.