Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/03444-A/019 premesso che:
nel nostro Paese il canone televisivo, o canone Rai, è un'imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/03444-A/019presentato daBRAGANTINI Matteotesto diSabato 19 dicembre 2015, seduta n. 540
La Camera,
premesso che:
nel nostro Paese il canone televisivo, o canone Rai, è un'imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano e la sua natura giuridica deriva da quanto disposto dal Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;
con il disegno di legge n. 3444-A «Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» – legge di stabilità 2016 – commi 71-79, si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo: in presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nelle relative fatture sarà addebitato il canone, suddiviso in 10 rate per un complessivo di 100,00 euro rispetto a 113,50 euro;
con il suddetto meccanismo il Governo stima maggiori entrate per gli anni dal 2016 al 2018, che saranno riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate prioritariamente: a) all'ampliamento sino a 8.000, della soglia per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di pari età o superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro annuo, ad un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
questo nuovo meccanismo di prelievo fiscale, pur garantendo a Rai SpA trasferimenti annui di circa 1,7 miliardi di euro, di fatto stravolge in concetto giuridico di «imposta di scopo» poiché il surplus non viene destinato interamente alla riduzione d'imposta, se non per una residua quota e per una specifica categoria di cittadini;
nello stesso tempo i produttori e distributori di energia elettrica sono di fatto trasformati in esattori, compito che giuridicamente non gli compete;
se poi consideriamo che, non tutti i possessori di un televisore sono possessori di un contratto di fornitura di energia elettrica, e che non tutti i possessori di un contratto di fornitura di energia elettrica, sono possessori di un televisore, il pasticcio normativo diventa sempre più evidente e grossolano. Se a ciò aggiungiamo le migliaia di abitazioni civili dotate di mini impianti per la produzione di energia rinnovabile, numeri peraltro sempre in aumento negli ultimi anni, allora diventa evidente l'approssimazione giuridica sulla quale si basa il nuovo meccanismo di prelievo fiscale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare, le eventuali maggiori entrate versate, a titolo di canone di abbonamento alla televisione, rispetto alle somme già iscritte per l'anno 2016, alla riduzione proporzionale del canone stesso così come d'altronde viene fatto con tutte le imposte di scopo, cercando di evitare le grossolane incongruenze evidenziate nelle premesse.
9/3444-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta). Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera, Cenni.