• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02093-B/025    premesso che:     le imprese possono attualmente adempiere, come stabilito dall'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., agli obblighi in...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02093-B/025presentato daCARRESCIA Piergiorgiotesto diMartedì 22 dicembre 2015, seduta n. 542

   La Camera,
   premesso che:
    le imprese possono attualmente adempiere, come stabilito dall'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., agli obblighi in materia di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, tramite le proprie Associazioni di categoria e loro Società di servizi;
    tale possibilità consente, ormai da diversi anni, un'agevole, semplice quanto efficace adempimento degli obblighi di legge in materia di contabilità ambientale, in particolar modo per le micro e piccole imprese;
    la normativa sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che, tra l'altro, prevede che le imprese sino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi sono escluse dalla tracciabilità elettronica dei rifiuti, non consente però più, dal 1o gennaio 2016, la possibilità di compilazione e tenuta dei registri presso le suddette Organizzazioni di categoria e loro Società di servizi, ad eccezione che per i rifiuti non pericolosi, addossando così direttamente in capo alle imprese tale oneroso adempimento per quelli pericolosi;
    l'articolo 60 del provvedimento in discussione ha inserito all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 la disposizione che consente che i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti (pericolosi e non pericolosi) prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza;
    il successivo articolo 69 ha disposto che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito di alcuni codici ATECO possono effettuare la gestione dei propri rifiuti speciali pericolosi con modalità semplificate, quali la tenuta dei formulari di identificazione rifiuti e implicitamente dei connessi registri di cui all'articolo 190 T.U.A. presso le Associazioni di categoria, assolvendo nel contempo agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
    tutte le altre le micro, piccole e medie imprese obbligate, tranne quelle di cui sopra, si troveranno perciò dal 1o gennaio prossimo da un lato a dover tenere presso la propria sede i registri per i rifiuti pericolosi e dall'altro, per i non pericolosi, a poter adempiere all'obbligo mediante la più agevole e semplice tenuta presso le Associazioni di categoria;
    ciò crea un inutile appesantimento amministrativo che potrebbe essere invece superato adottando la soluzione unica, per entrambe le tipologie di rifiuti, sia non pericolosi sia pericolosi, anche alla luce delle positive esperienze maturate di questi anni, consistente nella possibilità di continuare a tenere i registri di carico e scarico di tutti rifiuti, presso le Associazioni di categoria o loro Società di servizi;
    che qualora dovesse essere prorogato l'attuale normativa sul SISTRI, sarebbe superata la criticità sopra evidenziata;
    che, in ogni caso, è comunque opportuno ridurre il contributo annuale di iscrizione al SISTRI di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 così come motivato e previsto nella Risoluzione n. 8-00119 approvata il 17 giugno 2015 dalla VIII Commissione della Camera dei deputati,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:
   1) introdurre con urgenza una disposizione che consenta, dal 1o gennaio 2016, la possibilità per le imprese artigiane di poter continuare ad adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico per tutte le tipologie di rifiuti presso le Associazioni di categoria o loro Società di servizi, assolvendo nel contempo agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
   2) prorogare, non essendo ancora completata la gara indetta da CONSIP per l'individuazione del nuovo concessionario, le vigenti disposizioni normative sulla tracciabilità dei rifiuti riducendo però nel contempo il contributo annuale di iscrizione di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 così come previsto nella Risoluzione n. 8-00119 approvata il 17 giugno 2015 dalla VIII Commissione della Camera dei deputati.
9/2093-B/25. Carrescia, Braga, Mariani, Cominelli, Zardini, Gadda, Morassut, Manfredi, Stella Bianchi, Dallai, Giovanna Sanna, Mazzoli, Covello, Bergonzi, De Menech, Marroni, Antezza.