• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/05011 SCALIA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: la condizione giuridica del convitto nazionale "Regina Margherita" di Anagni (Frosinone) è quella...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05011 presentata da FRANCESCO SCALIA
martedì 22 dicembre 2015, seduta n.556

SCALIA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

la condizione giuridica del convitto nazionale "Regina Margherita" di Anagni (Frosinone) è quella propria dei convitti nazionali, come da elenco ministeriale, quindi di Ente con personalità giuridica pubblica sottoposto alla tutela degli uffici scolastici; mentre, per quanto riguarda la proprietà dell'immobile, con contratto di rilascio del 14 giugno 1908, stipulato tra il Comune di Anagni e la giunta amministrativa del collegio "Regina Margherita", il medesimo Comune ha ceduto al collegio l'intero fabbricato, l'ex convento dei frati domenicani, ricevuto precedentemente dall'Amministrazione del fondo per il culto del Ministero dell'interno;

attualmente, l'istituzione si articola in convitto, semiconvitto, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, liceo delle scienze umane e liceo linguistico. Il convitto, il semiconvitto, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono ubicati nella storica struttura, ceduta con il contratto del 1908, mentre il liceo delle scienze umane e il liceo linguistico sono allocati nello stabile dell'ex scuola magistrale ad Anagni;

considerato che:

l'immobile storico del convitto nazionale, di notevole pregio storico-architettonico, versa in condizioni precarie e abbisogna di urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento sismico secondo la normativa vigente;

pertanto, interrogata e chiamata ad intervenire dal rettore del convitto, la Provincia di Frosinone con nota del 3 dicembre 2015, prot. n. 145148, ha negato la sussistenza dei presupposti per una sua competenza sull'immobile, rispondendo che: "l'art. 14, comma 1, lettera i) della legge 142/1990 stabilisce che alle province spettano le funzioni amministrative connesse all'istruzione secondaria di secondo grado, compresa l'edilizia scolastica, mentre, l'art. 3 della legge 23/96 prevede che in attuazione dell'art. 14 suddetto, i comuni sono competenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a scuole di primo grado, mentre le province per quelli da destinare a scuole di istituti di secondo grado. La ripartizione fissata dall'art. 14 della legge 142/1990 non viene derogata da quanto disposto dal suddetto art. 3 della legge 23/96 e, per l'effetto, resta ferma la competenza comunale sugli immobili destinati a scuole di primo grado, anche laddove, le stesse abbiamo sede in un convitto, di conseguenza, per quanto attiene ai Convitti nazionali, come chiarito dalla circolare della Finanza Locale n. 26/1999, le spese sostenute dai convitti devono essere finanziate esclusivamente con le rette degli alunni convittori e semiconvittori e dalle entrate patrimoniali degli istituti stessi";

con una successiva nota del 12 dicembre 2015, la stessa Provincia ha riferito che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessato in merito a una richiesta di finanziamenti finalizzati all'adeguamento sismico della struttura, "ha rappresentato il 16 ottobre 2015 la propria incompetenza, attesa tra l'altro la non demanialità del bene";

su tale situazione è intervenuto anche il sindaco di Anagni che, con nota dell'11 dicembre 2015 indirizzata all'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed altri, dopo aver valutato diversamente il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 23 del 1996, ha ricordato un parere dell'avvocatura dello Stato del 30 luglio 1998, n. 089033 (reso in base ad una serie di quesiti afferenti all'applicabilità della legge 23/1996 ai convitti nazionali, con particolare riguardo all'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili da parte dell'amministrazione provinciale), di cui ha evidenziato il brano in cui si afferma che "le Province debbono provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici o parti di edificio da destinare o destinati a sede delle scuole eventualmente annesse ai Convitti nazionali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 23/1996",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga necessario intervenire, con azioni di competenza, al fine di stabilire quale soggetto debba svolgere le attività di fornitura e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile adibito a convitto nazionale "Regina Margherita" di Anagni;

quale soggetto istituzionale debba effettuare l'intervento di adeguamento sismico dell'edificio e con quali risorse;

quale sia, più in generale, la politica del Ministero verso i convitti nazionali, attesa la loro non autosufficienza.

(4-05011)