• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02229 la Fondovalle del Calore Salernitano è un asse stradale a scorrimento veloce che agevola il collegamento tra le aree interne del Cilento e la Valle del Sele, e rappresenta sia un'infrastruttura...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02229presentato daTAGLIALATELA Marcellotesto diLunedì 21 ottobre 2013, seduta n. 101

TAGLIALATELA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
la Fondovalle del Calore Salernitano è un asse stradale a scorrimento veloce che agevola il collegamento tra le aree interne del Cilento e la Valle del Sele, e rappresenta sia un'infrastruttura strategica per il territorio provinciale, sia un'opera di grande valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale dei comuni dell'area cilentana;
nel corso della conferenza di servizi svoltasi il 10 aprile 2002, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, acquisite tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari, aveva espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica e, pertanto, erano stati avviati i lavori di realizzazione di un primo stralcio funzionale che interessava i comuni di Castelcivita ed Aquara;
in data 13 marzo 2012 la Soprintendenza, che fino ad allora non aveva interferito con la realizzazione delle opere, ha chiesto l'accesso alla documentazione, in quanto convinta che l'inizio dei lavori fosse avvenuto a parere paesaggistico già scaduto;
l'autorizzazione paesaggistica regolarmente acquisita in sede di conferenza di servizi, come previsto dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, a quanto consta all'interrogante, era ancora valida al momento della predisposizione, da parte degli uffici provinciali, della citata richiesta documentazione;
l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, al comma 2, stabilisce, infatti, che «dall'avvio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni dell'autorizzazione (paesaggistica) prevista dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357», pertanto, l'autorizzazione era valida fino al 31 luglio 2012;
l'intera infrastruttura era stata, tra l'altro, già recepita dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), approvato dalla provincia ed esaminato, senza osservazioni, dalla stessa Soprintendenza;
nonostante ciò, in data 8 maggio 2012, la Soprintendenza ha ordinato la sospensione cautelare dei lavori di tutto il primo stralcio, in corso di realizzazione sia nel comune di Castelcivita sia nel comune di Aquara, sebbene il tratto viario ricadente in quest'ultimo comune sia dotato di autonomia funzionale e non sottoposto ad alcun vincolo paesaggistico;
i lavori, che a seguito di alterne vicende avevano già subito un pesante arresto tra il 2006 e il 2010, quando con l'insediamento della recente amministrazione erano stati affidati alla nuova impresa aggiudicatrice, ma che a quella data risultavano finalmente ultimati per l'ottanta per cento sono stati quindi sospesi ad opera del direttore (come da verbale del 9 maggio 2012) e ad oggi risultano ancora essere sospesi;
a tale sospensione facevano seguito vari dinieghi di pareri sulle numerose azioni messe in campo dalla provincia di Salerno per consentire la ripresa dei lavori;
la provincia di Salerno, pertanto, ricorreva al TAR (n. registro generale 1079/2012) per l'annullamento del predetto provvedimento di sospensione dei lavori emesso dalla Soprintendenza e in data 2 agosto 2012, considerata la rilevanza dell'intervento, la complessità delle opere da realizzare e lo stato dei luoghi, richiedeva alla Soprintendenza che la problematica venisse trasferita all'attenzione della direzione generale dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali (direzione generale del paesaggio o comitato di settore), in quanto organo superiore in grado di effettuare valutazioni di carattere più generale e complessivo rispetto a un'opera strategicamente rilevante per l'intero territorio;
a fronte dell'accoglimento di tale ultima richiesta veniva istituito un tavolo tecnico con la partecipazione dei rappresentanti della provincia di Salerno, dei comuni di Castelcivita ed Aquara, della Soprintendenza BAP di Salerno e della direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali;
disposto un sopralluogo, venivano concordate le prescrizioni per le modalità di completamento dell'opera, da formalizzarsi, al più presto, con apposito provvedimento che la Soprintendenza avrebbe dovuto trasmettere alla provincia di Salerno, ma a cui, invece, non ha mai dato seguito;
con ordinanza del 22 novembre 2012, il TAR di Salerno sospendeva l'esecuzione dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza BAP di Salerno ed ordinava alla stessa Soprintendenza di pronunciarsi entro dieci giorni;
in ottemperanza all'ordinanza del TAR, la Soprintendenza esprimeva parere contrario rispetto alle istanze di accertamento di compatibilità e di autorizzazione paesaggistica presentate dalla provincia di Salerno e proponeva l'indizione di apposita conferenza di servizi, stabilita dalla provincia di Salerno per il giorno 17 dicembre 2012;
in tale seduta, il Soprintendente faceva presente che, a seguito di un approfondimento giurisprudenziale, aveva maturato il convincimento dell'inapplicabilità dell'istituto della sanatoria ambientale alle opere pubbliche, confermando così il parere contrario, già espresso in precedenza;
il 25 giugno 2013 il TAR accoglieva il ricorso della provincia e per l'effetto annullava i provvedimenti negativi della Soprintendenza;
la sentenza del TAR ha confermato la regolarità dell'azione tecnico-amministrativa messa in campo dalla provincia di Salerno, evidenziando, in primis, che il parere favorevole reso sull'intero progetto nel corso della conferenza dei servizi del 2002, al momento dell'ordinanza di sospensione dell'8 maggio 2012, aveva ancora validità e che, pertanto, i lavori erano stati iniziati entro i termini di validità del suddetto parere;
le opere, si legge nella sentenza, sono state realizzate nel quinquennio di validità dell'autorizzazione, che decorre dall'inizio dei lavori (nel caso specifico dall'agosto 2007 all'agosto 2012) e sui presunti abusi commessi, il collegio ha osservato che «il tracciato realizzato è conforme a quello progettato e all'epoca autorizzato dalla Soprintendenza. Le difformità – si precisa – hanno riguardato due viadotti, per numero di pile e materiali utilizzati, ma si tratta di discrasie giudicate sanabili, che per il Tar non possono giustificare il blocco dei lavori»;
se l’iter non subirà ulteriori rallentamenti potrebbero, tra l'altro, essere riassunti presto i venti operai che a inizio giugno la ditta aggiudicataria dell'appalto è stata costretta a licenziare, a causa della scadenza della cassa integrazione e dell'assenza di altri cantieri su cui poter dirottare le maestranze;
la sentenza emessa dal tribunale amministrativo rende adesso più vicino il ritorno al lavoro e con esso il completamento del primo lotto di una strada che, una volta completa, collegherà Campagna e tutta la Valle del Sele a Vallo della Lucania e alle altre località cilentane;
l'interrogante auspica che la Soprintendenza prenda atto di quanto stabilito dal TAR e, in ottemperanza del principio di leale cooperazione tra amministrazioni pubbliche, collabori per l'adozione degli atti finalizzati all'immediata ripresa dei lavori –:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, e quali iniziative ritenga opportuno adottare per individuare eventuali responsabilità nella condotta della Soprintendenza, che ha portato, a giudizio dell'interrogante, a un sicuro danno per la provincia di Salerno.
(4-02229)