• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01249 il Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM), con sede in Spoleto, fondato nel 1952 per iniziativa di Giuseppe Ermini, poi costituito come ente di diritto pubblico con legge 20...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01249presentato daGHIZZONI Manuelatesto diLunedì 21 ottobre 2013, seduta n. 101

GHIZZONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
il Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM), con sede in Spoleto, fondato nel 1952 per iniziativa di Giuseppe Ermini, poi costituito come ente di diritto pubblico con legge 20 dicembre 1957, n. 1232, è stato trasformato in fondazione, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del processo di riordino degli enti pubblici nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2002, n. 147;
lo statuto della Fondazione CISAM è stato approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 ottobre 2002, n. 1365/RIC;
l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha prescritto che gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;
con nota del 7 aprile 2011, prot. 553, la Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha segnalato alla Fondazione CISAM, in quanto ente avente come scopo la promozione di attività di ricerca, l'opportunità di adeguare la propria organizzazione ai princìpi del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca, e di prevedere nel proprio organico una figura di ricercatore;
a seguito dell'istruttoria svolta mediante interlocuzioni con i competenti organi del Ministero vigilante nel corso degli anni 2011 e 2012, l'11 dicembre 2012 il consiglio di amministrazione della Fondazione CISAM ha deliberato alcune modifiche allo Statuto, presentate alla prefettura di Perugia per l'approvazione il 25 gennaio 2013; tali modificazioni riguardavano tra l'altro:
a) la composizione del consiglio di amministrazione, con riduzione del numero dei membri da sette a cinque e attribuzione del potere di designazione di un esperto in materie fiscali e tributarie al consiglio scientifico della Fondazione, in luogo dei due esperti, rispettivamente in materie giuridico-amministrative e in materie fiscali e tributarie, designati dal Ministero vigilante in base al vigente statuto; la misura – fondata sulle ragioni giuridiche in prosieguo esposte – prendeva atto, d'altronde, del sostanziale disimpegno intervenuto, da parte del Ministero, dopo l'anno 2010, con il mancato rinnovo della convenzione prevista dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 419 del 1999 e la conseguente cessazione del contributo precedentemente erogato per la gestione;
b) l'istituzione della figura del coordinatore scientifico, con previsione della facoltà di attribuire al medesimo un'indennità oltre al rimborso delle spese di viaggio; l'esigenza rappresentata dal Ministero circa l'introduzione di una figura specifica di ricercatore veniva così soddisfatta, in forme compatibili con la struttura e le dotazioni finanziarie dell'ente, le cui funzioni di organizzazione della ricerca si esercitano più proficuamente attraverso la promozione e il coordinamento di progetti svolti da studiosi esterni in collegamento con esso, giacché un organico di ricercatori, necessariamente esiguo date le limitate disponibilità finanziarie dell'ente, non sarebbe adeguato per realizzare con eguale efficacia le attività effettivamente svolte nella loro attuale estensione;
la direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota del 10 maggio 2013, prot. 10789, ha espresso valutazione negativa sulle due modificazioni statutarie sopra indicate;
in particolare, il Ministero vigilante ha ritenuto che la cessazione della presenza di due membri nominati nell'organo di amministrazione dal Ministero medesimo ne affievolisca la funzione di vigilanza, e che la prevista facoltà di attribuire un'indennità al coordinatore scientifico sia incompatibile con l'orientamento precedentemente espresso dal medesimo Ministero con nota in data 1o dicembre 2010, prot. 1411, secondo cui l'incarico avrebbe dovuto essere svolto a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese di viaggio;
quanto al primo rilievo, osserva l'interrogante che la funzione di vigilanza è assicurata sia dalla presenza, nel collegio dei revisori, di un membro effettivo designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia dalla regolare trasmissione dei verbali degli organi, dei bilanci di previsione e dei rendiconti al medesimo Ministero, laddove la partecipazione di rappresentanti del Ministero vigilante nell'organo di amministrazione appare esclusa dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che, al comma 1, lettera b), sottopone la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione al controllo preventivo ministeriale, rimettendola a un decreto del Ministro vigilante, imponendo tuttavia che sia esclusa dalla composizione di tale organo la presenza «di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali»;
quanto al secondo rilievo, osserva l'interrogante che – pur nella doverosa considerazione delle esigenze di contenimento della spesa imposte dalla situazione della finanza pubblica – la previsione statutaria contempla, al di là del rimborso delle spese di viaggio, una mera facoltà di prevedere un'indennità in favore del coordinatore scientifico, il cui esercizio, nell’an e nel quantum, è riservato alla responsabile discrezionalità dell'organo di amministrazione, che potrà valutare l'onerosità dell'impegno richiesto al coordinatore medesimo e la compatibilità della misura con le risorse disponibili e con i criteri della loro corretta allocazione nel rispetto delle preminenti finalità statutarie della Fondazione;
la situazione determinatasi, anche a seguito della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione della Fondazione CISAM, rischia – pur in presenza di «una apprezzabile prudenza gestionale», come riconosciuto dalla Corte dei conti nella determinazione e relazione della sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione medesima per gli esercizi 2008-2009-2010 (determinazione n. 50/2012, paragrafo 5 – conclusioni) – di produrre gravi inconvenienti per lo svolgimento dell'attività dell'ente, che promuove convegni annuali e studi interdisciplinari sulla storia e sulla cultura dell'alto medioevo (secoli V-XI), cura la pubblicazione degli atti dei convegni internazionali, svolge una vasta attività editoriale con collane e periodici (tra cui la rivista «Studi medievali» fondata nel 1904 da Francesco Novati) e ha sviluppato recentemente, accanto alla tradizionale attività nello studio delle fonti e della storia istituzionale, un nuovo e rilevante impegno nel campo dell'archeologia medievale –:
se ritenga opportuno, alla luce di una rivalutazione delle motivazioni giuridiche e dei presupposti di fatto delle modifiche di statuto sottoposte dalla Fondazione CISAM all'approvazione dei competenti organi istituzionali, riconsiderare l'avviso espresso, allo scopo di consentire il ripristino del regolare funzionamento degli organi statutari e la produttiva continuazione dell'attività scientifica e di promozione della ricerca storica svolta dalla Fondazione medesima a livello internazionale. (5-01249)