• C. 551 Proposta di legge presentata il 26 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.551 Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 551


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FRANCESCO SAVERIO ROMANO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 26 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'applicazione della legge per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (legge 21 dicembre 2005, n. 270) alle ultime tornate elettorali ha sollevato alcuni dubbi relativamente al pieno esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini. L'introduzione di liste di candidati bloccate, infatti, ha ristretto l'ambito decisionale riservato al cittadino, che si è trovato nell'impossibilità materiale di scegliere liberamente il candidato. Il ritorno al sistema proporzionale aveva tra i suoi obiettivi quello di restituire, appunto, ai cittadini il potere di scegliere, oltre al proprio partito di riferimento, anche il proprio rappresentante al Parlamento, facoltà che era stata negata dal meccanismo del collegio uninominale, in cui si sceglieva tra singoli candidati rappresentativi dei rispettivi schieramenti ma imposti da accordi che vedevano spesso «catapultati» nei collegi candidati che non avevano alcun collegamento con il territorio.
      Veniva pertanto a mancare quel rapporto di fiducia e di appartenenza che il sistema proporzionale ha restituito in parte, senza però un processo di selezione della classe dirigente che parta dal basso e non sia imposto dalle segreterie dei partiti politici.
      Scopo della presente proposta di legge è, dunque, quello di riconsegnare al cittadino la possibilità di decidere a quale dei candidati dello stesso partito attribuire la propria preferenza. Una proposta che ci sembra rispettosa del principio democratico e costituzionalmente garantito del voto libero e che ridona al cittadino quella sovranità popolare che caratterizza ogni moderna democrazia partecipata.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre al voto di lista l'elettore può esprimere tre preferenze scrivendo il cognome dei candidati»;

          b) al comma 2 dell'articolo 31, dopo le parole: «con il diametro di centimetri tre» sono aggiunte le seguenti: «, con a fianco uno spazio per l'indicazione delle preferenze da parte dell'elettore»;

          c) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
      «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione; determina quindi la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione, nonché la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre

individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

          d) al comma 1 dell'articolo 84, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali».

Art. 2.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole: «con il diametro di centimetri tre» sono aggiunte le seguenti: «, con a fianco uno spazio per l'indicazione delle preferenze da parte dell'elettore»;

          b) al comma 1 dell'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre al voto di lista l'elettore può esprimere tre preferenze scrivendo il cognome dei candidati»;

          c) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è inserita la seguente:
      «a-bis) determina quindi la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione»;

          d) al comma 7 dell'articolo 17, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali».