• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02111-B/02 ... in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111-8); premesso che: il comma...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2111-B/29/05 presentato da SERGIO PUGLIA
lunedì 21 dicembre 2015, seduta n. 514

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111-8);
premesso che:
il comma 73 dell'articolo 1 estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto;
considerato che:
in data 9 aprile 2015 durante la seduta n. 427 del Senato della Repubblica, è stata rivolta un'interrogazione a risposta urgente ai sensi dell'articolo 151-bis del regolamento del Senato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, su profili d'attuazione del mercato del lavoro e interventi in materia previdenziale;
in quella seduta è stato evidenziato che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", dal 12 maggio 2015 diventerà operativa una nuova prestazione di sostegno al reddito per quanti si troveranno privi di lavoro, in modo involontario, la cosiddetta NASpl (nuova assicurazione sociale per l'impiego) la quale prenderà il posto dell'ASpl e della cosiddetta mini ASpl, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
in base a tale normativa viene allungato, rispetto a quanto stabilito dalia legge n. 92 del 2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;
l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 stabilisce che la NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;
tale circostanza, che penalizza i lavoratori stagionali i quali non potranno più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, in quanto percepiranno l'indennità per la metà dei mesi lavorati, era già stata evidenziata nel corso del dibattito in 11 Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato con la proposta di parere presentata dal gruppo del Movimento 5 stelle relativo allo "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)";
considerato che:
il danno economico, per le famiglie che lavorano in luoghi dove il lavoro stagionale è l'unica o la principale forma di impiego, sarà enorme. Questa situazione comporterà l'impoverimento delle città e delle famiglie che vivono prevalentemente di turismo;
tale nuova previsione normativa, se non verranno apportati opportuni correttivi, causerà un'evidente e grave penalizzazione per la categoria dei lavoratori stagionali;
sono quindi necessarie non più misure provvisorie, ma interventi improcrastinabili e urgenti che riportino la situazione allo status quo ante;
considerato altresì che:
questa circostanza, se si verificasse, provocherebbe conseguenze gravissime: infatti nel solo settore del turismo i lavoratori penalizzati dalle nuove norme potrebbero essere 343.000;
impegna il Governo:
a porre in essere appositi ed urgenti interventi a carattere normativo di propria competenza, al fine di non penalizzare i lavoratori stagionali e quelli del settore della scuola e di ovviare alla situazione descritta, garantendo un adeguato sussidio per tutto il periodo di disoccupazione come previsto dalle previgenti norme.
(0/2111-B/29/5)
PUGLIA