• C. 482 Proposta di legge presentata il 22 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.482 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 482


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GARAVINI, SARTI, SCOPELLITI, CLAUDIO FAVA, BINETTI, ORLANDO, FERRANTI, MICHELE BORDO, BOSSA, BURTONE, GENOVESE, MARCHI, SALVATORE PICCOLO, BELLANOVA, LUCIANO AGOSTINI, BARUFFI, BASSO, BENAMATI, BERRETTA, MARIASTELLA BIANCHI, BINI, BOCCUZZI, BRAGA, BRATTI, CAPODICASA, CARDINALE, CARELLA, CARRA, CARRESCIA, CAUSI, CENSORE, CHAOUKI, COCCIA, CRIVELLARI, D'INCECCO, D'OTTAVIO, DAL MORO, DE MARIA, FEDI, FIANO, FOLINO, GADDA, GASPARINI, GHIZZONI, GIORGIS, GIULIETTI, GNECCHI, GREGORI, TINO IANNUZZI, LAFORGIA, LA MARCA, LODOLINI, MALPEZZI, MANFREDI, MARIANO, MATTIELLO, MOGHERINI, MONACO, NACCARATO, OLIVERIO, PARIS, PISTELLI, PORTA, RAMPI, REALACCI, RIGONI, ROSATO, ROTTA, RUBINATO, FRANCESCO SANNA, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VELO, VERINI, VILLECCO CALIPARI, ZAPPULLA, ZARDINI, ALBERTI, BASILIO, BATTELLI, BUSTO, COLLETTI, COMINARDI, D'AMBROSIO, DE ROSA, FERRARESI, FRACCARO, FRUSONE, LIUZZI, MANTERO, MICILLO, NESCI, NUTI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SIBILIA, VIGNAROLI, ZOLEZZI, GIAMMANCO, BOCCADUTRI, COSTANTINO, PALAZZOTTO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Presentata il 22 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle questioni relative al fenomeno delle mafie e alle altre associazioni criminali, anche straniere, per la durata della XVII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione.
      Nella storia dell'Italia repubblicana hanno già operato, dal dicembre 1962 (legge 20 dicembre 1962, n. 1720) ad oggi, nove Commissioni parlamentari che – valendosi dei poteri volta per volta definiti dalle rispettive leggi istitutive – hanno posto al centro delle proprie indagini e delle proprie iniziative il fenomeno della mafia, nelle sue diverse espressioni, nella sua morfologia, nei suoi collegamenti con la vita sociale e politica.
      In questa legislatura è auspicabile non limitarsi ad una riproposizione della Commissione, è opportuno fare dei cambiamenti che le consentano di essere più efficace e propositiva.
      Negli anni, nel corso dei quali ciascuna delle Commissioni ha operato e ha adempiuto ai propri compiti, il fenomeno mafioso ha subìto profonde e radicali modificazioni. Non sempre si è riusciti a coglierne le dinamiche e intervenire con capacità e forza preventiva. L'ultima Commissione ha prodotto sette documenti approvati (doc. XXIII, n. 1: Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, 18 febbraio 2010; doc. XXIII, n. 3: Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito, 17 novembre 2010; doc. XXIII, n. 4: Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sull'archivio dei rapporti finanziari, 17 novembre 2010; doc. XXIII, n. 5: Relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle regioni dell'Italia meridionale, 9 febbraio 2011; doc. XXIII, n. 8: Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito, 20 luglio 2011; doc. XXIII, n. 9: Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione, con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, 25 gennaio 2012; doc. XXIII, n. 16: Relazione conclusiva, 22 gennaio 2013), ma non è riuscita ad approvare una vera relazione conclusiva. Si è giunti soltanto ad un resoconto delle attività svolte, senza che si sia riusciti ad approvare una relazione sulla materia delle stragi del 1992-1994, che pure ha molto impegnato i lavori della scorsa legislatura.
      Ormai è patrimonio comune la consapevolezza del fatto che le mafie hanno profondamente cambiato il loro modo di agire, accentuando la loro natura di potere corrotto che cerca di insinuarsi nelle istituzioni, nella politica e nell'economia, e mettendo sempre più da parte l'uso della forza per affermare il proprio ruolo sul territorio.
      In questi ultimi anni si è dovuto prendere atto dell'avanzata delle mafie fuori delle zone di insediamento tradizionale, fino a dover registrare lo scioglimento di diversi consigli comunali anche nel nord Italia ad opera del Governo presieduto da Mario Monti, che ha altresì sciolto per la prima volta gli organi di un comune capoluogo di provincia, Reggio Calabria. Ciò denota un preoccupante innalzamento delle capacità d'infiltrazione delle mafie. Pure nel mondo economico la presenza delle infiltrazioni mafiose fa sentire il suo peso con forza, sia nei settori tradizionali delle costruzioni e delle attività di ristorazione, sia in settori nuovi come quelli delle energie alternative e dei giochi d'azzardo legali.
      In Italia sta crescendo anche la presenza di mafie straniere, che stanno lentamente prendendo il controllo degli affari criminali come la prostituzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le mafie italiane, a loro volta, hanno accresciuto i loro interessi all'estero, anche se è proporzionalmente cresciuta l'attenzione degli altri Stati europei verso lo sviluppo di nuove forme di contrasto, emulando le positive esperienze del nostro Paese.
      Non bisogna però sottacere, anzi va sottolineato, che le mafie negli ultimi anni hanno subìto importanti sconfitte con l'arresto dei grandi capi, con lo svelamento delle loro strutture nel territorio, e, soprattutto, sul piano del consenso sociale. Proprio in questi giorni, in tutta Italia, si è svolta la giornata della memoria delle vittime delle mafie, che ha visto in prima fila migliaia di giovani, cresciuti e formati nella consapevolezza che le mafie rubano la libertà e il futuro proprio alle nuove generazioni. È questo il frutto di un lavoro di formazione che ogni giorno vede schierati in prima fila insegnanti e professori e che deve essere costantemente sostenuto.
      Sono state altresì approvate molte nuove norme che possono dare impulso al sequestro dei capitali mafiosi, ma bisogna anche tenere presente che non funziona ancora adeguatamente la macchina della gestione dei beni mafiosi nella fase del sequestro e della confisca.
      Tutto questo conferma la necessità che anche in questa legislatura si insedii una Commissione parlamentare che abbia i poteri d'inchiesta e possa contribuire in maniera sempre più efficace alla conoscenza e al contrasto del fenomeno mafioso.
      Presentando all'inizio della XVII legislatura questa proposta di legge, ci auguriamo che si giunga alla sua sollecita approvazione, allo scopo di evitare ogni interruzione nell'impegno antimafia del Parlamento italiano, sia sul terreno delle conoscenze sia su quello delle proposte e dei controlli.
      È necessario proseguire sistematicamente e continuativamente nella prevenzione delle attività criminali e dell'illegalità, approfondendo le conoscenze finora raggiunte, aggiornando l'analisi e soprattutto verificando la funzionalità degli strumenti legislativi e istituzionali da impiegare nell'azione di contrasto alle mafie.
      In continuità con le norme che istituivano la Commissione nella passata legislatura, proponiamo che essa abbia il carattere di una Commissione parlamentare di inchiesta: che dunque proceda, come prevede l'articolo 82 della Costituzione, «alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». Sempre in continuità con la precedente legislatura prevediamo che la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. A differenza di quanto previsto per la Commissione operante nella XVI legislatura, la presente proposta di legge introduce la possibilità di accedere ai documenti dei servizi d'informazione e di sicurezza senza che sia opponibile in alcun modo il segreto di Stato.
      L'articolo 1 della proposta di legge, oltre a istituire la Commissione, ne indica i compiti: accertare e valutare la natura e le caratteristiche del fenomeno mafioso, i suoi mutamenti e tutte le connessioni; verificare e valutare l'attuazione delle leggi, la loro congruità, la loro efficacia rispetto all'azione antimafia e più in generale la qualità dell'impegno dei pubblici poteri; riferire al Parlamento al termine dei propri lavori, nonché ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno e comunque annualmente. L'ambito di competenza della Commissione si estende a tutte le associazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale) e alle altre organizzazioni criminali presenti nelle varie aree geografiche del Paese.
      L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione (venti senatori e venti deputati), l'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari da parte della Commissione a scrutinio segreto. Prevede anche che non possano fare parte della Commissione coloro che si trovino in una delle condizioni indicate nell'articolo 1 della proposta di autoregolamentazione approvata il 28 febbraio 2010 all'unanimità dalla Commissione antimafia della XVI legislatura, in modo da garantire una presenza parlamentare autorevole e coerente con le finalità della Commissione. Qualora uno dei componenti venisse a trovarsi nelle condizioni previste dal medesimo codice durante l'attività della Commissione, avrà l'obbligo di comunicarlo al Presidente della Camera di appartenenza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
      L'articolo 3 prevede forme flessibili per l'organizzazione dei lavori, conferendo alla Commissione la possibilità di lavorare non solo in seduta plenaria, ma anche per comitati.
      L'articolo 4 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione.
      Gli articoli 5 e 6 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l'obbligo di rispettare il segreto, che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul personale addetto, sui collaboratori.
      L'articolo 7 regola infine l'organizzazione interna della Commissione, compresa la previsione dell'informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti.
      L'articolo 8 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

      1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:

          a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

          b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

          c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

          d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più

coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

          e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

          f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, anche con riguardo alla sua articolazione nel territorio e alle sue infiltrazioni negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive;

          g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

          h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà

dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

          i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

          l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

          m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, anche consultando le associazioni di carattere nazionale o locale che più significativamente operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;

          n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

          o) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
      3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132. Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico

di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
      2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, non computando le schede bianche. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.
      6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Comitati).

      1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a

testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
      3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
      4. In nessun caso è opponibile il segreto di Stato rispetto alla richiesta di accesso agli atti in possesso dei servizi di informazione per la sicurezza dello Stato pertinenti alle materie d'indagine della Commissione.
      5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di

natura istruttoria. Il decreto ha efficacia solo per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
      6. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
      7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6.
(Segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 7.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività

di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun anno e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
      6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.
Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.