• C. 351 Proposta di legge presentata il 19 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.351 Concessione di un credito d'imposta per favorire l'inserimento degli studenti universitari nell'attività lavorativa


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 351


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PES, ARLOTTI, BENAMATI, BIONDELLI, CAPODICASA, D'INCECCO, FIANO, FONTANELLI, GARAVINI, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, MARTELLA, MOSCATT, MURA, SALVATORE PICCOLO, ROTTA, GIOVANNA SANNA, TARICCO, VALERIA VALENTE, VENTRICELLI, ZAPPULLA, ZARDINI
Concessione di un credito d'imposta per favorire l'inserimento degli studenti universitari nell'attività lavorativa
Presentata il 19 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Per favorire la crescita del Paese risulta prioritario investire sul sapere e sulla conoscenza come fattori di sviluppo e strumenti di libertà.
      L'arretratezza delle infrastrutture di ricerca, il fenomeno della dispersione e i tassi elevati di abbandono scolastico, l'età media dei laureati e il crescente divario tra il sapere accademico e il mondo del lavoro pongono l'Italia in condizione svantaggiata rispetto ai principali partner europei, costringendo l'intera comunità a pagare un costo elevatissimo in termini di competitività sul mercato globale.
      Dall'ultimo rapporto diffuso dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) risulta che il nostro Paese detiene uno dei più bassi tassi di conseguimento di titoli universitari: solo il 14 per cento della popolazione adulta è laureata e poco più del 20 per cento dei giovani della fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni raggiunge questo livello di istruzione, rispetto alla media degli Stati aderenti all'OCSE che risulta essere, nella stessa fascia di età, pari al 37,1 per cento dei giovani. Ciò significa che su 37 Paesi considerati l'Italia si colloca al 34o posto.
      Per invertire questa tendenza risulta doveroso individuarne le cause.
      Numerose ricerche dimostrano che i laureati in Italia sono pochi perché risulta particolarmente elevato il numero di studenti che abbandonano l'università senza finire gli studi, in una proporzione doppia rispetto alla media dei Paesi industrializzati. Tra i motivi dell'abbandono le condizioni familiari assumono un aspetto rilevante e, a monte del grado di istruzione dei genitori e del tipo di scuola frequentata, le condizioni socio-economiche della famiglia di provenienza risultano essere un fattore importante di influenza sulle probabilità di successo dello studente universitario.
      Occorre agire sui fattori che influiscono negativamente sul conseguimento dell'istruzione terziaria, anche in considerazione degli effetti della crisi economica sulla capacità di reddito delle famiglie.
      Significativo è il numero di studenti che per mantenersi agli studi svolgono lavori più o meno impegnativi. Questa doppia attività, spesso sommersa, incide negativamente sulla durata degli studi determinando una percentuale di fuoricorso più che doppia rispetto agli studenti a tempo pieno che risultano essere, secondo una recente indagine svolta dal forum dei giovani, per il 75 per cento in linea con il proprio piano di studi.
      Al fine di garantire una maggior conciliazione fra studio e lavoro e di favorire l'accesso al reddito da parte degli studenti meno abbienti, affinché possano completare il proprio piano di studi, la presente proposta di legge si propone di istituire specifici sgravi fiscali a favore dei datori di lavoro che assumono studenti universitari alle proprie dipendenze con regolare contratto di lavoro a tempo parziale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, tramite l'assunzione di studenti universitari meritevoli a cui manca per il conseguimento del diploma di laurea o di laurea specialistica solo un numero di crediti corrispondente all'ultima annualità, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, un credito d'imposta d'importo pari a 300 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo parziale rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo parziale mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
      3. Il credito d'imposta spetta a condizione che siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle disposizioni vigenti.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
      5. Per le finalità di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
      6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.