• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00143 premesso che: secondo quanto previsto dall'articolo 1129 del codice civile, come sostituito dall'articolo 9 della legge n. 220 del 2012, gli amministratori di condominio sono tenuti a...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00143presentato daPISANO Girolamotesto diMercoledì 23 ottobre 2013, seduta n. 103

La VI Commissione,
premesso che:
secondo quanto previsto dall'articolo 1129 del codice civile, come sostituito dall'articolo 9 della legge n. 220 del 2012, gli amministratori di condominio sono tenuti a far transitare su un conto corrente, bancario o postale, intestato al condominio stesso, tutte le somme introitate dai condomini (ad esempio contributi versati a copertura delle spese ordinarie e straordinarie) o da terzi (ad esempio rimborsi assicurativi, fitti attivi di locali condominiali), nonché quelle a chiunque erogate per conto del condominio (ad esempio pagamenti in favore dei fornitori, dell'erario, di pubbliche amministrazioni);
sempre ai sensi del citato articolo 1129 del codice civile, ciascun condomino può richiedere all'amministratore di prendere visione della rendicontazione periodica del conto corrente condominiale, e se interessato, a sue spese, di prenderne copia;
l'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, prevede che gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali sono assoggettati alla predetta imposta di bollo nella misura annuale di euro 34,20, se il cliente è persona fisica, o di euro 100,00, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica;
in tale ambito merita segnalare come le Sezioni unite della corte di cassazione civile, con sentenza n. 9148 dell'8 aprile 2008 e la Sezione III della Corte di cassazione civile, con sentenza n. 16920 del 21 luglio 2009, abbiano affermato che l'amministratore e l'assemblea, nell'ambito del condominio, non possono in alcun modo essere paragonati agli organi di un ente di gestione o, ancora più in generale, di una persona giuridica, precisando inoltre l'inesistenza giuridica del condominio e, conseguentemente, la natura parziaria e non solidale delle obbligazioni condominiali;
l'amministratore è cliente persona fisica, a nulla rilevando che sul conto corrente intestato al condominio affluiscano somme che egli incassa o paga nell'interesse del condomino;
sulla scorta di tali indicazioni giurisprudenziali, nonché stante la peculiare natura del condominio e la sussistenza di un obbligo legale a far transitare esclusivamente su conto corrente le somme movimentate da o in favore dello stesso, sussistono fondati dubbi circa il fatto che gli estratti conto dei conti correnti intestati al condominio debbano scontare l'imposta di bollo nella più elevata misura di 100 euro;
la questione è stata recentemente oggetto dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01163, svolta il 16 ottobre 2013 presso la Commissione Finanze, in risposta alla quale il Governo ha affermato che, «in assenza di specifiche previsioni al riguardo, deve ritenersi che, qualora il conto corrente sia intestato al condominio, trattandosi di soggetto diverso da persona, fisica, l'imposta di bollo deve essere corrisposta nella misura annua di euro 100,00»;
il parere interpretativo ministeriale, su cui è stata fondata la risposta del Governo, non ha tenuto conto della circostanza che la disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al testo della disciplina dell'imposta di bollo – come sostituito dall'articolo 19, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in vigore dal 1o gennaio 2012 – si pone in insanabile contrasto con la norma, di portata precettiva generale, di cui all'articolo 22, comma 1, n. 1, del medesimo decreto 642 del 1972, che individua nelle sole persone fisiche i soggetti obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni. La solidarietà dei singoli individui, ivi considerati quali unici senzienti dell'attività di prelievo e sanzionatoria, assurge infatti a presidio dell'esatto adempimento del tributo, analogamente a quanto accade, fatte le dovute distinzioni, per l'imposta di registro in forza della figura del responsabile d'imposta;
peraltro, nella stessa sede il Governo ha riconosciuto l'esigenza di un'ulteriore riflessione in merito, dichiarando che «la problematica in esame appare meritevole di ulteriori approfondimenti tecnici da parte degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria»;
in questo contesto appare dunque necessario un urgente intervento normativo volto a chiarire la questione, nel senso di rendere applicabile la misura dell'imposta di bollo di euro 34,20 su tutti i conti correnti intestati ai condomini, sia per eliminare uno dei molti aspetti controversi della disciplina tributaria, sia, soprattutto, per dare un piccolo, ma comunque utile segnale, circa l'effettiva volontà dell'Esecutivo di accelerare l'attuazione della disciplina del condominio, in particolar modo in materia di trasparenza ed emersione dei flussi finanziari dei medesimi, ed avviare concretamente il processo di riduzione della pressione tributaria sulle famiglie,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a stabilire con chiarezza che per gli estratti conto e gli altri documenti inviati dalle banche e relativi ai conti correnti intestati al condominio l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica nella misura di euro 34,20 annui prevista per le persone fisiche;
a valutare l'opportunità, nelle more del procedimento di riforma della disciplina del condominio, di ridurre o sopprimere l'imposta di bollo per gli estratti conto relativi ai conti correnti intestati al condominio medesimo.
(7-00143) «Pisano, Barbanti, Pesco».