• C. 303 Proposta di legge presentata il 16 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.303 [Agricoltura Sociale] Disposizioni in materia di agricoltura sociale


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 303


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FIORIO, CENNI, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, BARETTA, BARGERO, BOBBA, BRATTI, DALLAI, FIANO, FONTANELLI, GUERRA, KRONBICHLER, LODOLINI, MARTELLI, SANI, VELO
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Presentata il 16 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'agricoltura sociale va inserita nel quadro di una declinazione del ruolo multifunzionale del comparto primario inteso non solo sul versante delle varie opportunità di reddito per l'azienda, ma anche su quello delle diverse funzioni che tale settore produttivo può ulteriormente esprimere all'interno della società e del «sistema Paese».
      In questa direzione per agricoltura sociale si intende proprio l'utilizzo dell'azienda agricola per il soddisfacimento di bisogni sociali, come la riabilitazione e il recupero di soggetti svantaggiati attraverso l'interazione con animali e con piante, l'inserimento lavorativo (inclusione sociale) o le attività didattiche («fattorie didattiche»).
      Tale attività sta assumendo un ruolo sempre più significativo anche alla luce del valore riconosciuto della multifunzionalità dell'azienda agricola nonché della crisi e dell'evoluzione dei tradizionali sistemi di welfare.
      Accanto, dunque, alla produzione di prodotti alimentari e di servizi tradizionali, l'agricoltura sociale interviene a sostegno della produzione e della promozione di «salute», di azioni di riabilitazione e di cura, di educazione, di formazione, di organizzazione di servizi utili per la vita quotidiana di specifiche tipologie di utenti (come appunto gli «agriasili», i servizi di accoglienza diurna per anziani, la riorganizzazione di reti di prossimità per la cura e il supporto alla vita degli anziani), di aggregazione e di coesione sociale per i soggetti maggiormente vulnerabili nonché di creazione di opportunità occupazionali per le persone a bassa contrattualità.
      Gli utenti dell'agricoltura sociale sono quindi, nella maggior parte dei casi, persone con disabilità fisiche, psichiche o mentali, giovani con difficoltà nell'apprendimento o nell'organizzare la loro rete di relazioni, soggetti con svantaggio sociale, con dipendenze da droghe, disoccupati di lungo periodo, cosiddetti «soggetti burnout» (persone colpite da un processo «stressogeno» derivato da professioni d'aiuto), malati terminali, anziani, bambini in età scolare e prescolare. L'agricoltura sociale consente di assicurare azioni di promozione di stili di vita sani ed equilibrati e, allo stesso tempo, rende disponibili servizi utili per migliorare la qualità della vita degli abitanti urbani e nelle aree rurali. Il processo che porta alla nascita in Italia delle prime esperienze legate all'agricoltura sociale parte dagli anni sessanta dello scorso secolo e riguarda prevalentemente progetti di inserimento occupazionale di persone vulnerabili e a rischio di marginalizzazione. Tali azioni si sono rivelate tra le risposte più efficaci al disagio sociale perché hanno permesso percorsi di riabilitazione e di inserimento lavorativo in grado di riconoscere dignità alla persona e di tener conto delle esigenze delle famiglie.
      Queste esperienze hanno determinato un'attenzione crescente verso percorsi di welfare partecipati, nei quali le comunità locali, e i vari soggetti che le compongono, hanno agito attivamente coinvolgendo individui svantaggiati e a ridotta contrattualità. Sono aumentati, a livello territoriale, esempi virtuosi di collaborazione tra realtà locali (cooperative sociali, aziende sanitarie agricole) e istituzioni (aziende sanitarie locali, assessorati ai servizi sociali dei comuni eccetera) che hanno mostrato le possibilità di nuovi modelli organizzativi nella fornitura dei servizi essenziali alla persona.
      In questo contesto va specificato che l'integrazione di interventi e di servizi di natura sociale nell'azienda agricola multifunzionale non ne vanifica le finalità imprenditoriali. Le molte esperienze in essere testimoniano il fatto che gli operatori che sviluppano questa vocazione non rinunciano alla sostenibilità economica che può, anzi, beneficiare dell'accresciuto rapporto con il territorio e delle nuove opportunità di mercato derivanti dall'apertura alla realtà esterna.
      Facendo una stima si calcola che in Italia siano più di 750 le aziende che praticano agricoltura sociale e fra queste oltre 450 sono cooperative sociali di tipo «B» (le cooperative che possono svolgere e gestire servizi differenti oltre a quelli prettamente socio-sanitari ed educativi) che svolgono attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Il collante e il punto di riferimento di queste iniziative è dunque il mondo del «sociale» (cooperative sociali agricole, terzo settore) cresciuto in virtù di una legislazione (legge n. 381 del 1991) tra le più avanzate in Europa.
      Esistono comunque alcune problematiche ancora irrisolte a livello nazionale ed europeo, che riguardano le attività di agricoltura sociale.
      Tra queste va evidenziata la mancanza di un quadro normativo nazionale e nell'Unione europea di riferimento per gli operatori agricoli e socio-sanitari e i livelli istituzionali coinvolti. Le difficoltà sono particolarmente ingenti nella fase di avvio di nuove aziende agrisociali.
      In Italia vanno evidenziate, in particolare, le rigidità derivanti dalla settorialità delle politiche educative, agricole, socio-assistenziali e della formazione. A queste difficoltà se ne legano altre, tra cui: la differente sensibilità delle reti istituzionali locali nel condividere progetti innovativi e nel supportare il consolidarsi delle reti informali; la difforme disponibilità locale nel definire procedure, regole di funzionamento e modelli di lavoro innovativi; una difficoltà dei servizi pubblici nel proiettare la rete dei servizi nel territorio con adeguate azioni di tutoraggio; alcuni limiti nel mettere a punto supporti educativi e formativi per gli operatori agricoli e sociali nei rispettivi settori. Si assiste, inoltre, ad una problematicità nel valorizzare pienamente i fondi dell'Unione europea disponibili da parte delle politiche nazionali.
      Va inoltre rilevato che accanto ad esperienze territoriali che mostrano un elevato grado di interazione e di integrazione territoriale tra soggetti con competenze e professionalità differenti, si associano realtà e progetti individuali e isolati. In questi ultimi casi, per le aziende agricole interessate a offrire servizi è spesso difficile trovare interlocutori istituzionali negli enti gestori degli stessi servizi. Gli operatori sociali e i terapeuti interessati ad attuare pratiche e percorsi di agricoltura sociale stentano infatti a trovare disponibilità presso le aziende del territorio o individuare terreni utili per l'avvio di tali pratiche. Altre volte il terzo settore avvia progetti socio-terapeutici che si confrontano presto con problemi di ordine economico dovuti alla difficoltà nel reperire, con continuità, un sostegno finanziario esterno.
      Non vanno poi dimenticate le problematiche fiscali e di reddito, in quanto l'azienda agricola non può fatturare i servizi dell'agriturismo. La fatturazione di servizi educativi e sociali è ancora controversa, dal momento che tra le attività connesse all'agricoltura non sono compresi i servizi sociali.
      È per questi motivi che sussiste la necessità da parte del legislatore di prevedere una normativa quadro per le attività e per la promozione dell'agricoltura sociale che concorra a fornire strumenti di sostegno nell'ambito delle diverse competenze istituzionali.
      Vediamo ora in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto.
      Gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità e gli obiettivi dell'agricoltura sociale riconoscendo nelle caratteristiche multifunzionali delle attività agricole il contesto favorevole allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme nel territorio nazionale, anche nelle zone rurali o svantaggiate, alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali. In particolare per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli che, in forma singola o associata con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrano in modo sostanziale e continuativo l'attività agricola con la fornitura di servizi e di prestazioni per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e con la fornitura di servizi e di prestazioni sociali, socio-sanitarie ed educative per le famiglie, per le categorie deboli e per i soggetti svantaggiati.
      L'articolo 3 disciplina i requisiti essenziali per l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale e le procedure per l'avvio delle attività, per il monitoraggio, per la valutazione dei servizi e per la redazione di un apposito rendiconto sociale.
      L'articolo 4 introduce una rilevante novità per i nuovi compiti dell'agricoltura sociale dando la facoltà di costituire organizzazioni di produttori (OP), per prodotti e servizi dell'agricoltura sociale in presenza di un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati che deve essere pari a 90.000 euro.
      Con l'articolo 5 si dettano disposizioni sull'uso dei locali del fondo agricolo adibiti ad attività di agricoltura sociale e si equiparano tali locali a quelli rurali strumentali all'attività di impresa rilevante ai fini fiscali.
      Specifici interventi di sostegno all'attività di agricoltura sociale caratterizzano l'articolo 6: dalla promozione della fornitura di prodotti di agricoltura sociale per le mense scolastiche e gli ospedali all'incentivazione della vendita diretta, dall'assegnazione prioritaria di terreni demaniali alle agevolazioni per l'assunzione di persone appartenenti a categorie svantaggiate.
      L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, stabilendone i compiti, l'organizzazione, la modalità di funzionamento e la composizione.
      L'articolo 8 prevede, infine, l'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale destinato alla sperimentazione e al sostegno di progetti del settore. Lo stanziamento è pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Art. 2
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:

          a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;

          b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie,

anziani, categorie deboli e soggetti di cui alla lettera a).

      2. Le attività di cui alla lettera b) del comma 1 sono, ove previsto dalle normative vigenti, realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

Art. 3.
(Accreditamento degli operatori).

      1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto accreditante competente per l'attività, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Le imprese accreditate sulla base del possesso di requisiti minimi sono iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.
      2. Se le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono a quanto disposto dal comma 1, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce con proprio decreto i requisiti di cui al citato comma 1.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

      1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori

(OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti e per servizi dell'agricoltura sociale. Le OP di agricoltura sociale, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento delle OP stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro.
Art. 5.
(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale).

      1. Per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale individuate dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzati i locali o parte di essi già esistenti nel fondo agricolo.
      2. I locali di cui al comma 1 sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
      3. Le regioni disciplinano anche gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Art. 6.
(Interventi di sostegno).

      1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.


      2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, previa richiesta degli operatori del settore.
      3. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.
      4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti».
Art. 7.
(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

      1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per l'accreditamento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di

modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

          b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

          c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

          d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

          e) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

      2. L'Osservatorio è composto da:

          a) quattro rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della salute;

          b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          d) due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito

degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale.

      3. L'Osservatorio può avvalersi, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale.
      4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento. I componenti all'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

Art. 8.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale).

      1. A decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Fondo è finalizzato alla sperimentazione e al sostegno, sulla base dei criteri definiti dalle regioni e dalle province autonome competenti per territorio, di progetti nel settore dell'agricoltura sociale, promossi dagli operatori del settore.
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo di cui al comma 1.