• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02111-B/023 premesso che: come gli eventi degli ultimi giorni che hanno travolto le aspettative e la buona fede di decine di migliaia di risparmiatori dimostrano, da tempo oramai il mondo della finanza...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2111-B/23 presentato da LUCIANO URAS
martedì 22 dicembre 2015, seduta n. 556

Il Senato,
premesso che:
come gli eventi degli ultimi giorni che hanno travolto le aspettative e la buona fede di decine di migliaia di risparmiatori dimostrano, da tempo oramai il mondo della finanza ha distolto l'attenzione da famiglie ed imprese, concentrandosi quasi esclusivamente su prodotti finanziari e speculativi più remunerativi;
di contro, lo gravità della situazione finanziaria che ha posto come emergenza il tema della povertà relativa, della esclusione finanziaria e della disoccupazione, ha ridato impulso, dopo anni di emarginazione legata al suddetto modello finanziario ultraliberista, ad intermediari finanziari, come il microcredito e la finanza etica, che investono, invece, in un modello economico di benessere sobrio e solidale, grazie ad un meccanismo finanziario virtuoso con il quale le comunità locali costruiscono e sostengono le imprese dell'economia solidale investendo i propri risparmi per soddisfare bisogni di credito delle microimprese, delle persone fisiche singole e delle famiglie che rientrano nella categoria definita col triste eufemismo di "soggetti non bancabili";
il microcredito è pertanto uno strumento di sviluppo economico che permette anche alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione di accedere ai servizi finanziari, consentendo il miglioramento delle loro condizioni di vita (ad es. sostegno al pagamento di rate d'affitto o avvio di piccole attività artigianali, etc.). Esso è per lo più esercitato dalle cosiddette Mag le Mutue Auto Gestione, la cui gestione, per lo più indirizzata verso settori d'intervento quali la solidarietà sociale, l'ambiente e i temi dell'ecologia, la cultura e l'informazione, si basa sulle seguenti caratteristiche: la partecipazione dei soci alla gestione; interventi rivolti verso progetti di cooperative e associazioni; garanzie patrimoniali sugli impieghi basate sulla conoscenza delle persone e dei progetti da finanziare;
ci sono tuttavia alcuni limiti oggettivi nel quadro normativo che ostacolano il riconoscimento come operatori di microcredito;
con le modifiche apportate nell'anno 2014 al Testo unico bancario e la previsione all'interno di esso di una specifica normativa, con due articoli dedicati al microcredito, il nostro Paese si è posto tra quelli europei più attivi nella costruzione di un quadro regolamentare in grado di favorire l'accesso a forme di credito alternative a quello bancario, normativa necessaria stanti, in particolare, la dimensione ridotta dei prestito, l'assenza di garanzie tradizionali prestate dal singolo beneficiario, la presenza di servizi ausiliari, la natura dei beneficiari e, di conseguenza, lo scopo del finanziamento, tutti requisiti che possono anche non risultare simultaneamente soddisfatti in tutti i programmi di microcredito e che, spesso, vengono interpretati differentemete dai diversi soggetti erogatori e nei diversi contesti;
nello specifico l'articolo 16 del decreto 17 ottobre 2014, n. 176 disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale di concedere finanziamenti volti a sostenere la microimprenditorialità dei propri soci, possibilità condizionata al rispetto di specifiche condizioni e all'iscrizione di tali operatori nell'elenco di cui all'articolo 111 del Tub. Quest'ultimo, inoltre, non attribuisce esplicitamente a tali finanziamenti la qualifica di microcredito ma sembra assimilarli ad esso in ragione della finalizzazione del finanziamento ed inoltre, il limite fissato dall'articolo 111, comma 1, lettera a), del Tub a 25.000 euro per i finanziamenti a sostegno dell'avvio o dell'esercizio di attività imprenditoriali, non è sufficiente a agrantire un reale sostegno ad attività economiche: in tale misura, infatti, circa il 50 per cento degli attuali finanziamenti delle Mag sarebbe irrealizzabile,
impegna il governo:
ad adottare un provvedimento normativo che modifichi l'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), aggiungendo due ulteriori commi che prevedano:
1) la definizione puntuale degli operatori di finanza mutualistica e solidale quali soggetti, iscritti nell'elenco di cui al medesimo articolo e costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente, il cui statuto preveda che:
a) i partecipanti al capitale, i dipendenti ed i collaboratori siano esclusivamente soci;
b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;
c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti connessi e la natura dei beneficiari;
d) la società non abbia scopo di lucro e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento;
e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione.
2) Che gli stessi operatori di finanza mutualistica e solidale, come definiti dal precedente punto 1), in deroga a quanto già previsto al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 111, possono concedere finanziamenti ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e per una durata massima di dieci anni, il cui tasso effettivo globale non può eccedere la somma dei costi di gestione della struttura e del costo di renumerazione del capitale in misura non superiore al tasso di inflazione. Che sia consentita agli operatori di finanza pubblica e solidale l'attività di credito a propri soci, in deroga ad eventuali limiti del soggetto richiedente relativi a fatturato, dati di bilancio, numero di dipendenti, anni di attività, eventualmente previsti dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 111.
(numerazione resoconto Senato G1.23)
(9/2111-B/23)
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO