• Testo DDL 955

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Atto a cui si riferisce:
S.955 Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 955
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO e NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2013

Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

Onorevoli Senatori. -- Le vigenti disposizioni previste dal nostro ordinamento giuridico in materia di prostituzione risultano inadeguate rispetto alla rilevanza che tale fenomeno ha assunto negli ultimi anni nel nostro Paese e alla varietà di fenomeni di criminalità che si sono andati sviluppando in relazione all'esercizio di questa attività.

A questo proposito infatti, se da un lato è condivisibile la scelta di non sanzionare il comportamento di chi volontariamente decide di dedicarsi a tale attività, è altrettanto vero, dall'altro lato, che la mancanza di specifiche disposizioni di legge volte a stabilire i necessari presupposti per l'esercizio dell'attività e i relativi obblighi che gravano su coloro che la esercitano ha contribuito al diffondersi di forme di prostituzione certamente illegali in quanto pericolose per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

Non può non rilevarsi inoltre il notevole interesse economico che talvolta caratterizza questa attività, e quindi occorre interrogarsi se non sia opportuno prevedere una specifica normativa anche di carattere fiscale.

Il disegno di legge in esame mira quindi a riconoscere l'esercizio della prostituzione alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni in materia sanitaria, sociale e fiscale in essa espressamente stabilite, facendo ovviamente salve le disposizioni penali vigenti che sanzionano qualsiasi forma di prostituzione minorile, di sfruttamento della prostituzione o di induzione alla prostituzione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2 del presente disegno di legge, l'esercizio della prostituzione è consentito soltanto in luoghi non aperti al pubblico e non esposti al pubblico.

Sono inoltre vietate forme associate di esercizio della prostituzione ed è altresì vietato l'esercizio della medesima attività da parte di più persone nell'ambito dello stesso locale.

Il medesimo articolo 2 prevede poi specifiche sanzioni amministrative per la violazione delle citate disposizioni.

Gli articoli 3, 4 e 5 del presente disegno di legge dispongono poi specifici obblighi di comunicazione, da parte di coloro che intendano intraprendere l'esercizio della prostituzione, nei confronti delle competenti autorità di pubblica sicurezza, alle quali dovrà essere altresì trasmessa apposita documentazione, di carattere prevalentemente sanitario, da individuare con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il medesimo decreto stabilisce altresì i successivi controlli sanitari cui devono sottoporsi gli esercenti la prostituzione nel corso della propria attività, specificando: la loro periodicità; le modalità e i tempi per l'espletamento, da parte delle competenti autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, dei prescritti controlli successivi all'inizio dell'esercizio della prostituzione; i requisiti di idoneità igienico-sanitari dei locali ove si svolge la prostituzione e i relativi controlli.

Anche in questo caso sono previste apposite sanzioni penali e amministrative per le violazioni delle citate disposizioni.

L'articolo 6 prevede, a sua volta, l'istituzione, presso il Garante per la protezione dei dati personali, di un Registro riservato per il monitoraggio dell'esercizio della prostituzione, che potrà essere sempre consultato dalla magistratura per esigenze investigative connesse a indagini penali in corso, ovvero per esigenze processuali.

L'articolo 7 afferma il principio in base al quale chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari, degli oneri previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto nell'esercizio di tale attività, mentre il successivo articolo 8 consente qualsiasi forma di pubblicità dell'esercizio della prostituzione purché non rechi offesa al pudore e all'onore sessuale delle persone ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II del titolo IX del libro secondo del codice penale.

L'articolo 9 inasprisce le sanzioni attualmente previste dalla legge n. 75 del 1958 in materia di reati connessi all'esercizio della prostituzione, mentre l'articolo 10 prevede l'istituzione di un apposito fondo di sostegno per le iniziative volte alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione illegale, che sarà alimentato con le risorse economiche acquisite dallo Stato a seguito dell'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce l'esercizio della prostituzione alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni in materia sanitaria, sociale e fiscale stabilite dalla medesima legge.

2. Restano ferme le disposizioni penali vigenti volte a sanzionare qualsiasi forma di prostituzione minorile, di sfruttamento della prostituzione o di induzione alla prostituzione.

Art. 2.

(Divieti)

1. L'esercizio della prostituzione è consentito soltanto in luoghi non aperti al pubblico e non esposti al pubblico.

2. È vietata qualunque forma associata di esercizio della prostituzione ed è altresì vietato l'esercizio della medesima attività da parte di più persone nell'ambito dello stesso locale.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, esercita la prostituzione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.

Art. 3.

(Obblighi di comunicazione)

1. Ciascun soggetto che intenda intraprendere l'esercizio della prostituzione deve previamente darne comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, trasmettendo alla medesima la documentazione indicata dagli articoli 4 e 5.

2. L'autorità di pubblica sicurezza provvede immediatamente all'esame della documentazione inviata ai sensi del comma 1, richiedendo eventuali integrazioni entro tre giorni dall'avvenuta ricezione.

3. L'autorità di pubblica sicurezza può vietare l'esercizio della prostituzione solamente nei casi di carenza o insufficienza della documentazione di cui al comma 1, ovvero qualora la comunicazione di cui al medesimo comma 1 provenga da persona che non risulti in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio di tale attività.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, decorsi dieci giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 senza che l'autorità di pubblica sicurezza abbia richiesto integrazioni della documentazione ai sensi del comma 2 o vietato l'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3, l'esercizio della prostituzione può essere regolarmente intrapreso.

Art. 4.

(Contenuto della documentazione e controlli sanitari)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata la documentazione sanitaria necessaria ai fini del regolare esercizio della prostituzione e sono espressamente specificate le patologie in presenza delle quali l'esercizio della prostituzione non può essere intrapreso.

2. Il decreto di cui al comma l stabilisce altresì:

a) i controlli sanitari successivi cui devono sottoporsi coloro che esercitano la prostituzione nel corso della propria attività specificando altresì la loro periodicità;

b) le modalità e i tempi per l'espletamento, da parte delle competenti autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, dei controlli successivi all'inizio dell'esercizio della prostituzione prescritti ai sensi della lettera a);

c) i requisiti di idoneità igienico-sanitari dei locali ove si svolge l'esercizio della prostituzione e i relativi controlli.

3. Chiunque intraprende o prosegue o svolge l'esercizio della prostituzione senza la regolare certificazione sanitaria stabilita ai sensi dei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

4. La pena è della reclusione da tre a cinque anni congiunta alla multa da 50.000 a 200.000 euro nel caso in cui l'esercizio della prostituzione sia stato irregolamente avviato o proseguito da persone che risultano affette dalle patologie individuate ai sensi del comma l come ostative a tale esercizio.

Art. 5.

(Ulteriore documentazione)

1. Ai fini del regolare avvio dell'esercizio della prostituzione, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 4, alla comunicazione di cui all'articolo 3 deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato penale della persona che intende intraprendere l'esercizio della prostituzione;

b) indicazione del locale ove si intende svolgere l'attività;

c) copia dell'eventuale contratto di locazione e della relativa registrazione.

2. Ogni eventuale variazione successivamente intervenuta e riguardante la documentazione indicata al comma l deve essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza competente ai fini delle variazioni da apportare nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 6.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.

Art. 6.

(Istituzione del Registro riservato per il monitoraggio dell'esercizio della prostituzione)

1. Presso il Garante per la protezione di dati personali è istituito un apposito Registro riservato per il monitoraggio dell'esercizio della prostituzione, di seguito denominato «Registro».

2. Nel Registro, strutturato su base nominativa, sono annotate e conservate le informazioni contenute nella documentazione acquisita dalle autorità di pubblica sicurezza in sede di ricezione della comunicazione e della documentazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e le ulteriori informazioni acquisite tramite i successivi controlli previsti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.

3. Ulteriori dati da inserire nel Registro possono essere individuati con deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali.

4. Nel Registro sono altresì annotate tutte le variazioni riguardanti la documentazione prescritta ai sensi degli articoli 4 e 5.

5. Ai fini delle annotazioni nel Registro le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie in possesso delle informazioni indicate dal presente articolo e degli ulteriori dati eventualmente previsti ai sensi del comma 3 ne trasmettono immediatamente copia al Garante per la protezione dei dati personali.

6. Nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 4 dell'articolo 4, copia della sentenza è inviata al Garante per la protezione dei dati personali.

7. Il Registro è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali o di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

8. Qualora i dati contenuti nel Registro siano di quantità tale da non consentire una loro agevole consultazione, può essere istituito un apposito archivio nel quale sono raccolti e conservati i dati meno rilevanti ed attuali.

9. Per esigenze investigative connesse a indagini penali in corso, ovvero per esigenze processuali, il Registro e l'archivio di cui al comma 8 sono sempre consultabili dalla magistratura.

Art. 7.

(Disposizioni previdenziali, assicurative e fiscali)

1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari, degli oneri previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto nell'esercizio dell'attività.

2. Al fine degli adempimenti di cui al comma l, con appositi decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le norme previdenziali, assicurative e fiscali relative a coloro che esercitano la prostituzione.

Art. 8.

(Limiti alla pubblicità)

1. È consentita qualsiasi forma di pubblicità dell'esercizio della prostituzione purché non rechi offesa al pudore e all'onore sessuale delle persone ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II del titolo IX del libro secondo del codice penale.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. All'articolo 3, primo capoverso, alinea, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: «È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro».

Art. 10.

(Istituzione di un fondo di sostegno per le iniziative volte alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione illegale)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito fondo di sostegno per le iniziative volte alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione illegale.

2. Al fondo istituito ai sensi del comma 1 affluiscono le risorse economiche acquisite dallo Stato a seguito dell'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla presente legge.