• Testo approvato 896 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.896 [Decreto Svuota-Carceri] Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 896

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 24 luglio 2013, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1º LUGLIO 2013, N. 78

All’articolo 1, comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all’articolo 280, comma 2, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"»;

alla lettera a), capoverso 1-bis, la parola: «stabilisce» è sostituita dalla seguente: «dispone» e le parole: «le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «comunque le prioritarie esigenze»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all’articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica"»;

alla lettera b), numero 1), capoverso 4-ter, dopo la parola: «trasmette» sono inserite le seguenti: «senza ritardo»;

alla lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) al comma 9, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "624" fino a: "dall’articolo 625" sono sostituite dalle seguenti: "572, secondo comma, 612-bis, terzo comma";

b) le parole da: "e per i delitti" fino a: "del medesimo codice," sono soppresse».

All’articolo 2, comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all’articolo 21, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"»;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all’articolo 30-ter, comma 2, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta" e la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "cento";

a-ter) all’articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) nei confronti dei condannati all’arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all’arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena"»;

alla lettera b), i numeri 1) e 2) sono soppressi;

alla lettera b), numero 3), al secondo periodo, le parole: «commi 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 01, 1» e dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «che può disporre l’applicazione provvisoria della misura»; all’ultimo periodo, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

alla lettera b), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio"»;

le lettere c) e d) sono soppresse.

All’articolo 3, comma 1, capoverso 5-ter, le parole da: «di altri reati» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona».

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti ed internati). -- 1. All’articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato".

2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. -- 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d’imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d’imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

3. I crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato";

b) all’articolo 4, comma 1, le parole: "articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 3 e 3-bis" e le parole: "sulla base delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse"».

All’articolo 4:

al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all’istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all’implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto»;

al comma 1, lettera d), dopo la parola: «permuta» sono inserite le seguenti: «, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi»;

al comma 1, lettera e), dopo la parola: «permuta» sono inserite le seguenti: «, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi»;

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta. In sede di prima applicazione, la relazione deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013»;

al comma 5, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla»;

al comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi» e, al terzo periodo, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla»;

al comma 8, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla».