• Testo DDL 861

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Atto a cui si riferisce:
S.861 Modifica all'articolo 14 della legg 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme negli atti presentati agli uffici elettorali


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 861
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013

Modifica all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme negli atti presentati agli uffici elettorali

Onorevoli Senatori. -- Il regime degli atti d'iniziativa dei singoli cittadini, nelle operazioni preliminari alle consultazioni elettorali, versa in una sedimentazione normativa deleteria. Una serie di previsioni occasionali ha prodotto vere e proprie forme di «negozio delle autenticazioni», in cui i soggetti titolati si prestano a forme di lassismo o di connivenza; quando così non è, si deve comunque lamentare una deplorevole disparità di trattamento tra prassi in uso in diverse parti del territorio nazionale, tra diversi soggetti certificatori e persino nella stessa competizione elettorale.

Ecco perché il presente disegno di legge intende affiancare alla modalità preesistente (incentrata su una variegata messe di soggetti autenticatori) la modalità cosiddetta autocertificatoria, che attinge alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (ed alle relative sanzioni penali, in caso di inosservanza o non veridicità del dichiarato).

Non si tratta di una sovrapposizione di strumenti, perché la modalità tradizionale viene mantenuta per la modalità delle firme rese collettivamente, cioè nel medesimo atto a più firme: qui ha senso che un soggetto terzo controlli la libertà del volere dei sottoscrittori, che proponendosi come gruppo potrebbero connotare di coercizione indebita l'adesione del singolo.

Quando invece la sottoscrizione è dell'individuo, in un atto singolo, è sufficiente far capo alla modalità dell'articolo 38, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che contempla l'allegazione di una fotocopia del documento di riconoscimento valido nella parte in cui reca la firma del titolare. La presentazione può essere delegata a chi raccoglie gli atti e, pertanto, fa da tramite non già per l'espressione della volontà, ma per la comunicazione della stessa all'Ufficio elettorale: in tal modo si salvano le esigenze di libertà del volere e, nel con tempo, si snelliscono quelle di sua trasmissione all'organo amministrativo, il quale potrà sempre esercitare (ex ante o ex post, in integrale o a campione) il controllo sull'autenticità delle firme visionando quelle apposte sul documento di riconoscimento fotocopiato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. -- 1. L'autenticità della sottoscrizione di liste e di candidature previste dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, è garantita con le modalità di cui al presente articolo.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoscritti dagli interessati in una delle seguenti forme:

a) collettivamente, da parte di due o più persone, in presenza di uno dei seguenti soggetti, il quale provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

1) notaio;

2) giudice di pace;

3) cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti di appello o dei tribunali;

4) segretario delle procure della Repubblica;

5) presidente della provincia;

6) sindaco di Comune;

7) assessore comunale o provinciale;

8) presidente dei consigli comunali o provinciali;

9) presidente o vice presidente dei consigli circoscrizionali;

10) segretario comunale o provinciale;

11) funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia;

12) consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

b) individualmente, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presentazione dell'atto all'ufficio elettorale competente può essere delegata con firma in margine all'atto stesso; l'attestazione dell'autenticità della firma apposta per la delega è garantita dalla medesima copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, acclusa alla sottoscrizione dell'atto.

3. Le sottoscrizioni di cui al presente articolo e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature».