• Testo DDL 842

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Atto a cui si riferisce:
S.842 Istituzione del tribunale di Eboli


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 842
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore CARDIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Istituzione del tribunale di Eboli

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge si pone lo scopo di venire incontro all'esigenza di alleggerire il carico, divenuto ormai insostenibile, dei procedimenti pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Salerno.

È emerso che, nella sola sezione di Eboli, all'interno del tribunale di Salerno, i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2010 sono: 30.000 solo i procedimenti civili, 2.700 i procedimenti penali, 800 i procedimenti esecutivi di immobili e 3.000 i procedimenti esecutivi mobiliari.

Inoltre, la media dei fascicoli trattati in udienza prevede che si svolgano dodici udienze di contenzioso civile a settimana con un movimento di circa 1.000 fascicoli. Per quanto concerne le udienze penali, queste si protraggono molto spesso oltre l'orario di chiusura degli uffici, con un movimento di oltre 200 fascicoli settimanali, considerati anche i processi direttissimi e quelli con detenuti. Per non parlare poi degli organici degli uffici stessi, che evidenziano carenze di magistrati e di personale di cancelleria.

La condizione, al limite della paralisi funzionale, è stata denunciata dai magistrati e dagli altri operatori di giustizia, i quali non riescono ormai a far fronte alle aumentate incombenze processuali, generate dall'incremento dei fatti criminosi che alimentano la cronaca quotidiana.

Il momento delicatissimo che la provincia di Salerno vive, a causa di evidenti disagi produttivi, dovuti alla crisi dell'agricoltura -- settore tradizionalmente caratterizzante la vocazione economica della zona -- al totale fallimento di ogni iniziativa a favore di un decollo industriale e alla difficoltà di attualizzare le grosse potenzialità di tipo turistico che il territorio può vantare, provoca, da una parte, un preoccupante stato di rassegnazione delle popolazioni e, dall'altra, il proliferare di attività illegali ad opera di frange spregiudicate di profittatori dello stato di bisogno.

La realtà del circondario di Eboli, nella quale i drammi sociali s'intrecciano con il progressivo e costante aumento di procedimenti giudiziari, espone i valorosi magistrati ad un impegno di lavoro che diventa vieppiù difficilmente gestibile. La grave congestione degli uffici giudiziari offre la paradossale scappatoia agli elementi che fanno del delitto e della frode il loro strumento di affermazione e di potere, fornendo sempre più fondate speranze di impunità, per prescrizione di reato, determinata dall'impossibilità della giustizia di perseguire tempestivamente i crimini. All'obiezione che a tale situazione si sarebbe opposto il rimedio delle riforme, sia delle norme processuali civili e penali, sia attraverso la ristrutturazione di uffici e l'organizzata revisione della geografia giudiziaria, sia con la migliore utilizzazione dei magistrati e del personale giudiziario, si può rispondere che il rimedio ha fallito.

La provincia di Salerno ed il territorio di Eboli in particolare non sono più in grado di attendere riforme solo amministrative e a «costo zero».

Ora è urgente, nella ristrutturazione della giustizia in Italia, dare risposte concrete ed evitare ogni realtà di ristagno che trasformi le aspettative della popolazione in «denegata giustizia», causata dalle lungaggini conseguenti ai carichi di lavoro, ed in possibili occasioni di impunità per tanti reati, nonché in aumentata insicurezza per i cittadini.

Come precedentemente detto, sulla sezione distaccata di tribunale di Eboli, centro capofila della Valle del Sele, grava un carico di lavoro giudiziario da considerare tra i più alti d'Italia ed essa oggi potrebbe funzionare da sede di tribunale. Con l'eventuale accorpamento della limitrofa sezione distaccata di Montecorvino Rovella, la gestione giudiziaria del territorio sarebbe più che ottimale. Il comune è già sede di importanti uffici (istituto a custodia attenuata, ufficio del registro e delle imposte dirette, istituti scolastici di I e II grado), svolgendo un'azione propulsiva per le attività produttive della Piana del Sele con rinomate aziende agroalimentari e con l'importante zona industriale di Battipaglia.

Nel dettaglio, l'articolo 1 del presente disegno di legge istituisce, nel distretto della corte di appello di Salerno, il tribunale di Eboli e la procura della Repubblica presso il tribunale di Eboli.

L'articolo 2 prevede l'emanazione, da parte del Ministro della giustizia, di un decreto col quale venga determinato l'organico degli uffici giudiziari del tribunale ordinario di Eboli.

L'articolo 3 prevede il trasferimento delle cause civili e penali pendenti e che, in base alle disposizioni del presente provvedimento, rientrano nella competenza del tribunale di Eboli.

L'articolo 4 infine reca una norma di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Salerno sono istituiti il tribunale ordinario di Eboli e la procura della Repubblica presso il tribunale di Eboli.

2. Il tribunale di Eboli ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Colliano, Controne, Contursi Tenne, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Giungano, Laviano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Serre, Sicignano degli Alburni, Trentinara, Valva.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia individua, con proprio decreto, nell'ambito delle dotazioni dello stesso Ministero della giustizia, gli organici del tribunale ordinario di Eboli e della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Eboli, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, e fissa altresì la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alla tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed appartenenti alla competenza del tribunale ordinario di Eboli sono devoluti al tribunale medesimo, ad eccezione delle cause civili già assegnate in decisione e dei procedimenti penali per i quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.